La cauzione provvisoria (o garanzia provvisoria) è la garanzia che l’operatore economico presenta insieme all’offerta per partecipare a una gara d’appalto pubblico. Serve ad assicurare la serietà dell’offerta: copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto riconducibile all’aggiudicatario. È disciplinata dall’articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
L’importo è di regola pari al 2 per cento del valore posto a base di gara e la garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione (somme o titoli dati in pegno) oppure di fideiussione. In questa pagina spieghiamo quanto vale, chi può rilasciarla, quali clausole deve contenere, come si riduce l’importo, quando viene escussa e quando viene svincolata, secondo il Codice vigente e il correttivo D.Lgs. 209/2024.
Che cos’è la garanzia provvisoria e a cosa serve
Quando un’impresa partecipa a una procedura di affidamento pubblica, la stazione appaltante le chiede una garanzia “a corredo dell’offerta”. La funzione è duplice: da un lato responsabilizza chi presenta l’offerta, che sa di perdere la garanzia se poi non firma il contratto per un fatto a lui imputabile; dall’altro tutela l’amministrazione dai costi e dai ritardi di una gara da rifare.
La garanzia provvisoria accompagna quindi l’offerta dalla presentazione fino all’aggiudicazione. Se l’impresa vince, la garanzia provvisoria viene svincolata alla firma del contratto e sostituita dalla garanzia definitiva; se non vince, viene svincolata dopo l’aggiudicazione ad altri. È uno dei documenti che compongono il fascicolo di partecipazione, insieme a domanda, dichiarazioni e offerta: per il quadro d’insieme rimandiamo alla guida su come si partecipa a una gara d’appalto.
Quanto vale: importi, raggruppamenti e soglie
L’articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 fissa l’importo della garanzia provvisoria al 2 per cento del valore complessivo della procedura. La stazione appaltante, con decisione motivata, può ridurlo fino all’1 per cento o aumentarlo fino al 4 per cento, in relazione alla natura della prestazione e al rischio connesso.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario non ancora costituito, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che formeranno il raggruppamento: una polizza intestata alla sola mandataria è un vizio ricorrente nelle esclusioni.
Per le procedure sotto la soglia europea vale una regola diversa: l’articolo 53 del Codice stabilisce che di norma la garanzia provvisoria non è richiesta; la stazione appaltante può chiederla solo in presenza di particolari esigenze motivate e, in quel caso, l’importo non può superare l’1 per cento del valore della procedura.
Le soglie di rilevanza europea (articolo 14 del Codice) sono aggiornate ogni due anni dalla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2026, per il biennio 2026-2027 (Regolamento delegato UE 2025/2152), valgono i seguenti importi nei settori ordinari:
| Tipo di appalto | Soglia europea 2026-2027 |
|---|---|
| Lavori pubblici e concessioni | 5.404.000 euro |
| Forniture, servizi e concorsi di progettazione – autorità governative centrali | 140.000 euro |
| Forniture, servizi e concorsi di progettazione – altre stazioni appaltanti (sub-centrali) | 216.000 euro |
Cauzione o fideiussione: le due forme della garanzia
Il Codice ammette due modalità alternative. La prima è la cauzione in senso stretto: l’impresa vincola somme di denaro o titoli del debito pubblico a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. È la strada più onerosa in termini di liquidità, perché immobilizza risorse dell’azienda per tutta la durata della procedura.
La seconda è la garanzia fideiussoria: un garante terzo si impegna a pagare la stazione appaltante se si verifica l’evento coperto. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, la fideiussione può essere rilasciata da:
- imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzione e vigilate da IVASS: è la polizza fideiussoria assicurativa (o fideiussione assicurativa), la forma che intermediamo;
- imprese bancarie, vigilate dalla Banca d’Italia: in questo caso si parla propriamente di fideiussione bancaria;
- intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
Per l’approfondimento sulla garanzia fideiussoria provvisoria e sul confronto completo tra le forme di garanzia, rimandiamo alla guida dedicata.
La distinzione non è solo terminologica: cambia il soggetto emittente e l’autorità di vigilanza. Ai fini della gara le due forme sono equivalenti; la scelta dipende dalle condizioni praticate e dall’impatto sulle linee di credito dell’impresa, che con la polizza assicurativa restano libere.
Un’avvertenza pratica: la comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS in materia di garanzie finanziarie raccomanda alle stazioni appaltanti di verificare l’autenticità delle garanzie direttamente presso l’emittente, per contrastare il fenomeno delle polizze false. Presentare una garanzia emessa da un soggetto non abilitato comporta l’esclusione dalla gara e possibili conseguenze penali.
Firma digitale nativa e verificabilità telematica
Dal correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024) l’articolo 106, comma 3, richiede che la garanzia fideiussoria sia emessa e firmata digitalmente, conforme agli schemi tipo previsti dalla normativa, e che sia verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita tramite piattaforme che utilizzano tecnologie basate su registri distribuiti.
Nella pratica questo significa che la polizza deve nascere come documento informatico firmato digitalmente dal garante: la scansione di una polizza cartacea, o un PDF privo di firma digitale valida, non soddisfa il requisito ed espone all’esclusione. La stazione appaltante deve inoltre poter verificare in autonomia, per via telematica, che la polizza sia stata davvero emessa dal soggetto indicato.
È un punto spesso trascurato: molte esclusioni recenti dipendono non dal contenuto della garanzia ma dalla sua forma di emissione. Prima di caricare la polizza sulla piattaforma di gara conviene verificare la validità della firma digitale e conservare le istruzioni di verifica fornite dall’emittente, da allegare se il disciplinare lo richiede.
Le riduzioni dell’importo (art. 106, comma 8)
Il Codice premia le imprese qualificate con riduzioni dell’importo della garanzia. Le principali, previste dall’articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, sono:
| Riduzione | Requisito | Cumulabilità |
|---|---|---|
| 30% | Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ISO 9001), rilasciata da organismi accreditati | Alternativa alla riduzione del 50% per le PMI (non cumulabile con essa) |
| 50% | Microimprese, piccole e medie imprese, e raggruppamenti o consorzi composti esclusivamente da PMI | Non cumulabile con la riduzione del 30% per ISO 9001 |
| 10% | Garanzia gestita in modalità digitale con verificabilità telematica dell’emissione | Cumulabile con le riduzioni precedenti |
| Fino al 20% | Possesso di una o più certificazioni o marchi indicati nell’Allegato II.13 del Codice (certificazioni ambientali e di sostenibilità), nei contratti di servizi e forniture | Cumulabile con le riduzioni precedenti |
Le riduzioni cumulabili si applicano “a cascata”, cioè ciascuna sull’importo già ridotto dalla precedente, non sommandosi tra loro. Esempio su importi puramente indicativi e normativi: per una procedura con base di gara di 100.000 euro la garanzia al 2 per cento vale 2.000 euro; con la certificazione ISO 9001 la riduzione del 30 per cento la porta a 1.400 euro; se la garanzia è gestita in modalità digitale, l’ulteriore riduzione del 10 per cento si applica su 1.400 euro e l’importo finale è 1.260 euro.
Per i raggruppamenti, il requisito che dà diritto alla riduzione deve essere posseduto secondo le regole dell’articolo 106: in particolare la riduzione del 50 per cento spetta solo se tutte le imprese del raggruppamento sono PMI. Sul valore della certificazione di qualità nelle gare rimandiamo all’approfondimento dedicato alla ISO 9001.
Clausole obbligatorie e durata
La garanzia fideiussoria non è un testo libero: l’articolo 106, comma 4, impone tre clausole a pena di non conformità:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 del Codice civile): la stazione appaltante può rivolgersi direttamente al garante senza dover prima agire contro l’impresa;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, sulla decadenza del fideiussore per mancata tempestiva azione del creditore;
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Quanto alla durata, la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; il bando può richiedere una durata maggiore in rapporto alla durata prevista della procedura. Deve inoltre contenere l’impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, se alla scadenza non è ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Cosa copre, escussione e svincolo
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto riconducibile all’affidatario: vi rientrano anche i casi di dichiarazioni non veritiere in gara e l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva. In questi casi la stazione appaltante escute la garanzia, cioè chiede al garante il pagamento dell’importo garantito. Su come funziona in concreto l’escussione abbiamo pubblicato una guida dedicata.
Un chiarimento importante arriva dalla giurisprudenza recente: l’escussione non è un automatismo. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 26 settembre 2024 nelle cause riunite C-403/23 e C-404/23, ha ritenuto contrario al principio di proporzionalità l’incameramento automatico della garanzia provvisoria, senza alcuna valutazione delle circostanze del caso concreto; la giurisprudenza amministrativa italiana si è allineata a questo principio. L’impresa esclusa o decaduta ha quindi titolo a far valere le circostanze concrete prima che la garanzia venga incamerata.
Lo svincolo segue due strade. Per l’aggiudicatario, la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante provvede allo svincolo contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e comunque entro trenta giorni, anche senza una richiesta dell’impresa.
Se lo svincolo tarda, è legittimo sollecitarlo: al tema abbiamo dedicato la pagina sullo svincolo delle fideiussioni per gare e appalti.
Errori che portano all’esclusione e soccorso istruttorio
Gli errori più frequenti sulla garanzia provvisoria, documentati dalla giurisprudenza, sono:
- polizza non emessa e firmata digitalmente in origine (scansione di documento cartaceo, firma digitale assente o non valida);
- importo insufficiente, tipicamente per riduzioni applicate senza possederne i requisiti o calcolate sommando le percentuali invece che a cascata;
- data di emissione successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- assenza delle clausole obbligatorie del comma 4 o durata inferiore a quella richiesta dal bando;
- garanzia intestata alla sola mandataria in caso di raggruppamento non ancora costituito.
Il soccorso istruttorio (articolo 101 del Codice) consente di sanare carenze documentali e integrare la documentazione: in linea generale la garanzia provvisoria irregolare o incompleta può essere regolarizzata, ma a una condizione di sostanza — la garanzia deve esistere ed essere stata costituita con data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Una polizza emessa dopo quel termine non è sanabile, perché l’offerta è rimasta priva di copertura nel momento in cui doveva averla. La giurisprudenza ha inoltre confermato che un’offerta priva della garanzia richiesta è illegittimamente ammessa: per un caso recente si veda la nostra nota sulla sentenza del TAR in materia. Sul tema più ampio degli errori nelle garanzie di gara rimandiamo all’articolo sui cinque errori più comuni nelle fideiussioni per appalti.
Documenti necessari per richiedere la polizza fideiussoria
Per richiedere una polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria servono in genere:
- bando e disciplinare di gara (per verificare importo, durata e clausole richieste);
- visura camerale aggiornata della società;
- ultimo bilancio depositato;
- documento d’identità del legale rappresentante;
- eventuali certificazioni che danno diritto alle riduzioni (ISO 9001, certificazioni dell’Allegato II.13, requisiti PMI).
La compagnia valuta la richiesta sulla base della solidità dell’impresa e delle caratteristiche della gara. Presentare un fascicolo completo fin dall’inizio evita richieste di integrazione a ridosso della scadenza di presentazione dell’offerta.
Dalla garanzia provvisoria alla definitiva
La garanzia provvisoria esaurisce la sua funzione con l’aggiudicazione. Per la firma del contratto l’aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva prevista dall’articolo 117 del Codice, pari di regola al 10 per cento dell’importo contrattuale, con gli aumenti previsti in caso di ribassi elevati e le riduzioni del comma 14. Già in sede di offerta, l’operatore presenta l’impegno di un fideiussore — anche diverso da quello della provvisoria — a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
Alla garanzia definitiva per gare d’appalto abbiamo dedicato una pagina specifica; per un confronto sintetico tra i tre strumenti che accompagnano il ciclo dell’appalto è disponibile anche la tabella comparativa tra fideiussione provvisoria, definitiva e per anticipazione.
Operiamo anche sulle procedure delle grandi stazioni appaltanti: fideiussioni per appalti CONSIP e per appalti complessi come Trenitalia, Anas ed Enel, oltre alla fideiussione per la rata di saldo a fine lavori.
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Domande frequenti
Qual è l’importo della garanzia provvisoria?
Di regola il 2 per cento del valore posto a base di gara (art. 106, comma 1, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante può motivatamente ridurlo fino all’1 per cento o aumentarlo fino al 4 per cento. Nelle procedure sotto soglia europea, se richiesta, non può superare l’1 per cento.
La garanzia provvisoria è sempre obbligatoria?
No. Nelle procedure sopra la soglia europea è di regola richiesta dal bando. Sotto soglia, l’articolo 53 del Codice prevede che di norma non sia richiesta: la stazione appaltante può esigerla solo per particolari esigenze motivate, entro il limite dell’1 per cento.
Chi può rilasciare la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria?
Imprese di assicurazione autorizzate e vigilate da IVASS (polizza fideiussoria assicurativa), banche vigilate dalla Banca d’Italia e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario. Le tre forme sono equivalenti ai fini della partecipazione alla gara.
Le riduzioni dell’importo si possono cumulare?
In parte. La riduzione del 30 per cento (ISO 9001) e quella del 50 per cento (PMI) sono alternative tra loro. La riduzione del 10 per cento per la gestione digitale e quella fino al 20 per cento per le certificazioni dell’Allegato II.13 sono cumulabili e si applicano a cascata sull’importo già ridotto.
Quanto dura la garanzia provvisoria e quando viene svincolata?
Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, con impegno del garante al rinnovo se richiesto. Per l’aggiudicatario è svincolata automaticamente alla firma del contratto; per gli altri concorrenti lo svincolo avviene con la comunicazione dell’aggiudicazione e comunque entro trenta giorni.
Se l’aggiudicatario non firma il contratto, l’escussione è automatica?
No. La Corte di Giustizia UE (sentenza 26 settembre 2024, cause C-403/23 e C-404/23) ha giudicato sproporzionato l’incameramento automatico della garanzia senza valutare le circostanze del caso concreto, e la giurisprudenza amministrativa italiana si è conformata. La stazione appaltante deve motivare l’escussione.
La polizza deve essere firmata digitalmente?
Sì. Dopo il correttivo D.Lgs. 209/2024, l’articolo 106, comma 3, richiede che la garanzia sia emessa e firmata digitalmente e sia verificabile telematicamente presso l’emittente. Una scansione di polizza cartacea o un documento senza firma digitale valida non è conforme e può costare l’esclusione.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), artt. 14, 53, 101, 106 e 117, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209; Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, del 22 ottobre 2025 (soglie 2026-2027); artt. 1936-1957 del Codice civile; Corte di Giustizia UE, sentenza 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23; Comunicazione congiunta ANAC – Banca d’Italia – IVASS in materia di garanzie finanziarie.
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