Polizza Assicurativa EAR: diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, danni, facoltà di recesso e onere della prova

costruzione di un ponte, primo piano pilone con gru gialla
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Analisi Condizioni generali

Diminuiscono le somme assicurate dopo un sinistro? se si, perché? Ma è possibile richiedere il reintegro delle somme assicurate? 

Non sempre, Vediamo.

Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Risarcimento dovuto dalla Compagnia di assicurazioni per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza assicurativa EAR ALL RISKS.

In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole partite di Polizza, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; è facoltà della Compagnia concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non s’intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Compagnia di assicurazioni in caso di Sinistro.

A seguito del sinistro la Compagnia di assicurazioni può recedere dal contratto e tu rimani scoperto, questo lo sapevi? 

 

Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia di assicurazioni può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo Contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia di assicurazioni  mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia di assicurazioni rileva la non indennizzabilità o la NON risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei Rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo o al Risarcimento.

Che succede se per lo stesso rischio hai attivato anche un altra polizza aggiuntiva? 

 

Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi Rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni

 

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