Polizza CAR: quali sono i limiti di copertura?

cantiere al tramonto con gru sullo sfondo di un cielo color oro
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6 LIMITI DI COPERTURA DI UNA POLIZZA CAR, LI CONOSCEVI?

ATTENZIONE, quando stipuli una polizza CAR devi controllare bene: 

  • quali sono i limiti di copertura;
  • cosa non è assicurato.

Sono informazioni che trovi nel foglio informativo, non ti limitare a leggere il DIP, non essere superficiale, leggi tutto con attenzioni e decidi tu cosa comprare, e ricorda, queste sono informazioni generali, ogni compagnia di assicurazioni è obbligata a farti leggere , sempre, prima di acquistare una polizza assicurativa, il foglio informativo, ecco i limiti di copertura di una polizza CAR cantiere

  1. La Compagnia assicurativa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e risarcimento la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;

  2. Sono previste delle franchigie specifiche nella polizza CAR, sono indicate nella proposta formulata dall’Impresa, se non la trovi fattelo evidenziare dal tuo consulente assicurativo.
    Per esempio, i maggiori costi per trasporti aerei, solitamente hanno un importo massimo garantito espressamente richiamato nella nota informativa, ma anche per gli Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, c’è spesso un massimale per sinistro stabilito nella nota informativa e nelle condizioni generali di polizza, fai attenzione;
  3. Somma Assicurata – Assicurazione Parziale: in relazione ai Danni Alle Cose, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza deve corrispondere all’inizio dei lavori:
    – in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere sommato al prezzo dei materiali ed impianti forniti dal Committente. Durante il corso dell’opera la somma assicurata deve essere aggiornata in modo che alla fine dei lavori il valore della stessa corrisponda a tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione;
    – in caso di assenza di contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori.
    Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che deve essere assicurato, l’Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
    Trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate, il contratto prevede l’applicazione di una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo il relativo premio dovuto all’Impresa;
  4. La copertura per i danni alle cose è prestata a condizione che per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Compagnia può in qualunque momento avere accesso;
  5. In riferimento alla garanzia danni alle cose i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto d’appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
  6. In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui.

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