La garanzia definitiva è la garanzia che l’appaltatore deve costituire per poter firmare il contratto dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
È prevista dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ed è pari, in via ordinaria, al 10 per cento dell’importo contrattuale. Copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento.
Può essere costituita come polizza fideiussoria assicurativa: una garanzia emessa da una compagnia di assicurazione vigilata dall’IVASS, che la legge equipara a quella rilasciata da una banca.
In questa pagina spieghiamo quanto vale, come si calcola nei casi di ribasso d’asta elevato, quali clausole deve contenere, come si svincola e quali documenti servono per richiederla.
Cos’è la garanzia definitiva e perché è obbligatoria
Quando una gara d’appalto viene aggiudicata, la stazione appaltante chiede al vincitore una tutela concreta: la certezza che il contratto sarà eseguito nei termini e nei modi pattuiti. La garanzia definitiva serve esattamente a questo.
L’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e per il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’esecutore rispetto alla liquidazione finale (art. 117, comma 3). Non è una formalità: senza la garanzia definitiva il contratto non si firma e l’aggiudicazione decade, come vedremo più avanti.
Attenzione a non confonderla con la garanzia provvisoria, che accompagna l’offerta in fase di gara e copre la mancata sottoscrizione del contratto. La definitiva entra in gioco dopo, quando la gara è già vinta, e accompagna l’esecuzione del contratto fino al collaudo.
Chi emette la garanzia: la compagnia assicurativa e le forme ammesse
La garanzia definitiva può essere costituita in due forme:
- come cauzione (deposito in contanti o in titoli)
- oppure come fideiussione.
La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti indicati dall’art. 106, comma 3, del Codice:
- banche,
- imprese di assicurazione autorizzate e
- intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario.
La polizza fideiussoria assicurativa è quindi una delle forme espressamente ammesse dalla legge: il garante è una compagnia di assicurazione vigilata dall’IVASS, non una banca. Per l’impresa il vantaggio pratico è che il rilascio della polizza non incide sugli affidamenti in essere con il proprio istituto di credito: le linee di credito restano disponibili per l’operatività aziendale.
La stazione appaltante non può rifiutare la polizza assicurativa in quanto tale, perché la legge la pone sullo stesso piano delle altre forme di garanzia.
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Quanto vale: il 10 per cento, gli aumenti e le riduzioni
L’importo ordinario della garanzia definitiva è il 10 per cento dell’importo contrattuale (art. 117, comma 1). Nelle procedure aggregate gestite da centrali di committenza il 10 per cento è la misura massima, e per gli accordi quadro valgono regole specifiche indicate nella documentazione di gara.
Gli aumenti per ribasso d’asta elevato
Il comma 2 dell’art. 117 tutela la stazione appaltante dai ribassi aggressivi: se l’aggiudicazione avviene con un ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso supera il 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso oltre il 20 per cento.
Esempio di calcolo
Ipotizziamo una gara con importo a base d’asta di 1.000.000 di euro, aggiudicata con un ribasso del 25 per cento. L’importo contrattuale è quindi di 750.000 euro. Il calcolo della garanzia, applicando le percentuali dell’art. 117, si sviluppa così:
- garanzia base: 10 per cento di 750.000 euro = 75.000 euro;
- aumento per la fascia di ribasso dal 10 al 20 per cento: 10 punti percentuali;
- aumento per i 5 punti di ribasso oltre il 20 per cento: 5 x 2 = 10 punti percentuali;
- percentuale complessiva: 10 + 10 + 10 = 30 per cento, pari a 225.000 euro di importo garantito.
Le riduzioni
Alla garanzia definitiva si applicano le stesse riduzioni previste per la provvisoria dall’art. 106, comma 8 (richiamato dall’art. 117, comma 3): tra le principali, la riduzione del 50 per cento per gli operatori con certificazione di qualità ISO 9001 e le riduzioni riservate alle micro, piccole e medie imprese, oltre a quelle legate ad altre certificazioni ambientali e di settore elencate nella norma. Le riduzioni sono cumulabili nei limiti previsti. Riprendendo l’esempio: un’impresa certificata ISO 9001 vedrebbe la garanzia scendere da 225.000 a 112.500 euro.
Le clausole che la garanzia deve contenere
L’art. 117, comma 7, impone tre clausole obbligatorie, senza le quali la garanzia non è conforme:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile): la stazione appaltante può rivolgersi direttamente al garante senza dover prima agire contro l’appaltatore;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, sui termini di decadenza dell’azione verso il garante;
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Sono clausole standard nelle polizze fideiussorie per appalti conformi allo schema tipo ministeriale: prima della consegna verifichiamo che il testo di polizza le contenga tutte.
Quanto dura e come si svincola
La garanzia definitiva accompagna l’esecuzione del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 117, comma 3), o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Il comma 8 prevede lo svincolo progressivo: la garanzia si riduce man mano che i lavori avanzano, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo inizialmente garantito.
Lo svincolo è automatico e non richiede il nulla osta del committente: basta consegnare al garante gli stati di avanzamento lavori (o documento analogo) in originale o copia autentica. Le pattuizioni contrarie sono nulle, e il mancato svincolo entro quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante. L’automatismo vale anche per gli appalti di forniture e servizi.
Escussione e mancata costituzione: cosa rischia l’appaltatore
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per la maggiore spesa sostenuta per completare i lavori, i servizi o le forniture in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore.
Può inoltre incamerarla per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze verso i lavoratori impiegati nell’appalto, in materia di contratti collettivi, tutela e sicurezza (art. 117, comma 5).
La mancata costituzione della garanzia definitiva ha una conseguenza netta, fissata dal comma 6: la decadenza dall’affidamento. La stazione appaltante acquisisce la garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Presentare la garanzia nei tempi richiesti dagli atti di gara è quindi una condizione essenziale per non perdere la commessa appena vinta.
Documenti necessari e come richiederla
Per emettere la polizza fideiussoria per la garanzia definitiva servono in genere questi documenti:
- lettera o determina di aggiudicazione della gara;
- contratto d’appalto o schema di contratto, con l’importo contrattuale e il ribasso applicato;
- eventuali certificazioni utili alle riduzioni (ISO 9001, certificazioni ambientali, requisiti PMI);
- documentazione societaria e contabile aggiornata per la valutazione del rischio.
Il percorso è semplice: si invia la documentazione, si riceve la quotazione dalla compagnia, si sottoscrive la polizza e si consegna la garanzia alla stazione appaltante per la stipula del contratto. I tempi e le condizioni aggiornate sono indicati nella richiesta di preventivo.
Le garanzie collegate: provvisoria, anticipazione e rata di saldo
La garanzia definitiva è uno dei passaggi di un percorso che inizia con la gara e si chiude con il collaudo.
Prima dell’aggiudicazione serve la garanzia provvisoria, che accompagna l’offerta. Dopo la stipula, se l’impresa richiede l’anticipazione del prezzo, serve la fideiussione per anticipazione contrattuale prevista dall’art. 125. Alla fine dei lavori, il pagamento della rata di saldo è subordinato a una specifica garanzia (art. 117, comma 9). Nelle pagine dedicate trovi il funzionamento di ciascuna.
Domande frequenti
Riferimenti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 117 (garanzie definitive), art. 106, commi 3 e 8 (soggetti garanti e riduzioni), art. 125 (anticipazione), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo); artt. 1944 e 1957 del codice civile. Testi verificati su Normattiva (versione vigente) in data 07/07/2026.
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