ONERI FISCALI, FORMA DELLE COMUNICAZIONI, FORO COMPETENTE, RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Nelle condizioni generali di tutte le polizze assicurative è previsto un articolo che spieghi bene se la polizza stipulata è prorogabile o meno, la forma delle comunicazioni tra le parti, gli oneri fiscali e il foro competente in caso di controversie, cerchiamo di analizzare questi aspetti all’interno delle condizioni generali di una polizza CAR ALL RISK.
La polizza CAR, in via generale, nella stragrande maggioranza dei casi può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata dalla scheda tecnica del termine dei lavori stabiliti in precedenza.
In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia di assicurazioni si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Cosa sono gli Oneri fiscali?
Gli oneri fiscali sono le imposte e tasse che lo Stato esige sull’emissione di ogni polizza assicurativa e che vengono stabiliti in una percentuale fissa del 12,50% sull’imponibile della polizza e si trovano sempre elencati nella scheda tecnica.
Come devono avvenire le comunicazioni tra assicurato contraente e la Compagnia di assicurazioni?
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa. (ora l’uso della posta PEC sostituisce legalmente la raccomandata)
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro dove a sede legale in Italia la compagnia di assicurazioni. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Rinvio alle norme di Legge.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Con questo articolo terminano normalmente le condizioni generali della polizza assicurativa CAR CANTIERE ALL RISK, ma le difficoltà e i dui su quanto letto purtroppo non terminano, quindi se hai necessità di capire meglio alcuni punti delle condizioni generali fin qui analizzate puoi contattarci gratuitamente e cercheremo di rispondere a tutte le tue domande sulle complesse regole che formano le condizioni generali della polizza CAR ALL RISK.
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