La Fideiussione Assicurativa per Anticipazione appalti pubblici

due persone che si stringono la mano
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Il Decreto Legislativo 36/2023, che introduce il nuovo Codice degli Appalti, ha portato significative modifiche e aggiornamenti nel settore degli appalti pubblici in Italia, inclusi quelli relativi all’anticipazione sui lavori pubblici.

Quando vinci una gara d’appalto hai la necessità di presentare una Fideiussione definitiva da presentare per la firma del contratto di appalto aggiudicato. Generalmente, la garanzia per l’anticipazione è fornita dalla compagnia di assicurazioni che rilascia la cauzione definitiva.

Tuttavia, noi ti offriamo l’opportunità di ottenere una polizza fideiussoria per l’anticipazione anche se la polizza definitiva non è stata stipulata tramite la nostra compagnia di assicurazioni.

Come puoi fare per richiedere la Fideiussione Assicurativa per Anticipazione?

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Potete inoltre inviarci un’email all’indirizzo info@italiafideiussioni.it.

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Cos’è l’Anticipazione sui Lavori Pubblici?

Informazioni sull’Anticipazione, Modalità e Termini di Pagamento

L’anticipazione sui lavori pubblici è una pratica finanziaria che consente agli appaltatori di ricevere un pagamento iniziale, una volta aggiudicati un appalto pubblico.

Questo meccanismo è pensato per supportare l’appaltatore nell’affrontare le spese immediate necessarie per l’avvio del progetto, quali l’acquisto di materiali, l’attrezzatura e la mobilitazione delle risorse umane.

Nel contesto dei contratti di appalto, è prevista la possibilità per l’appaltatore di ricevere un’anticipazione sul prezzo del contratto. Questa anticipazione ammonta al 20% del valore del contratto e viene erogata entro quindici giorni dall’inizio effettivo della prestazione, inclusi i casi di consegna dei lavori o avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, come specificato dall’articolo 17, commi 8 e 9.

È importante notare che, secondo le disposizioni dei documenti di gara, l’anticipazione può essere incrementata fino al 30%. Queste regole non si applicano ai contratti di forniture e servizi elencati nell’allegato II.14 del codice appalti.

Questo importo viene corrisposto entro quindici giorni dall’avvio della prima prestazione utile per ogni annualità, in linea con il cronoprogramma delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è condizionata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, il cui importo è pari all’anticipazione aumentata del tasso di interesse legale.

Questa garanzia deve essere fornita da enti specificati all’articolo 106, comma 3, seguendo le modalità ivi descritte.

Inoltre, l’importo della garanzia viene ridotto progressivamente, in base al recupero dell’anticipazione da parte dell’ente appaltante. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori subisca ritardi imputabili all’appaltatore, quest’ultimo perderà il diritto all’anticipazione, con il conseguente obbligo di restituzione dell’importo ricevuto. 

 

Come si calcola l’Anticipazione appalti pubblici?

Calcolo e Erogazione

L’importo dell’anticipazione è calcolato sulla base di una percentuale predeterminata del valore totale del contratto d’appalto. In Italia, questa percentuale è tipicamente fissata al 20%. Questo significa che, per un appalto del valore di 1 milione di euro, l’appaltatore può aspettarsi un’anticipazione di 200.000 euro.

La normativa prevede che tale corrispettivo sia erogato dalla stazione appaltante all’appaltatore entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. Questa rapidità di pagamento è fondamentale per garantire che l’appaltatore possa disporre tempestivamente delle risorse finanziarie necessarie per procedere senza intoppi.

Ruolo delle Cauzioni e Fideiussioni

Nel contesto delle Anticipazioni Appalti sui lavori pubblici, le cauzioni e fideiussioni assumono un ruolo centrale. Prima dell’erogazione dell’anticipazione, l’appaltatore è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante.

Questa garanzia serve a proteggere l’ente appaltante nel caso in cui l’appaltatore non riesca a completare il lavoro o a restituire l’anticipazione ricevuta. Le cauzioni e fideiussioni rappresentano, dunque, uno strumento di sicurezza sia per l’appaltante che per l’appaltatore, assicurando che l’anticipazione sia gestita con responsabilità e dedizione al progetto.

 

Analizziamo il testo di questa cauzione anticipazione, cosa c’è scritto?

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 – Durata della garanzia

L’efficacia della garanzia:

  1. a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione;
  2. b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell’importo dell’anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

Hai altre domande?

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