Polizza di tutela legale per tecnici asseveratori: denuncia del sinistro

tecnico asseveratore sorride di fronte ad un cantiere
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Denuncia dei sinistri

Termini e modalità

La denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata

dal Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Compagnia di assicurazioni, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza.

 

Modalità di presentazione

A mezzo raccomandata a/r, telefax, mail anche non certificata, purché supportati da adeguata ricevuta.

Gli Assicurati perdono il diritto all’indennità se non adempiono dolosamente l’obbligo dell’avviso. 

In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito (Art. 1915 Cod. Civ.).

Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra, la Compagnia di assicurazioni non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, ferme restando le disposizioni di legge e contratto in materia di prescrizione e decadenza.

Qualora siano presenti per il medesimo rischio più Polizze stipulate con la Compagnia, o la presente sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Compagnia, si applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia.

 

Decadenza dai benefici del contratto

L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.

GESTIONE DELLE VERTENZE – LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DALLA FASE STRAGIUDIZIALE

FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE: LIBERA SCELTA DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DAGLI ASSICURATI

– Gli Assicurati hanno la facoltà d’indicare sin dalla fase stragiudiziale il nominativo di un unico Legale, Perito, Consulente, con studio presso il Distretto di Corte d’Appello in cui è ricompresa l’Autorità competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all’Autorità Giudiziaria straniera.

– SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO o SPESE DI TRASFERTA del Legale liberamente scelto 

– È facoltà degli Assicurati scegliere per la fase giudiziale un Legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d’Appello competente. In tal caso la Società corrisponde le spese legali anche di un Avvocato Domiciliatario o in alternativa le spese documentate di trasferta del Legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d’Appello competente, con un massimale per evento pari a Euro 5.000, illimitato per anno assicurativo.

 

Giudizi avanti la corte di cassazione

– Qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà degli Assicurati nominare in sostituzione un Legale abilitato a patrocinare in tale sede. In tal caso, gli Assicurati dovranno comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo e gli estremi del Professionista nominato in sostituzione. 

Ricorrendone le condizioni la Compagnia di assicurazioni rimborsa entro il massimale le spese, competenze e gli onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato per tale grado.

 

Modalità di prestazione dell’obbligazione contrattuale

La Società procede a titolo di rimborso nelle modalità e termini previsti dalle singole garanzie entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • irreperibilità, 
  • comunicazione errata dei riferimenti bancari, 
  • pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell’assicurato nei confronti della Compagnia, ecc.

 

Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo, conflitto di interessi

In caso di divergenza di opinione fra Contraente e/o Assicurati e la Società su:

  • interpretazione delle clausole del presente contratto;
  • gestione del sinistro.

e in ogni caso di conflitto di interessi fra Contraente e/o Assicurati e la Società, come previsto dall’Art. 174 C.a.p., si rinvia a quanto previsto alla voce Arbitrato.

Qualora la decisione dell’Arbitro sia sfavorevole agli Assicurati, gli stessi potranno procedere in autonomia, con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non recuperate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Compagnia.

Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole agli Assicurati, la Compagnia di assicurazioni rimborsa le spese arbitrali sostenute e assume la gestione della vertenza fino al termine della stessa.

 

Gestione e liquidazione del sinistro

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

 

– Obbligazioni in capo alla Compagnia di assicurazioni: 

La Società è impegnata nei confronti degli Assicurati al pagamento delle spese

legali e peritali oggetto del presente contratto. La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall’istruzione completa del fascicolo, nei limiti del massimale assicurato e con riferimento ai compensi pattuiti nell’Accordo Preventivo o nel Preventivo di massima rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, comunque entro i limiti

stabiliti dalla normativa vigente in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate, come segue:

  • vertenze definite in fase stragiudiziale;
  • vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado 
  • in ogni caso di liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale;
  • spese legali e peritali liquidate a favore degli Assicurati a condizione che il pagamento sia stato espressamente richiesto a controparte anche in sede coattiva. 

Sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito fino a due tentativi di esecuzione forzata;

  • spese di esecuzione forzata sino a due tentativi;
  • spese di soccombenza e spese liquidate a favore delle parti civili per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione;
  • spese per accertamenti effettuati dalla Società per l’acquisizione di certificati o documenti equipollenti su soggetti e proprietà, necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

È facoltà della Società richiedere agli Assicurati che le parcelle dei Professionisti liberamente scelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell’Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.

 

Obbligazioni in capo agli Assicurati

È onere degli Assicurati trasmettere, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di comprovata urgenza, tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica di sinistro ivi compreso il cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima in forma scritta rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, nonché ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell’attività assicurativa.

È altresì onere degli Assicurati tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.

Gli Assicurati sono tenuti ad agire secondo correttezza, al fine di evitare o diminuire gli oneri a carico della Compagnia, nel rispetto del cd. “obbligo di salvataggio” (Art. 1914 Cod. Civ.), formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.

Eventuali risultanze sopravvenute nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, possono comportare la sua revisione e possono essere ostative all’operatività della copertura di cui è stata già effettuata la presa d’atto; possono inoltre comportare la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Società.

Nel caso in cui le informazioni acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Compagnia di assicurazioni la corretta individuazione della garanzia, la stessa si riserva ogni determinazione al termine della vertenza, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate a definizione avvenuta.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare preventivamente alla Società l’ammontare del capitale e delle spese legali, salvo casi di comprovata urgenza, e non potranno addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della Compagnia, senza presa d’atto della stessa, pena decadenza dai benefici di contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di acquisire informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa richiesta. 

La Società non è responsabile dell’operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti degli Assicurati 

Esclusioni: spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà.

 

Oneri fiscali relativi al sinistro

Sono a carico della Compagnia il contributo unificato, le spese di registrazione degli atti giudiziari, le indennità spettanti agli organismi di mediazione e l’IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che gli Assicurati provino con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme. 

Rimangono a carico degli Assicurati gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro.

CHIAMATA IN CAUSA DELLA SOCIETÀ – INVITO A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DA PARTE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATI 

Qualora la Società sia chiamata in giudizio o invitata a partecipare a procedure stragiudiziali dagli Assicurati al fine di essere manlevati delle spese del giudizio di cui è garanzia la presente polizza, le spese legali sostenute dalla Società saranno a carico del chiamante in causa e saranno dagli stessi corrisposte alla Società compensando con le somme del massimale assicurato.

Nel caso in cui il sinistro denunciato dagli Assicurati non rientri nella garanzia oggetto della presente polizza, le spese legali sostenute dalla Società per la costituzione e la difesa nel giudizio di chiamata in causa e/o nella procedura stragiudiziale saranno a carico del medesimo.

 

Decadenza dai benefici del contratto

L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo:

Gestione delle vertenze – comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.

 

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