Fattori importanti da considerare nella scelta della polizza giusta
La polizza assicurativa responsabilità civile professionale per psicologi è una garanzia importante per coloro che esercitano la professione di psicologo.
Questa copertura assicurativa offre protezione ai professionisti nel caso in cui siano accusati di negligenza, imperizia o inadempienza nell’esercizio della loro professione.
La responsabilità civile professionale per Psicologi è un obbligo per tutti coloro che esercitano una professione che comporta il contatto con i clienti o il pubblico in generale.
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In questo caso specifico, la polizza assicurativa per psicologi offre una copertura per eventuali danni causati ai clienti durante il trattamento psicologico.
Per esempio, se uno psicologo fornisce un consiglio sbagliato o erra nella diagnosi di una malattia mentale, potrebbe essere accusato di negligenza e quindi essere responsabile per i danni causati al cliente. In questo caso, la polizza di responsabilità civile professionale coprirebbe le spese legali e i costi associati alla difesa contro queste accuse.
Inoltre, la polizza assicurativa per psicologi offre anche copertura per eventuali reclami per diffamazione, calunnia o violazione della privacy. Questo tipo di copertura è importante perché i psicologi trattano informazioni confidenziali e riservate sulla salute mentale dei loro clienti. Se queste informazioni vengono divulgate in modo improprio, lo psicologo potrebbe essere soggetto a un reclamo per diffamazione o violazione della privacy.
Inoltre, è importante notare che alcune polizze di responsabilità civile professionale per psicologi includono anche copertura per eventuali reclami per negligenza o imperizia nella formazione o supervisione di altri psicologi.
Questo è particolarmente importante per i psicologi che esercitano anche come insegnanti o supervisori di altri professionisti della salute mentale.
È importante scegliere una polizza di responsabilità civile professionale che soddisfi le esigenze specifiche del proprio lavoro di psicologo.
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Ad esempio, alcune polizze offrono copertura solo per le attività svolte in ambito privato, mentre altre offrono copertura anche per le attività svolte in ambito pubblico o come consulenti aziendali. Inoltre, alcune polizze possono escludere copertura per determinate attività o condizioni, quindi è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di scegliere una polizza.
In generale, è consigliabile scegliere una polizza con un massimale elevato, in modo da avere una copertura adeguata in caso di eventuali reclami. Inoltre, è importante verificare che la polizza abbia una clausola di retrocessione, in modo che l’assicuratore possa coprire i costi in caso di reclami eccessivi o di grandi dimensioni.
È inoltre importante verificare che la polizza sia soggetta a una clausola di esclusione per i reclami relativi a fatti commessi prima della data di inizio della copertura. Questo significa che la polizza non coprirà i reclami relativi a fatti commessi prima della data di inizio della copertura, a meno che lo psicologo non abbia avuto conoscenza dei fatti al momento della sottoscrizione della polizza.
Scegliere una polizza adeguata e confrontare diverse opzioni prima di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è un passo importante per garantire la protezione della propria carriera e della propria reputazione.
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di psicologo e dottore in scienze psicologiche, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Attività relative all’uso degli strumenti conoscitivi e di diagnosi, attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambiti di organismi sociali e alle comunità, attività di ambito, attività relative alla psicoterapia previo conseguimento della laurea in psicologia e relativa formazione addestramento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162 in Scuole ed Istituti a tal fine riconosciuti, codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, penalità fiscali, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi intervento di natura farmacologica relativo all’attività di psicoterapia e per psicoterapeuti non medici.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da derivanti da molestie sessuali o da reati in genere contro la persona ex. L.15 Febbraio 1996 n.66 e successive modifiche e/o da discriminazioni sessuali e razziali.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da attività di psicoterapia svolte dal Dottore in Scienze Psicologiche individualmente senza l’appoggio di uno psicologo iscritto alla sez. A.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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