Polizza Responsabilità Civile Professionale per Progettisti: tutto quello che devi sapere

scrivania di un progettista
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Proteggere la Propria Attività con la Polizza RC per Progettazione.

La polizza responsabilità civile professionale per incarichi di progettazione ex legge Merloni è un tipo di copertura assicurativa che protegge i professionisti impegnati nella progettazione di edifici e strutture.

Questa polizza è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano l’attività di progettazione ai sensi della Legge Merloni (Legge n. 109/94).

La polizza RC professionale per incarichi di progettazione copre eventuali danni causati a terzi durante la fase di progettazione, costruzione e utilizzo degli edifici o delle strutture progettate.

In caso di reclamo o causa legale, l’assicurazione fornisce la copertura finanziaria per eventuali danni causati a terzi e per le spese legali connesse.

Per i professionisti che esercitano l’attività di progettazione, è importante scegliere una polizza responsabilità civile professionale adeguata alle proprie esigenze.

La scelta della polizza giusta dipende dal tipo di attività svolta e dalle dimensioni dei progetti che si affrontano.

Per ottenere una polizza RC professionale per incarichi di progettazione ex legge Merloni, è necessario fornire all’assicuratore informazioni dettagliate sulle attività svolte e sulle strutture progettate, basterà compilare il modulo di raccolta dati preventivo.

In questo modo, l’assicuratore può valutare correttamente il rischio e offrire una copertura adeguata.

È importante sottolineare che la polizza RC professionale per incarichi di progettazione ex legge Merloni non copre eventuali danni causati durante la fase di esecuzione dei lavori, ma solo durante la fase di progettazione.

Pertanto, è necessario stipulare un’altra polizza per coprire eventuali danni causati durante la costruzione.

La polizza responsabilità civile professionale per incarichi di progettazione ex legge Merloni è una copertura essenziale per tutti i professionisti impegnati nella progettazione di edifici e strutture.
Garantisce la copertura finanziaria per eventuali danni causati a terzi e per le spese legali connesse, offrendo una protezione importante per la propria attività professionale.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per per incarichi di progettazione ex Legge Merloni?

Chiamaci per ricevere un preventivo immediato.
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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di progettista libero professionista “Ex legge Merloni” assicurata in polizza con formula claims made.

Che cosa è assicurato?

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di progettista libero professionista “Ex legge Merloni”, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  1. Nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa, maggiori costi, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile);
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza;
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta;
  4. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori;
  5. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato;
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito;
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
  5. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato;
  6. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali;
  7. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  8. Danni conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
  9. Danni conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
  10. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato;
  11. Danni derivanti da muffa tossica o amianto;
  12. Danni consequenziali;
  13. Spese di giustizia penale;
  14. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Quali sono i limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; progetti riferiti ad opere bagnate, smaltimento rifiuti, gallerie, dighe, ponti, viadotti, centrali di cogenerazione (salvo diversa pattuizione).

Che obblighi ha l’assicurato?

  1. Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
  2. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati;
  3. Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
  4. Comunicare l’eventuale cessazione del rischio;
  5. Pagare il premio di polizza;
  6. Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.

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