
La garanzia EAR (Erection All Risks), è una polizza ALL RISK e copre tutti i rischi derivanti dal montaggio, realizzazione, test, danni successivi alla consegna o collaudo di macchinari che servono per svolgere i lavori o per erigere le costruzioni o beni in genere, compresi i macchinari necessari nelle aziende industriali.
È una polizza divisa in due sezioni, la seconda sezione si occupa di garantire risarcimento per la responsabilità civile dell’Assicurato, per danni involontariamente causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori di montaggio.
A chi serve una polizza EAR?
È una polizza molto utile per tutte le aziende che si occupano di edilizia ma anche metalmeccaniche o fabbriche in genere e poi anche per tutte le aziende che si occupano di appalti e subappalti civili ed industriali.
Qual è l’oggetto della polizza All Risks Ear?
La Compagnia di assicurazioni si obbliga a indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono, durante il periodo coperto dall’assicurazione, le cose assicurate, quali descritte nella scheda di polizza e poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salve le esclusioni e le delimitazioni di seguito indicate.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
Si, ma cosa è assicurato nello specifico?
- I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Assicurato, in conseguenza di qualunque evento non escluso ai sensi di polizza, da intendersi come il rimborso dei costi necessari per rimpiazzare e ricostruire i beni assicurati danneggiati (Sezione Danni Alle Cose)
- I costi di eventuali riparazioni provvisorie sostenuti dall’Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia Danni Alle Cose, purché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il costo complessivo di ricostruzione (Sezione Danni Alle Cose)
- L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio ed avvenuto sul luogo di esecuzione degli stessi (Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi)
- La Compagnia di assicurazioni risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza, indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore.
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