Per la maggior parte delle Compagnia di assicurazioni italiane ed estere che operano nel campo della Postuma decennale indennitaria, la polizza può essere emessa solo se viene anche stipulata la polizza CAR ALL RISK con la stessa compagnia, ATTENZIONE!!! la nostra società di intermediazione assicurativa denominata Italiafideiussioni, vi propone la possibilità di emettere una polizza decennale postuma indennitaria anche se NON è stata stipulata la polizza CAR ALL RISK.
Analizziamo comunque le ultime condizioni particolari aggiuntive delle più comuni ed usate polizze Postume decennali:
Condizioni Particolari Aggiuntive
Pur non essendo estensioni di garanzia sono chiaramente operanti solo se espressamente richiamate in Polizza.
Nel caso in cui non siano espressamente richiamate in Polizza resta comunque valido quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle estensioni di garanzia (qualora richiamate).
Clausola compromissoria e frazionamento del Premio
L’Immobile oggetto dell’Assicurazione è attualmente in fase di costruzione ed è assicurato dalla Compagnia con Polizza Contractor’s All Risk – C.A.R. (tutti i rischi della Costruzione) collegata (stipulata per lo stesso Rischio previsto nella presente Polizza e i cui estremi sono riportati in Scheda di Polizza).
Premesso che il Premio della presente Polizza Decennale
Postuma è unico ed indivisibile si stabilisce tra le parti che esso venga corrisposto come segue:
- Prima rata (Premio di compromesso) pari al 20% al perfezionamento della presente Polizza,
- Seconda rata (saldo) pari all’80% al termine dei lavori della Polizza C.A.R. collegata (i cui estremi sono riportati in Scheda di Polizza); a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente Polizza Decennale Postuma, salvo quanto specificato in seguito.
I detti importi sopraindicati (Premio di compromesso e saldo) e riportati in Scheda di Polizza sono lordi (inclusivi di imposte).
La Compagnia si impegna ad assicurare l’Immobile alle condizioni della presente Polizza purché:
- a) sia stata pagata la prima rata di Premio;
- b) non siano sopravvenute varianti in corso d’opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 365 giorni complessivi;
- c) non si siano verificati Sinistri nel corso dell’esecuzione delle Opere e/o manifestatisi danni, difetti o manchevolezze e/o accadimenti in genere, qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente / parzialmente la stabilità, solidità delle Opere o che possano comunque configurarsi come aggravamento tale da rendere il Rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste alla presente Polizza;
- d) non siano accaduti, anche in altre località, comprovati eventi sinistrosi di tipo catastrofale ed accidentale tali da modificare le condizioni assuntive dei mercati assicurativi o riassicurativi. In ogni caso la presente Polizza diviene operativa non prima delle ore 24:00 del giorno del pagamento della seconda rata di Premio e comunque non prima delle ore 24:00 del giorno dell’emissione del certificato di ultimazione lavori.
Qualora la seconda rata di Premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di
inadempimento la Compagnia può, a sua scelta, o dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) di questa clausola non risultassero soddisfatte, la Compagnia si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate
al momento dell’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di Premio già versata.
- F) Controllo Tecnico Ad integrazione di quanto indicato alla Condizione Particolare Aggiuntiva E) “Clausola compromissoria e frazionamento del Premio”, la Compagnia si impegna ad assicurare le Opere di cui alla presente Polizza a condizione che:
- a) In concomitanza del processo costruttivo delle Opere oggetto diretto di garanzia (e comunque non oltre 90 giorni dall’inizio dei lavori) sia eseguito un Controllo Tecnico da parte del Controllore tecnico mediante visite in Cantiere effettuate con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori.
- b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di Polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle Opere.
- c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali ed in una relazione complessiva finale, elaborate dallo stesso Controllore tecnico.
- d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della Polizza per la parte dell’Opera oggetto di tali riserve o non conformità.
In conseguenza a quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna:
– ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore tecnico per le prestazioni e le finalità previste dai precedenti punti;
– a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore tecnico nello svolgimento delle sue attività;
– a consegnare al Controllore tecnico incaricato copia della presente Polizza;
– a consegnare al Controllore tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto;
– a comunicare immediatamente al Controllore tecnico ed alla Compagnia tutte le eventuali modifiche delle Opere, a qualunque causa siano esse dovute;
– a comunicare al Controllore tecnico ed alla Compagnia le date di ultimazione e di consegna delle Opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
– ad autorizzare il Controllore tecnico a fornire anche direttamente alla Compagnia ogni documento e/o valutazione inerente le Opere oggetto dell’attività di Controllo Tecnico.
Se una delle condizioni riportate in questa clausola non risultasse soddisfatta, la Compagnia si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate di Premio già versate.
- G) Cyber risk
La Società non indennizza i danni – ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – causati o risultanti da:
– virus informatici di qualsiasi tipo;
– accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
– cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.
La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.
- H) Esclusione per danni da lesioni corporali, morte, morbo o malattia
In nessun caso la presente assicurazione copre eventuali perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati/derivanti da o dovuti/relativi a qualsiasi tipo di lesione corporale, morte, morbo o malattia.
Questa assicurazione non copre inoltre qualsiasi danno:
(i) derivante da o in relazione a qualsiasi timore o minaccia (effettiva o percepita) di lesioni corporali, morte, morbo o malattia;
(ii) direttamente o indirettamente causato da, risultante da o in relazione a qualsiasi azione intrapresa per o in qualsiasi modo connessa a controllare, prevenire, sopprimere qualsiasi focolaio di un morbo o di una malattia.
Nel caso in cui, a causa di questa esclusione, un danno non sia indennizzabile a termini di Polizza, l’onere della prova contraria sarà a carico dell’Assicurato