Polizza RC per operatori del microcredito: proteggi la tua attività con la giusta copertura

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Polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito: cos’è e perché è importante.

La polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito è un’assicurazione che copre le possibili conseguenze economiche derivanti da eventuali errori, omissioni o negligenze nell’esercizio della professione.

Questa polizza è particolarmente importante per gli operatori del microcredito, che svolgono un’attività che comporta la gestione di grandi quantità di denaro e la valutazione di richieste di prestito da parte di persone che possono essere considerate a rischio.

Perché è importante avere una polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito?

Gli operatori del microcredito sono soggetti a una serie di rischi legati all’esercizio della loro attività, tra cui la possibilità di errore nella valutazione delle richieste di prestito, l’omissione di informazioni importanti o la negligenza nella gestione dei fondi. In questi casi, gli operatori del microcredito possono essere tenuti a rispondere di eventuali danni economici subiti dai loro clienti.

La polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito copre questi rischi, garantendo una copertura economica in caso di eventuali richieste di risarcimento da parte dei clienti.

In questo modo, gli operatori del microcredito possono continuare a svolgere la loro attività in modo sereno, senza doversi preoccupare delle conseguenze economiche derivanti da eventuali errori o negligenze.

Come scegliere la polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito più adatta alle proprie esigenze?

Per scegliere la polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito più adatta alle proprie esigenze, è importante valutare alcuni fattori, tra cui:

  • Copertura economica: la polizza deve garantire una copertura adeguata a coprire eventuali danni economici subiti dai clienti.
  • Estensione della copertura: la polizza deve coprire non solo gli errori, le omissioni o le negligenze commesse nell’esercizio della professione, ma anche le eventuali conseguenze derivanti da questi fatti.
  • Costo: il costo della polizza deve essere adeguato alle proprie esigenze e alla copertura offerta.
  • Facilità di utilizzo: la polizza deve essere facile da utilizzare in caso di necessità.

In conclusione, la polizza responsabilità civile professionale per operatori del microcredito è un’assicurazione indispensabile.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per operatori del microcredito?

Chiamaci per ricevere un preventivo immediato.
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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che cosa è assicurato?

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di operatore del microcredito che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile). ✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza. ✓ L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento

Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.

Estensioni: CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)

Che cosa non è assicurato?

  • Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  • Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  • Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  • Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  • Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  • Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  • Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  • Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  • Danni derivanti da muffa tossica o amianto. Danni consequenziali. Spese di giustizia penale. Attività di consulenza finanziaria. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  • Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
  • Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
  • Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti;
  • Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività;
  • Attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
  • Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
  • Avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

Hai delle domande sulla polizza RC professionale per operatori del microcredito?

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