Assicurazione RC Professionale Medici

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Se sei un medico iscritto all’Albo della professione, sia che tu operi come libero professionista indipendente che come dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere, cliniche o istituti sanitari autorizzati, sei obbligato per legge a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) a partire dal 15 agosto 2014. Questo obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 e successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013.

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La nostra polizza RC Professionale Medici offre una copertura completa per proteggerti dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi a causa di errori professionali commessi durante l’esercizio della tua attività lavorativa.

Durante il periodo di validità della polizza, sarai al sicuro da eventuali richieste di risarcimento e le spese legali di assistenza e difesa saranno coperte dall’assicurazione, entro il limite del 25% del massimale scelto.


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F.A.Q.

L’assicurazione copre tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che regolano il lavoro dei medici e dei paramedici professionisti indipendenti. Queste attività devono essere dichiarate nel questionario, a meno che non siano espressamente escluse dalle condizioni della polizza.

Le seguenti garanzie sono sempre incluse nella copertura dell’assicurazione:

  • Azioni legali promosse dall’INPS in base all’articolo 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
  • Infortuni dei dipendenti che risultano in una disabilità permanente non inferiore al 5%, calcolata secondo le tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.
  • Danneggiamenti derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici o colpa grave.

L’assicurazione viene fornita in forma di “claims made”, il che significa che copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta durante il periodo di assicurazione corrente e denunciate all’assicuratore durante lo stesso periodo. 

Tali richieste devono essere il risultato di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi dopo la data di retroattività concordata.

Una volta terminato il periodo di assicurazione, gli obblighi dell’assicuratore cessano. Gli assicuratori pagheranno i danni fino a un importo massimo stabilito nella polizza (chiamato “massimale” o “sottolimite”).

L’assicurazione copre la responsabilità civile verso terzi dell’assicurato. Ciò significa che gli assicuratori si impegnano a coprire le somme che l’assicurato è tenuto a pagare a terzi a causa di azioni negligenti, errori o omissioni commessi nell’esercizio della sua attività professionale. Questa attività professionale deve essere dichiarata nel questionario e comprende la gestione dello studio o dell’ambulatorio correlato. È importante richiedere esplicitamente questa copertura nel questionario e che sia specificamente indicata nella scheda di copertura.

Gli assicuratori rispondono ai seguenti aspetti:

a) Danneggiamenti finanziari e perdite patrimoniali causate a terzi a causa di azioni, errori o omissioni nell’esercizio dell’attività professionale sopra descritta. Tuttavia, se l’assicurato ha specializzazioni o professioni aggiuntive che non sono specificatamente elencate come assicurabili nel questionario, tutte le garanzie fornite dalla polizza sono valide solo per l’attività indicata nella scheda di copertura. Se l’assicurato ottiene una specializzazione o una professione durante il periodo di validità della polizza, questa non sarà coperta dalla garanzia assicurativa a meno di un accordo diverso che dev’essere specificato in un apposito allegato.

b) Danni causati a terzi in relazione alla proprietà o alla gestione dello studio o dell’ambulatorio, compresi i danni ai beni mobili, attrezzature e locali utilizzati per l’attività professionale. Ciò include i danni che causano interruzioni o sospensioni dell’attività produttiva o dei servizi dei terzi. Anche in questo caso, è necessario richiedere esplicitamente questa copertura nel questionario e che sia specificamente indicata nella scheda di copertura.

c) Le azioni di rivalsa intraprese dall’INPS in conformità all’articolo 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

La copertura assicurativa include anche la responsabilità civile verso i dipendenti. Gli assicuratori si impegnano a coprire l’assicurato per le somme che deve pagare legalmente come responsabile civile per gli infortuni subiti dai suoi dipendenti durante il lavoro nello studio o nell’ambulatorio dell’assicurato. Ciò include i pagamenti dovuti agli istituti assicurativi di legge (come INAIL, INPS o altri) che agiscono in regresso contro l’assicurato, nonché i pagamenti all’infortunato o ai suoi beneficiari in caso di invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolata secondo le tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.

È importante notare che questa copertura assicurativa è valida solo se l’assicurato è in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro al momento del fatto dannoso. Tuttavia, le malattie professionali sono sempre escluse dalla copertura assicurativa.

  • Danneggiamenti causati intenzionalmente o con frode da parte dell’assicurato.
  • Attività diverse da quelle dichiarate nel questionario o nella proposta.
  • Danneggiamenti derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  • Obblighi fiscali, contributi previdenziali, multe, ammende, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli direttamente inflitti all’assicurato.
  • Danneggiamenti causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  • Danneggiamenti causati da furto, incendio, esplosione, radiazioni.
  • Danneggiamenti derivanti da violazione delle relazioni civili con terze persone e/o con dipendenti e collaboratori.
  • Danneggiamenti derivanti da diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale.
  • Danneggiamenti a beni che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene in qualsiasi modo.
  • Danneggiamenti derivanti da muffa tossica o amianto.
  • Procedimenti penali.
  • Danneggiamenti causati da mancanza, insufficienza o inadeguatezza del consenso informato.
  • Gli assicuratori non sono tenuti a fornire copertura assicurativa se ciò comporta possibili sanzioni, divieti o restrizioni.

Se succede un sinistro, ci sono alcune cose che devi fare. 

Devi informare l’assicurazione entro 10 giorni dal momento in cui ne hai saputo. Puoi farlo inviando una lettera alla U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., oppure chiamando al numero di telefono 02 54 122 532 o inviando un’email a sinistri@uiainternational.net. Nella tua comunicazione devi descrivere cosa è successo, spiegare le cause e le conseguenze dell’incidente, e fornire i dettagli delle persone coinvolte e altre informazioni utili per l’assicurazione. Devi anche inviare immediatamente i documenti e gli eventuali documenti legali relativi all’incidente, insieme a una relazione dettagliata sui fatti. Ricorda che se hai altre assicurazioni, devi informarle anche loro.

Non puoi ammettere di essere responsabile per l’incidente o concordare o pagare danni senza il permesso scritto dell’assicurazione. Se richiedono un risarcimento, devi fare attenzione a non pregiudicare la loro posizione o i loro diritti legali.

L’assicurazione non può raggiungere un accordo di risarcimento senza il tuo consenso scritto. Se rifiuti un accordo suggerito dall’assicurazione e decidi di continuare con una causa legale per ottenere un risarcimento, l’assicurazione non sarà obbligata a pagare più di quanto avrebbero offerto nell’accordo, compresi i costi e le spese fino a quel momento, fino a un limite massimo indicato nella tua polizza.

Dopo che hai segnalato l’incidente, l’assicurazione ha il diritto di interrompere il contratto entro 30 giorni, inviandoti una lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

Se hai pagato il premio assicurativo dopo aver segnalato l’incidente o dopo aver ricevuto una comunicazione dall’assicurazione, non significa che l’assicurazione rinuncia al diritto di annullare il contratto.

Questa assicurazione, chiamata “claims made”, ha una durata temporale specifica durante la quale sono esclusi i seguenti casi:

Questa assicurazione, chiamata “claims made”, ha una durata temporale specifica durante la quale sono esclusi i seguenti casi:

a. I sinistri segnalati all’Assicurato dopo la scadenza del periodo di assicurazione in corso;

b. Le richieste di risarcimento legate a eventi e circostanze che l’Assicurato conosceva prima dell’inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se non segnalati a polizze precedenti;

c. I sinistri relativi a eventi dannosi o comportamenti negligenti che si sono verificati prima della data di retroattività indicata nella scheda di copertura;

d. I sinistri che coinvolgono persone diverse dall’Assicurato, tranne quanto stabilito nell’articolo 9.4;

e. I procedimenti penali.

L’Assicurato sarà responsabile per il pagamento delle spese professionali relative a ogni sinistro, quindi questa assicurazione non copre il rimborso dei compensi per trattamenti inappropriati, inadeguati o inefficaci ricevuti dall’Assicurato.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento:

  • a. Causate da azioni o omissioni deliberate dell’Assicurato;
  • b. Derivanti da attività abusive, non consentite o non riconosciute dalla legge e dai regolamenti vigenti al momento dell’evento dannoso, diverse da quelle indicate nel questionario;
  • c. Relative a eventi dannosi o comportamenti negligenti che si sono verificati dopo che l’Assicurato ha cessato l’attività professionale, è stato sospeso o radiato dall’albo professionale, o non è iscritto all’albo o autorizzato dalle competenti autorità a svolgere le attività indicate nel questionario;
  • d. Relative a eventi dannosi o comportamenti negligenti che si verificano al di fuori dei limiti territoriali concordati all’articolo 8;
  • e. Per danni derivanti da mancanza, insufficienza o inadeguatezza del consenso informato;
  • f. Per danni derivanti dall’uso non terapeutico di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
  • g. Basate sulla mancata corrispondenza degli interventi di chirurgia estetica agli obiettivi promessi dall’Assicurato;
  • h. Derivanti da violazione del segreto professionale, diffamazione o ingiuria;
  • i. Derivanti dalla violazione delle relazioni civili con terzi o con dipendenti e collaboratori (discriminazione, molestie, violenze, abusi sessuali, ecc.);
  • j. Relative a obbligazioni fiscali, contributive, multe, indennità di mora o altre penalità o sanzioni imposte per legge, contratto o decisione giudiziaria o amministrativa, nonché danni punitivi o esemplari;
  • k. Relative a danni a beni mobili o immobili affidati, custoditi o detenuti dall’Assicurato;
  • l. Relative a perdite o danni causati da furto, incendio, esplosione o scoppio a beni mobili o immobili;
  • m. Derivanti da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da danni ambientali;
  • n. Causate da esplosioni, radiazioni provenienti da trasmutazioni nucleari o radiazioni provocate dall’accumulo di particelle atomiche, ad eccezione dei danni causati dall’uso di apparecchiature sanitarie per la medicina nucleare a scopo diagnostico e terapeutico limitatamente ai radiologi e ai medici specialisti in medicina nucleare;
  • o. Derivanti dall’uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
  • p. Collegate all’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o alla presenza di tali materiali nei locali dell’attività professionale dell’Assicurato;
  • q. Derivanti da rapporti contrattuali diversi da quelli tra medico e paziente;
  • r. Collegabili all’esercizio di funzioni amministrative, organizzative, dirigenziali o aziendali non strettamente legate all’attività professionale del medico, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto nella scheda di copertura e che il relativo premio sia stato pagato;
  • s. Relative a veicoli a motore, natanti o aeromobili, anche se utilizzati nell’attività professionale dell’Assicurato;
  • t. Derivanti da danni informatici causati da attacchi o incidenti informatici, inclusi i costi e le spese dirette o indirette per controllare, prevenire o riparare tali attacchi o incidenti;
  • u. Causate da atti o omissioni di persone non dipendenti dell’Assicurato;
  • v. Causate da atti o omissioni dei dipendenti dell’Assicurato, tranne se specificamente indicato nella scheda di copertura.

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