L’anticipazione contrattuale è il pagamento anticipato che la stazione appaltante eroga all’appaltatore all’avvio di un appalto pubblico: è pari al 20% del valore del contratto e, negli appalti di lavori, viene corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023). Serve a dare all’impresa la liquidità necessaria per partire: materiali, mezzi, manodopera.
C’è però una condizione essenziale: senza una garanzia fideiussoria, l’anticipazione non viene erogata. In questa pagina spieghiamo come funziona la fideiussione per anticipazione contrattuale, come si calcola il suo importo, come si riduce durante i lavori e quali documenti servono per richiederla come polizza fideiussoria assicurativa.
Cos’è l’anticipazione contrattuale e a cosa serve
L’art. 125 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20%. Negli appalti di lavori l’anticipazione è calcolata sull’importo dell’intero contratto ed è corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che corrisponde alla consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.
Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’anticipazione si calcola sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, secondo il cronoprogramma dei pagamenti. La norma esclude invece alcuni contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del Codice, con l’eccezione prevista per i servizi di ingegneria e architettura.
Perché serve la garanzia fideiussoria
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria: senza polizza, l’anticipo non viene pagato. È la tutela della stazione appaltante, che consegna denaro pubblico prima che le prestazioni siano eseguite.
L’importo della garanzia è pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. Il tasso di interesse legale è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze: per il calcolo puntuale si usa il tasso in vigore al momento dell’emissione.
La garanzia può essere rilasciata dai soggetti dell’art. 106, comma 3, del Codice Appalti: banche, imprese di assicurazione autorizzate e intermediari finanziari abilitati.
La polizza fideiussoria assicurativa è quindi una forma espressamente ammessa: il garante è una compagnia di assicurazione vigilata dall’IVASS e le linee di credito dell’impresa restano libere per l’operatività corrente.
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Come si recupera l’anticipo e come si riduce la garanzia
L’anticipazione non è un contributo a fondo perduto: la stazione appaltante la recupera progressivamente con trattenute sugli stati di avanzamento dei lavori, secondo il cronoprogramma. In parallelo, la legge prevede che l’importo della garanzia sia gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
La garanzia si estingue quindi con il completo assorbimento dell’anticipo: quando l’intera somma anticipata è stata recuperata attraverso le trattenute, la fideiussione perde ogni effetto.
Ritardi imputabili all’appaltatore: restituzione ed escussione
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Se l’appaltatore non restituisce quanto dovuto, la stazione appaltante escute la garanzia: il garante paga e poi si rivale sull’impresa in via di regresso. È il motivo per cui la polizza per anticipazione viene emessa dopo una valutazione della solidità dell’impresa e della sostenibilità del cronoprogramma.
Si può avere più del 20 per cento?
Sì, in un caso preciso previsto dal testo vigente dell’art. 125, comma 1: nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. La possibilità dipende quindi dalla singola gara: se il bando o il disciplinare non prevedono nulla, resta la misura ordinaria del 20 per cento. In passato percentuali maggiorate erano state ammesse in via temporanea da norme emergenziali; oggi la fonte è direttamente il Codice, senza scadenza.
Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro l’anticipazione è corrisposta secondo le scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.
Esempio di calcolo
Ipotizziamo un appalto di lavori con valore del contratto di 500.000 euro e un cronoprogramma che prevede il recupero dell’anticipo in dodici mesi:
- anticipazione ordinaria: 20 per cento di 500.000 euro = 100.000 euro, erogati entro quindici giorni dalla consegna dei lavori;
- importo della garanzia: 100.000 euro maggiorati dell’interesse legale calcolato sui dodici mesi del periodo di recupero (tasso fissato annualmente con decreto del MEF);
- riduzione: a ogni stato di avanzamento la trattenuta recupera parte dell’anticipo e la garanzia si riduce automaticamente in proporzione;
- se i documenti di gara prevedono l’incremento al 30 per cento: anticipazione di 150.000 euro e garanzia calcolata di conseguenza.
Sono valori puramente normativi, utili a capire il meccanismo: l’importo effettivo della garanzia dipende dal contratto e dal cronoprogramma della singola gara.
Documenti necessari e come richiederla
Per emettere la polizza fideiussoria per anticipazione contrattuale servono in genere questi documenti:
- contratto d’appalto sottoscritto, con valore del contratto e cronoprogramma;
- determina o comunicazione della stazione appaltante relativa all’anticipazione (con l’eventuale incremento previsto dai documenti di gara);
- verbale di consegna dei lavori o data prevista di effettivo inizio della prestazione;
- documentazione societaria e contabile aggiornata per la valutazione del rischio.
Il percorso: si invia la documentazione, si riceve la quotazione dalla compagnia, si sottoscrive la polizza e si consegna la garanzia alla stazione appaltante, che eroga l’anticipazione. Le condizioni aggiornate sono indicate nella richiesta di preventivo.
Le garanzie collegate: definitiva e rata di saldo
La fideiussione per anticipazione si affianca alla garanzia definitiva, che resta comunque dovuta per la firma del contratto ai sensi dell’art. 117: sono due garanzie distinte e coesistenti.
A fine lavori, il pagamento della rata di saldo è subordinato a una ulteriore garanzia specifica. Nelle pagine dedicate trovi il funzionamento di ciascuna.
Domande frequenti
Riferimenti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 125 (anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo) e art. 106, comma 3 (soggetti garanti), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo); art. 117 (garanzia definitiva e garanzia per la rata di saldo). Il previgente art. 124 del D.P.R. 207/2010 è citato solo come contesto storico: la disciplina attuale è l’art. 125. Testi verificati su Normattiva (versione vigente) in data 07/07/2026.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione, rivolgiti a un professionista qualificato o contatta direttamente il nostro team.



