Le nuove normative sulle Garanzie negli Appalti Pubblici

donne alla scrivania che leggono le nuove garanzie per appalti
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Le garanzie nelle procedure sottosoglia negli Appalti Pubblici

Un’Analisi Approfondita nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, una delle questioni più dibattute riguarda l’applicazione delle garanzie nelle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 

L’art. 53 del decreto legislativo  36/2023 disciplina tale ambito, fornendo indicazioni chiare ma lasciando spazio a interpretazioni e dibattiti sulle modalità di applicazione e le eventuali riduzioni previste.

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Inizialmente, è importante sottolineare che l’art. 53 prevede che la garanzia provvisoria non sia di regola richiesta, a meno che non siano presenti esigenze particolari indicate nella determina a contrarre. In tal caso, l’importo della garanzia non può superare l’1% dell’importo dell’appalto. 

Questa disposizione mira a semplificare le procedure in contesti dove il rischio finanziario per la stazione appaltante è limitato, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle garanzie.

Per quanto riguarda la garanzia definitiva, essa normalmente viene richiesta e il suo importo è fissato al 5% dell’importo contrattuale. 

Tuttavia, la stazione appaltante ha la facoltà di decidere di non richiederla “in casi debitamente motivati”. 

Questa disposizione offre un margine di discrezionalità alla stazione appaltante, consentendole di valutare caso per caso se sia necessaria una garanzia definitiva e, eventualmente, di derogare alla percentuale standard.

Una questione dibattuta riguarda le forme delle garanzie sottosoglia. 

Mentre l’art. 53 richiama espressamente, per la garanzia provvisoria, l’art. 106, per la garanzia definitiva nessun rinvio viene fatto alla disciplina per gli affidamenti ordinari sopra soglia. Ciò ha generato dubbi sull’applicabilità delle riduzioni previste dall’art. 106 alla garanzia definitiva negli appalti sottosoglia.

È emerso un chiarimento da parte della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, che ha specificato che “nel comma 1 (dell’art. 106) è stato eliminato il riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria perché la disciplina della garanzia provvisoria per questi contratti è contenuta nel libro II, parte I”, concludendo quindi per l’applicabilità unicamente dell’art. 53 e del limite del 5% dell’importo contrattuale per la garanzia definitiva.

Questa interpretazione ha fornito una guida chiara sulla questione, eliminando incertezze e consentendo una più corretta applicazione delle disposizioni normative. 

Tuttavia, resta sempre aperto il dibattito sulla necessità di eventuali ulteriori chiarimenti o modifiche normative per garantire una maggiore coerenza e chiarezza nell’ambito delle garanzie nelle procedure sottosoglia negli appalti pubblici.

 

Le riduzioni delle garanzie negli Appalti Pubblici: un’analisi approfondita delle nuove normative

Il panorama normativo degli appalti pubblici è stato recentemente arricchito da significative novità, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle riduzioni delle garanzie. 

Il nuovo Codice Appalti 2023 ha introdotto una serie di criteri e condizioni che consentono agli operatori economici di beneficiare di sconti sulle garanzie provvisorie e definitive, promuovendo al contempo la qualità, la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e l’adozione di strumenti digitali.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di ottenere riduzioni sia per la garanzia provvisoria che per quella definitiva, offrendo agli operatori economici un incentivo tangibile per migliorare la propria competitività sul mercato degli appalti pubblici. Tuttavia, la fruizione di tali benefici è soggetta a specifici requisiti e condizioni, che è importante comprendere e rispettare per ottenere i vantaggi previsti dalla legge.

In particolare, il nuovo codice prevede le seguenti riduzioni:

  1. Riduzione del 30% per operatori con certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000: Questa riduzione è indirizzata a promuovere l’adozione di sistemi di gestione della qualità certificati, riconoscendo l’importanza di standard elevati nella conduzione delle attività economiche.
  2. Riduzione del 50% per micro, piccole e medie imprese (PMI): Questo incentivo mira a sostenere e favorire la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto pubblico, riconoscendo il loro ruolo cruciale nell’economia e nell’innovazione.
  3. Riduzione del 10% per fideiussioni gestite tramite piattaforme digitali: Questa disposizione promuove l’utilizzo di strumenti digitali per semplificare e ottimizzare le procedure di appalto pubblico, contribuendo così a ridurre i costi e migliorare l’efficienza.
  4. Riduzione del 20% per possesso di certificazioni o marchi specifici individuati nei documenti di gara: Questa riduzione è volta a premiare gli operatori economici che dimostrano di possedere determinati standard di qualità o requisiti specifici richiesti per l’esecuzione del contratto di appalto.

È importante notare che, per usufruire di queste riduzioni, gli operatori economici devono segnalare il possesso dei relativi requisiti durante la fase di offerta e documentarlo secondo le modalità prescritte dalle normative vigenti. 

Questo pone la responsabilità sulla parte contraente di evidenziare e comprovare le circostanze che danno diritto alla riduzione prevista dalla legge.

Infine, va sottolineato che alcune disposizioni del nuovo codice sollevano dubbi interpretativi, come ad esempio la possibilità di ottenere una riduzione doppia per il possesso della stessa certificazione di qualità aziendale. 

Questi punti di discussione evidenziano la complessità del quadro normativo e la necessità di una costante vigilanza e interpretazione accurata per garantire una corretta applicazione delle disposizioni legislative.

La controversa evoluzione della garanzia provvisoria: Analisi critica del d.lgs. 36/2023

Nel vasto panorama normativo che regola gli appalti pubblici, la questione della garanzia provvisoria si colloca al centro di un acceso dibattito. 

L’introduzione del Decreto Legislativo 36/2023 ha portato significative modifiche, estendendo il suo ambito di operatività ad un momento antecedente all’aggiudicazione. Tale disposizione, contenuta nell’articolo 106 comma 6, ha scatenato un vivace confronto in ambito giuridico e economico.

Il predecessore diretto, l’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, limitava l’azione della garanzia provvisoria alla fase successiva all’aggiudicazione stessa. In tal modo, la garanzia copriva esclusivamente la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta a specifici eventi riconducibili all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittive. 

Questo approccio, seppur funzionale, era oggetto di critiche per la sua presunta inefficacia nell’assicurare la corretta gestione delle gare d’appalto.

Con l’introduzione del d.lgs. 36/2023, si assiste a un cambiamento significativo nella tempistica e nell’estensione della copertura offerta dalla garanzia provvisoria. Ora, la garanzia si applica già dopo la proposta di aggiudicazione, anticipando di fatto la fase di aggiudicazione stessa. 

Tale modifica amplia il campo di azione della garanzia, estendendo la sua tutela anche ai concorrenti che, pur avendo ricevuto la proposta di aggiudicazione, non riescono a concludere il contratto per circostanze imputabili a fattori esterni o all’adozione di informazioni antimafia interdittive.

Questo cambiamento ha suscitato un dibattito acceso tra gli addetti ai lavori. Da un lato, vi sono coloro che lodano la nuova disposizione come un passo avanti nella tutela degli interessi delle imprese partecipanti alle gare d’appalto. La possibilità di ottenere una garanzia provvisoria già in una fase così precoce del processo di aggiudicazione offre una maggiore sicurezza economica e riduce il rischio di danni finanziari derivanti da eventuali ritardi o impedimenti burocratici.

Dall’altro lato, però, non mancano le voci critiche che mettono in discussione l’efficacia e la necessità di tale estensione. Alcuni esperti sollevano dubbi sulle possibili conseguenze negative, temendo un aumento della complessità procedurale e dei costi per le imprese. Inoltre, sorge il dubbio se questa ampliata copertura sia realmente in grado di migliorare la trasparenza e l’equità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

In conclusione, la questione della garanzia provvisoria nel contesto del d.lgs. 36/2023 rappresenta un tema di grande interesse e dibattito nell’ambito degli appalti pubblici. Se da un lato si apprezza il tentativo di migliorare la protezione dei concorrenti, dall’altro occorre monitorare attentamente l’impatto pratico di questa estensione normativa, valutando con attenzione i suoi effetti sulle dinamiche delle gare d’appalto e sulle imprese coinvolte.

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