La Fideiussione Assicurativa provvisoria per la partecipazione ad appalti pubblici

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Quando un’azienda partecipa ad una gara d’appalto con la pubblica amministrazione deve presentare una Fideiussione sotto forma di cauzione, ma di cosa si tratta?

Che cos’è una Fideiussione provvisoria per appalti pubblici?

La Fideiussione Provvisoria è richiesta ai sensi del comma 2, dell’ Art. 93 del Codice degli appalti (DLGS n. 50 del 2016), che recita:

 “…la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice”.

Per quale motivo viene stipulata la Fideiussione provvisoria?

Il Codice degli appalti è chiaro, la garanzia provvisoria serve per 3 scopi:

  • l’impegno del concorrente a sottoscrivere un contratto relativo all’esecuzione del contratto di appalto, in caso di aggiudicazione;
  • che l’impresa abbia i requisiti di carattere generale richiesti dall’art. 80 del Codice degli appalti, e di carattere speciale previsti all’art. 83 dello stesso Codice.
  • che l’impresa abbia la capacità, ai sensi dell’ Art. 93, comma 8 del Codice degli appalti, a pena di esclusione, di farsi rilasciare una garanzia fideiussoria, chiamata fideiussione definitiva, di un importo pari al 10 % della somma aggiudicataria dell’appalto,  ad esecuzione del contratto, art. 103 comma 8, la Cauzione definitiva.

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Il testo della Fideiussione Provvisoria è stabilita dal Ministero ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per capire bene il testo della fideiussione provvisoria è importante, preliminarmente, capire il significato dei termini specifici, il glossario:

Definizioni 

  • a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  • b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
  • c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
  • d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
  • e) «Offerente»: l’operatore economico che presenta offerta;
  • f) «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione;
  • g) «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
  • h) «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  • i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  • l) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
  • n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
  • o) «Decreto»: il presente provvedimento;
  • p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l’adempimento di un’obbligazione del Contraente;
  • q) «Garante»: la Banca o l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
  • r) «Lavori»: le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
  • s) «Opere»: le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
  • t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
  • u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest’ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
  • v) «Schema Tipo»:  lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
  • z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
  • aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
  • bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

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