Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicare anticipatamente per iscritto alla Compagnia che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il Contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Compagnia ai premi dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Compagnia, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo/Risarcimento.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Compagnia si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del Cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Compagnia hanno libero accesso sul Luogo di Esecuzione delle Opere in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio
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