Polizza responsabilità civile professionale per Psicologi: protezione per la carriera e la reputazione

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Fattori importanti da considerare nella scelta della polizza giusta

La polizza assicurativa responsabilità civile professionale per psicologi è una garanzia importante per coloro che esercitano la professione di psicologo.

Questa copertura assicurativa offre protezione ai professionisti nel caso in cui siano accusati di negligenza, imperizia o inadempienza nell’esercizio della loro professione.

La responsabilità civile professionale per Psicologi è un obbligo per tutti coloro che esercitano una professione che comporta il contatto con i clienti o il pubblico in generale.

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In questo caso specifico, la polizza assicurativa per psicologi offre una copertura per eventuali danni causati ai clienti durante il trattamento psicologico.

Per esempio, se uno psicologo fornisce un consiglio sbagliato o erra nella diagnosi di una malattia mentale, potrebbe essere accusato di negligenza e quindi essere responsabile per i danni causati al cliente. In questo caso, la polizza di responsabilità civile professionale coprirebbe le spese legali e i costi associati alla difesa contro queste accuse.

Inoltre, la polizza assicurativa per psicologi offre anche copertura per eventuali reclami per diffamazione, calunnia o violazione della privacy. Questo tipo di copertura è importante perché i psicologi trattano informazioni confidenziali e riservate sulla salute mentale dei loro clienti. Se queste informazioni vengono divulgate in modo improprio, lo psicologo potrebbe essere soggetto a un reclamo per diffamazione o violazione della privacy.

Inoltre, è importante notare che alcune polizze di responsabilità civile professionale per psicologi includono anche copertura per eventuali reclami per negligenza o imperizia nella formazione o supervisione di altri psicologi.

Questo è particolarmente importante per i psicologi che esercitano anche come insegnanti o supervisori di altri professionisti della salute mentale.
È importante scegliere una polizza di responsabilità civile professionale che soddisfi le esigenze specifiche del proprio lavoro di psicologo.

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Ad esempio, alcune polizze offrono copertura solo per le attività svolte in ambito privato, mentre altre offrono copertura anche per le attività svolte in ambito pubblico o come consulenti aziendali. Inoltre, alcune polizze possono escludere copertura per determinate attività o condizioni, quindi è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di scegliere una polizza.

In generale, è consigliabile scegliere una polizza con un massimale elevato, in modo da avere una copertura adeguata in caso di eventuali reclami. Inoltre, è importante verificare che la polizza abbia una clausola di retrocessione, in modo che l’assicuratore possa coprire i costi in caso di reclami eccessivi o di grandi dimensioni.

È inoltre importante verificare che la polizza sia soggetta a una clausola di esclusione per i reclami relativi a fatti commessi prima della data di inizio della copertura. Questo significa che la polizza non coprirà i reclami relativi a fatti commessi prima della data di inizio della copertura, a meno che lo psicologo non abbia avuto conoscenza dei fatti al momento della sottoscrizione della polizza.

Scegliere una polizza adeguata e confrontare diverse opzioni prima di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è un passo importante per garantire la protezione della propria carriera e della propria reputazione.

Che cosa è assicurato?

  • Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di psicologo e dottore in scienze psicologiche, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  • Attività relative all’uso degli strumenti conoscitivi e di diagnosi, attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambiti di organismi sociali e alle comunità, attività di ambito, attività relative alla psicoterapia previo conseguimento della laurea in psicologia e relativa formazione addestramento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162 in Scuole ed Istituti a tal fine riconosciuti, codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, penalità fiscali, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  • L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  • Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi intervento di natura farmacologica relativo all’attività di psicoterapia e per psicoterapeuti non medici.
  5. L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da derivanti da molestie sessuali o da reati in genere contro la persona ex. L.15 Febbraio 1996 n.66 e successive modifiche e/o da discriminazioni sessuali e razziali.
  6. L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da attività di psicoterapia svolte dal Dottore in Scienze Psicologiche individualmente senza l’appoggio di uno psicologo iscritto alla sez. A.
  7. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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