
Di cosa si tratta? A cosa serve l’Attestazione di Capacità Finanziaria per Centri Revisioni auto?
È un documento indispensabile per ottenere la licenza per poter esercitare l’attività di revisione dei veicoli e centri di revisione veicoli a motore, per poter consegnare la Domanda le imprese devono presentare un’attestazione di capacità finanziaria per un importo pari a € 154.937,07. Tale attestazione ha una validità di 1 anno o di 3 anni.
Dove si fa l’attestazione di capacità finanziaria per esercitare l’attività di revisione di veicoli a motore?
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Cosa fare per aprire un centro revisioni auto?
Per riuscire ad aprire un Centro Revisioni Auto bisogna rispettare determinati vincoli.
Un artigiano che volesse richiedere l’autorizzazione per aprire un Centro Revisioni auto deve essere in possesso, presso la delle quattro categorie di: meccanico, carrozziere, elettrauto e gommista, requisiti essenziali da presentare presso la Camera di Commercio, della propria Città di Residenza.
Quali sono gli articoli delle Condizioni Generali della garanzia che è il sottostante di un’Attestazione di Capacità Finanziaria per Centro di Revisioni Auto?
Ecco il testo :
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. – Efficacia dell’impegno ed efficacia delle future garanzie
L’impegno a prestare garanzia/e indicato nel presente atto, si riferisce esclusivamente a possibili fideiussioni da prestare in favore del contraente per le obbligazioni finanziarie, contrattuali e/o in genere di fare, che lo stesso potrà richiedere nei confronti di terzi beneficiari, connessi esclusivamente allo svolgimento dell’attività indicata nell’oggetto sociale della ditta contraente nel limite comunque massimo per singolo atto del 25% dell’importo garantito nel presente impegno. La/e fidejussione/i previste all’art. 2 dovranno essere a “secondo rischio”, ovvero, nelle condizioni della/e fidejussione/i vi sarà sempre previsto che l’escussione del fideiussore potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo che il Beneficiario abbia esperito tutte le azioni possibili contro il debitore principale per il recupero del credito fino alla dichiarazione d fallimento. La/e obbligazione/i garantita/e dal/dagli atto/i come da successivo art. 2, dovranno comunque essere state accertate nell’ambito di procedure concorsuali oppure da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria resisi definitivi. La/e garanzia/e prestate saranno limitata/e alle obbligazioni contrattuali, con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali, e comunque limitate al periodo di durata indicato in atto, così come previsto dall’art.1957 comma 2 e 3.
Art. 2. – Obblighi del Cliente – Richiesta di fideiussione
Il contraente può richiedere alla Società tutte le fideiussioni inerenti il regolare svolgimento della propria attività con esclusione delle sole garanzie finanziarie da prestare a soggetti beneficiari inclusi nel testo unico bancario (banche, finanziarie) ed a copertura delle rateizzazioni di imposte non versate ed accertate, Le obbligazioni devono essere inerenti l’attività esercitata e non da esigenze personali dell’imprenditore e/o soci dello stesso. Le richieste dovranno pervenire alla Società nelle forme previste dall’art.6. La società si impegna ad evadere la pratica entro 5 gg. lavorativi a partire dal giorno di ricevimento della documentazione completa ed a comunicare al contraente i termini delle condizioni accettate ed il calcolo del corrispettivo come previsto al punto successivo. Si specifica che qualora nella valutazione per il rilascio del presente documento siano stati richiesti ulteriori soggetti coobbligati al contraente, le future fidejussioni verranno emesse solo ed esclusivamente con la sottoscrizione dei relativi atti di coobbligazione. In caso di mancata sottoscrizione degli stessi il presente atto s’intenderà risolto con l’applicazione dell’art. 6.
Art. 3. – Clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del contraente
Il presente atto di impegno perderà di efficacia automaticamente, qualora le condizioni economiche generali del contraente si saranno modificate in pejus rispetto dalla data di sottoscrizione (esempio: presenza di protesti, sofferenze-incagli e/o atti pregiudizievoli); pertanto questo atto di impegno si intende revocabile in qualunque momento. La perdita di efficacia avverrà a far data dalla ricezione al contraente via PEC o RACC A/R della volontà della Società che ha emesso la garanzia di recedere dal contratto. La verifica del merito creditizio verrà svolta ad ogni singola richiesta di fidejussione del contraente e/o comunque alla data di scadenza in sede di rinnovo dell’impegno, previa verifica di tutta la documentazione economica/patrimoniale. In caso di rescissione dell’atto di impegno si applicheranno le condizioni previste dall’art.6 qualora ciò avvenisse in una data diversa da quella prevista per il rinnovo dell’impegno.
Art. 4. – Pagamento del corrispettivo per l’atto di impegno e calcolo delle future fideiussioni
Il contraente corrisponderà all’atto del rilascio del presente impegno il corrispettivo indicato in atto per tutto il periodo di validità. Per i rinnovi successivi il corrispettivo verrà calcolato di volta in volta in relazione alla valutazione del merito creditizio del contraente. In caso di mancata/e richiesta/e di garanzie/fideiussioni durante il periodo di durata dell’atto di impegno, il corrispettivo versato rimarrà integralmente acquisito dalla Società. Il corrispettivo per il presente impegno è indipendente e non può e non deve intendersi come anticipo dei premi per le future fideiussioni. Il Contraente corrisponderà (oltre al corrispettivo per il presente atto di impegno) all’atto della stipulazione dei/l contratto/i di fideiussione richiesto/i come da art. 2, il corrispettivo fideiussorio ivi calcolato in relazione alla durata ed all’importo garantito ivi indicato, secondo la seguente tabelle di tassi:
- Garanzie finanziarie tasso annuo min. 2% – max. 4%, con un corrispettivo minimo di emissione di € 300,00
- Garanzie di contratto e/o di fare tasso min. 1% – max. 2%, con un corrispettivo minimo di emissione di € 150,00.
Art. 5. – Verifica del fido
Alla data di scadenza il Contraente si impegna ad inviare la documentazione economico-patrimoniale aggiornata per la verifica del fido concesso ed il rinnovo dell’atto di impegno. La Società che emette la garanzia nel caso in cui non abbia potuto provvedere alla valutazione del merito creditizio del Contraente per sua inadempienza e/o perché la valutazione sia ritenuta negativa estinguerà il presente atto di impegno al massimo entro un mese dopo la sua naturale scadenza.
Art. 6. – Liberazione dall’atto di impegno
Il Contraente potrà ottenere, la restituzione del corrispettivo qualora:
- La Società in seguito al deterioramento del merito del Contraente intenda revocare il presente atto di impegno e /o non ottemperi al rilascio della/e future fideiussioni richieste ai sensi dell’art 2;
- Il Contraente non accetti il corrispettivo della/e futura/e fideiussione/i cosi come calcolato/i all’art. 4 in ottemperanza al rilascio della/e future fideiussioni richieste ai sensi dell’art 2.
Il corrispettivo da restituire per i casi su indicati verrà calcolato con le seguenti modalità in relazione al periodo di validità iniziale:
- Validità iniziale annuale: il corrispettivo rimarrà integralmente acquisito dalla società
- Validità poliennale: il corrispettivo verrà restituito in funzione di un quinto per ogni anno ancora da scadere escluso il primo (esempio. Rescissione primo anno > restituzione 4/5 del corrispettivo; Rescissione terzo anno> restituzione 2/5 del corrispettivo)
Art. 7. – Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche dipendenti dal presente atto di impegno, dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della società che emette la garanzia.
Art. 8. – Oneri fiscali – Spese di registrazione
Le imposte, le tasse, i contributi, le spese di registrazione e tutti gli altri oneri presenti e futuri stabiliti dalla legge, relativi al presente atto di impegno ed agli atti correlati, sono ad esclusivo carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società che emette la garanzia
Art. 9. – Norme di legge
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente atto di impegno, valgono le norme di legge.
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