Polizza Responsabilità Civile Professionale per Membri di Organismo di Vigilanza: perché è importante?

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Proteggere il proprio ruolo di Membro Organismo di Vigilanza ODV: la polizza RC Professionale.

Il ruolo dei membri dell’Organismo di Vigilanza (ODV) è cruciale per la tutela degli interessi degli azionisti e per la corretta gestione di una società.

Essi sono incaricati di controllare l’attività della società e di assicurarsi che sia conforme alle norme legali e ai principi di buona amministrazione.

Tuttavia, nonostante il loro impegno e la loro competenza, i membri dell’ODV possono essere soggetti a controversie e cause legali. Ecco perché è importante che abbiano una polizza di Responsabilità Civile Professionale.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV copre i danni che possono derivare dalle loro azioni o inazioni in quanto membri del comitato. In altre parole, se un membro dell’ODV viene accusato di negligenza, inadempienza o violazione delle leggi o delle norme, la polizza coprirà le sue spese legali e i danni che potrebbero essere stati causati alla società o ai suoi azionisti.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV è importante perché offre una protezione contro le possibili controversie legali che possono derivare dal loro ruolo di controllore.

In questo modo, i membri dell’ODV possono eseguire il loro compito con maggiore tranquillità, sapendo che hanno una copertura per eventuali controversie.

Inoltre, la polizza può anche offrire un’ulteriore garanzia per la società e per gli azionisti, che possono essere più propensi a investire in una società che ha adottato misure per proteggere i propri interessi.

Inoltre, la polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV può aiutare a mantenere un livello elevato di professionalità e integrità nell’esercizio del loro ruolo.

Infine, la polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV può anche essere utile nella selezione dei membri del comitato.

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Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività professionale assicurata in polizza con formula claims made.

Che cosa è assicurato?

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).

  1. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza;
  2. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta;
  3. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori;
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato;
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito;
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato;
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali;
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato;
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto;
  10. Danni consequenziali;
  11. Spese di giustizia penale;
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti;
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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