Polizza assicurativa Donazione immobile: cosa viene assicurato e che limitazioni ci sono?

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Coperture assicurative oggetto dell’offerta 

Limitazioni ed esclusioni La Polizza indennizzerà l’Assicurato

La polizza assicurative copre:

  • contro il rischio inerente all’obbligo di restituzione dell’Immobile al Legittimario a norma dell’art. 563 c.c., ove l’Assicurato abbia acquistato l’Immobile dal Donatario o da qualsiasi successivo acquirente; – 
  • contro il rischio di cancellazione dell’ipoteca gravante sull’Immobile in base all’art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell’Immobile al Legittimario, a norma dell’art. 563 c.c., ove l’Assicurato sia creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull’Immobile, versando a favore del Legittimario l’equivalente in denaro previsto dall’art. 563, terzo comma, c.c.

 

Si noti inoltre che il Massimale – salvo per gli effetti dell’Articolo 10 (Aumento del Massimale) delle condizioni di Polizza – non può superare: 

(i) se il Contraente è il Donante o il Donatario dell’Immobile, il valore dell’Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente oppure, a scelta del Contraente, uno dei seguenti valori: x. il prezzo indicato nell’eventuale atto di vendita dell’Immobile in cui intervenga il Donatario quale venditore; o y. il valore indicato ai fini fiscali nella Donazione dell’Immobile; 

(ii) se il Contraente è un acquirente dell’Immobile o suo avente causa, l’ultimo prezzo di acquisto riportato nel relativo atto di compravendita ed effettivamente corrisposto ovvero, se presente, il valore dell’Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dal creditore ipotecario; 

(iii) se il Contraente è un creditore ipotecario, il valore dell’Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente. 

In termini di limitazioni, si osservi quanto segue: 

(i) in nessun caso potrà essere un Assicurato il Donatario o un creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull’Immobile concesso dal Donatario; e 

(ii) la copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza: (a) nel caso in cui risulti notificato o trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla donazione dell’Immobile ai sensi dell’art. 563 c.c.; (b) nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un’azione legale che possa comportare la restituzione dell’Immobile ai sensi dell’art. 563 c.c.. Tutti i dettagli relativi alle limitazioni/esclusioni sono riportati nell’Articolo 1 (Definizioni) e nell’Articolo 6 (Esclusioni) delle condizioni di Polizza.

 

Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio 

Nullità Dichiarazioni false o incomplete rese in ordine alle circostanze del rischio all’atto di sottoscrizione del contratto potrebbero incidere sulla prestazione. 

Aggravamento e diminuzione del rischio Fatti salvi i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall’art. 1898 c.c. in caso di aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla Data di Polizza. 

 

Premi 

Il versamento integrale dei premi deve essere effettuato prima della decorrenza della Polizza, fatte salve le disposizioni di cui all’Articolo: Aumento del Massimale, delle condizioni di Polizza. 

Modalità di pagamento accettate: bonifico bancario e carta di credito. 

Regresso:  La Polizza non prevede contrattualmente alcuna rivalsa. 

 

Diritto di recesso 

La Polizza non prevede contrattualmente il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 1899 c.c., è possibile esercitare il diritto di recesso dopo cinque anni, senza pagamento di alcuna penale e con preavviso di 60 giorni. 

Nell’ipotesi in cui il contratto sia concluso a distanza tramite internet ex art. 67-duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza, il Contraente ha diritto di recedere con le modalità di cui all’Articolo 16 (Invio di Comunicazioni) delle condizioni di Polizza. 

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle relative scadenze. 

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). 

Legge applicabile alla Polizza La Polizza è disciplinata dalla legge italiana. 

 

Regime fiscale 

Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente e/o dell’Assicurato (a seconda dei casi).

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