La Compagnia di assicurazioni quando decide di deliberare l’emissione di una polizza CAR e ne decide il relativo premio lo fa in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla firma del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.
Il Contraente della polizza, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione, o di qualsiasi variazione verificatesi durante l’esecuzione dell’Opera, deve darne immediata notizia e comunicare al più presto, immediatamente, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, e reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
I funzionari della Compagnia di assicurazioni devono avere libero accesso sul luogo dell’esecuzione dei lavori in momenti concordati con il contraente assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, i documenti e progetti relativi all’Opera oggetto della copertura assicurativa.
Cosa si intende per premio di assicurazione?
Per premio, in campo assicurativo, si intende l’importo che il contraente assicurato deve pagare per ottenere la copertura assicurativa di un contratto di assicurazioni e deve sempre essere presente nel contratto.
Il Premio e riportato nella Scheda Tecnica, che è poi il frontespizio della polizza, spesso, la prima pagina, ed è stabilito in misura unica ed indivisibile per tutte e due le sezioni della polizza CAR, (copertura delle opere e polizza di Responsabilità Civile) e per tutto il periodo dell’Assicurazione.
Il pagamento del Premio, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
L’aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previsto all’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.
Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica, o meglio, se le opere vengono concluse in anticipo non ci sarà restituzione del premio da parte della compagnia.
Queste sono regole comuni condivise dall’80% delle Compagnie di assicurazioni che operano sul territorio italiano.
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