Polizza responsabilità civile professionale per Mediatori creditizi: “Garantisci la sicurezza del tuo business con la Polizza RC Professionale per Mediatori Creditizi

mediatori creditizi a lavoro dopo aver acquistato la polizza rc
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Polizza RC Professionale per Mediatori Creditizi: Protezione per la tua attività.

La polizza di responsabilità civile professionale è una copertura assicurativa obbligatoria per tutti i mediatori creditizi e per gli Agenti in Attività finanziaria, che li protegge da eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei loro clienti.

Questa polizza garantisce il risarcimento dei danni causati da eventuali errori, omissioni o negligenze commessi durante l’esercizio della loro attività.

Perché i mediatori creditizi devono avere una polizza RC professionale?

I mediatori creditizi sono responsabili della consulenza e della negoziazione di prestiti e finanziamenti per i loro clienti.

La loro attività implica la gestione di informazioni sensibili, come i dati personali e finanziari dei clienti, e richiede un alto livello di conoscenza e competenza per garantire che i clienti ricevano le soluzioni finanziarie più adatte alle loro esigenze. Pertanto, i mediatori creditizi sono esposti a un elevato rischio di errori e negligenze che possono causare danni ai loro clienti.

La polizza RC professionale protegge i mediatori creditizi da questi rischi, fornendo una copertura finanziaria per i danni causati dalla loro attività.

In caso di richiesta di risarcimento, la polizza pagherà le spese legali e i costi associati alla difesa contro le accuse, nonché i risarcimenti dovuti ai clienti.

Cosa copre una polizza RC professionale per mediatori creditizi?

Una polizza RC professionale per mediatori creditizi copre i danni causati da errori, omissioni o negligenze commessi durante l’esercizio della loro attività. Questo include la consulenza e la negoziazione di prestiti e finanziamenti, la gestione dei dati personali e finanziari dei clienti, e la predisposizione di documenti e contratti.

La polizza copre anche i danni causati da eventuali problemi tecnici o informatici, come la perdita o la compromissione dei dati dei clienti.

Inoltre, la polizza copre le spese legali e i costi associati alla difesa contro le accuse, nonché i risarcimenti dovuti ai clienti.

Come scegliere la polizza RC professionale giusta per i mediatori creditizi?

Scegliere la polizza RC professionale giusta per i mediatori creditizi richiede un’attenta valutazione delle esigenze specifiche della loro attività. È importante scegliere una polizza che copra tutti i rischi a cui i mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziari sono esposti

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Mediatori creditizi e per Agenti in attività finanziaria?

Chiamaci per ricevere un preventivo immediato.
Scrivi via WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di Mediatore creditizio, o Agente in attività finanziaria assicurata in polizza con formula claims made.

Che cosa è assicurato?

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Mediatore creditizio – Agente in attività finanziaria, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  1. Codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  2. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  3. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato;
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito;
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato;
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali;
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato;
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto;
  10. Danni consequenziali;
  11. Spese di giustizia penale;
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti;
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

Che obblighi ho?

  1. Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
  2. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati;
  3. Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
  4. Comunicare l’eventuale cessazione del rischio;
  5. Pagare il premio di polizza;
  6. Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.

Hai altre domande sulla polizza di Responsabilità civile per Mediatori Creditizi?

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