Polizza Car cantiere All Risk: procedura della valutazione del danno

gru in cantiere
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Hai subito un danno al cantiere, sei assicurato con la polizza CAR cantieri All Risk, ma non riesci a capire come verrà valutato il danno e qual è la procedura che la Compagnia di assicurazioni deve seguire secondo la normativa.

Le condizioni generali della polizza CAR sono chiare, ti spiegano per bene cosa la Compagnia di assicurazioni farà per la valutazione del danno.

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

  • a) direttamente dalla Compagnia di assicurazioni, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente Assicurato o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti:
  • b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
  • i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
  • ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
  • se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;
  • ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

I Periti devono:

  • a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Compagnia.
  • b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti di cui al presente Schema Tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverle; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

 

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