
La garanzia fideiussoria per l’anticipazione di un appalto viene emessa ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.LGS. 50/2016 ed è legata a uno Schema Tipo stabilito dal Codice degli appalti: 1.3 (d.m. n.31 del 19 gennaio 2018)
Quando vinci una gara d’appalto hai la necessità di presentare una Fideiussione definitiva da presentare per la firma del contratto di appalto aggiudicato.
Il Codice degli Appalti prevede anche la possibilità di un acconto sui lavori da effettuare pari al 20% che in alcuni casi può arrivare anche al 30%, ma per ottenere questa somma è necessario presentare un ulteriore polizza fideiussoria a garanzia dell’Anticipazione di questa somma.
Solitamente questa garanzia viene emessa dalla Compagnia di assicurazioni che ha emesso la fideiussione assicurativa definitiva, noi abbiamo la possibilità di farti avere la polizza fideiussoria per anticipazione anche se non hai stipulato tramite noi la polizza definitiva.
Come puoi fare per richiedere la Fideiussione Assicurativa per Anticipazione?
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Il modo più semplice per scoprirlo è quello di leggere cosa dicono di noi i nostri clienti:
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Analizziamo il testo di questa garanzia, cosa c’è scritto?
Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 – Durata della garanzia
L’efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 – Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell’importo dell’anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizioni che regolano il rapporto tra il garante e il contraente
Come per tutte le fideiussioni assicurative ci sono di seguito le condizioni generali che regolano i rapporti tra la Compagnia di assicurazioni e il contraente della Fideiussione, solitamente il testo è uguale a quello di tutte le polizze fideiussorie:
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE
Premesso che:
– con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 “Garanzia fidejussoria PER L’ANTICIPAZIONE”, parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui
al d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 pubblicato sulla G. U. n. 83 del 10/04/2018 il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall’art.35 comma 18 del Codice;
– la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
– le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:
Art. 1 – Calcolo del premio
– Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è
integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.
Art. 2 – Rivalsa
– Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 3 – Rivalsa delle spese di recupero
– Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 4 – Controgaranzia
– Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest’ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre
che nei casi previsti dall’art. 1953 C.C., nei seguenti casi:
- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;
- liquidazione o trasformazione del Contraente;
- cessione da parte del Contraente dell’azienda o di un ramo d’azienda;
- inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.
Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al verificarsi
della liberazione dagli obblighi di polizza, la Società restituirà le somme con gli interessi legali.
La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell’eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.
Art. 5 – Imposte e tasse
– Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli
atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 6 – Mancata accettazione della polizza
– Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del
suo deposito, a controllare la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o
modifiche che riterrà necessarie. L’eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a
carico del Garante.
Art. 7 – Forma delle comunicazioni alla Società
– Foro Competente. – Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere
valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.
In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società
ovvero quello dove ha sede l’Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.