Attestazione di Capacità Finanziaria per Centri Revisioni auto: cosa dice il testo della garanzia?

meccanico che fa la revisione ad una macchina
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Di cosa si tratta? A cosa serve l’Attestazione di Capacità Finanziaria per Centri Revisioni auto?

Hai bisogno del certificato di capacità finanziaria per i centri di revisione? Per gestire le attività di controllo dei veicoli e i centri di revisione per veicoli motorizzati, le aziende devono fornire una prova di solidità finanziaria per un valore di € 154.937,07. Tale Attestazione di Capacità Finanziaria per centro Revisioni ha una validità di 1 anno o di 3 anni.   

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Dove si fa l’attestazione di capacità finanziaria per esercitare l’attività di revisione di veicoli a motore?

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Cosa ci vuole per aprire un centro revisioni auto?

Le aziende che desiderano svolgere controlli tecnici sui veicoli devono ottenere una specifica autorizzazione, come previsto dall’articolo 80, comma 8, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, noto come “Nuovo Codice della Strada”. Per poter presentare richiesta di tale autorizzazione, le aziende devono essere registrate nel registro o albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 558/1999 e devono effettivamente svolgere le attività di meccatronica, gommista e carrozzeria, come delineato nell’articolo 1 della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia competente, che avrà 60 giorni di tempo per valutare se l’impresa soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 239 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992. Se l’impresa opera in un’unica sede, o in caso di consorzi, la Provincia valuterà anche i requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa o del responsabile tecnico, come specificato nell’articolo 240 dello stesso decreto.

Se un’impresa già autorizzata apporta cambiamenti riguardanti il personale qualificato, la sede o la struttura aziendale, deve comunicarlo alla Provincia, poiché questi cambiamenti possono richiedere l’emissione di nuove autorizzazioni specifiche. Questo vale anche per situazioni come il trasferimento della sede, l’ampliamento o la riduzione delle attività, o cambiamenti riguardanti il Responsabile Tecnico e il suo sostituto.

Se un titolare di autorizzazione decide di cessare l’attività di autoriparazione, deve informare la Provincia, che procederà con la revoca dell’autorizzazione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle strutture, sono previsti diversi requisiti in base al tipo di veicoli che verranno controllati, con particolare attenzione alla dimensione e all’accessibilità del centro di revisione. Inoltre, si sottolinea l’importanza dell’altezza disponibile sopra il ponte sollevatore, essenziale per garantire che tutti i veicoli possano essere sollevati senza problemi. In caso di dubbi o problemi, è consigliabile contattare la Provincia o la MCTC competente.

Infine, le aziende devono allegare una serie di documenti alla loro richiesta di autorizzazione, tra cui fotocopie dei documenti di identità, visure camerali, documenti finanziari, piani dettagliati del centro di revisione, e diverse certificazioni e autorizzazioni specifiche. Anche l’elenco delle attrezzature necessarie varia in base al tipo di veicoli che il centro intende controllare. È importante notare che i requisiti possono variare da una Provincia all’altra, quindi è essenziale fare riferimento alle specifiche locali.

 

Quali sono gli articoli delle Condizioni Generali della garanzia che è il sottostante di un’Attestazione di Capacità Finanziaria per Centro di Revisioni Auto?  

 

Ecco il testo :

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. – Efficacia dell’impegno ed efficacia delle future garanzie 

L’impegno a prestare garanzia/e indicato nel presente atto, si riferisce esclusivamente a possibili fideiussioni da prestare in favore del contraente per le obbligazioni finanziarie, contrattuali e/o in genere di fare, che lo stesso potrà richiedere nei confronti di terzi beneficiari, connessi esclusivamente allo svolgimento dell’attività indicata nell’oggetto sociale della ditta contraente nel limite comunque massimo per singolo atto del 25% dell’importo garantito nel presente impegno. La/e fidejussione/i previste all’art. 2 dovranno essere a “secondo rischio”, ovvero, nelle condizioni della/e fidejussione/i vi sarà sempre previsto che l’escussione del fideiussore potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo che il Beneficiario abbia esperito tutte le azioni possibili contro il debitore principale per il recupero del credito fino alla dichiarazione d fallimento. La/e obbligazione/i garantita/e dal/dagli atto/i come da successivo art. 2, dovranno comunque essere state accertate nell’ambito di procedure concorsuali oppure da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria resisi definitivi. La/e garanzia/e prestate saranno limitata/e alle obbligazioni contrattuali, con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali, e comunque limitate al periodo di durata indicato in atto, così come previsto dall’art.1957 comma 2 e 3.

Art. 2. – Obblighi del Cliente – Richiesta di fideiussione

Il contraente può richiedere alla Società tutte le fideiussioni inerenti il regolare svolgimento della propria attività con esclusione delle sole garanzie finanziarie da prestare a soggetti beneficiari inclusi nel testo unico bancario (banche, finanziarie) ed a copertura delle rateizzazioni di imposte non versate ed accertate, Le obbligazioni devono essere inerenti l’attività esercitata e non da esigenze personali dell’imprenditore e/o soci dello stesso. Le richieste dovranno pervenire alla Società nelle forme previste dall’art.6. La società si impegna ad evadere la pratica entro 5 gg. lavorativi a partire dal giorno di ricevimento della documentazione completa ed a comunicare al contraente i termini delle condizioni accettate ed il calcolo del corrispettivo come previsto al punto successivo. Si specifica che qualora nella valutazione per il rilascio del presente documento siano stati richiesti ulteriori soggetti coobbligati al contraente, le future fidejussioni verranno emesse solo ed esclusivamente con la sottoscrizione dei relativi atti di coobbligazione. In caso di mancata sottoscrizione degli stessi il presente atto s’intenderà risolto con l’applicazione dell’art. 6.

Art. 3. – Clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del contraente

Il presente atto di impegno perderà di efficacia automaticamente, qualora le condizioni economiche generali del contraente si saranno modificate in pejus rispetto dalla data di sottoscrizione (esempio: presenza di protesti, sofferenze-incagli e/o atti pregiudizievoli); pertanto questo atto di impegno si intende revocabile in qualunque momento. La perdita di efficacia avverrà a far data dalla ricezione al contraente via PEC o RACC A/R della volontà della Società che ha emesso la garanzia di recedere dal contratto. La verifica del merito creditizio verrà svolta ad ogni singola richiesta di fidejussione del contraente e/o comunque alla data di scadenza in sede di rinnovo dell’impegno, previa verifica di tutta la documentazione economica/patrimoniale. In caso di rescissione dell’atto di impegno si applicheranno le condizioni previste dall’art.6 qualora ciò avvenisse in una data diversa da quella prevista per il rinnovo dell’impegno.

Art. 4. – Pagamento del corrispettivo per l’atto di impegno e calcolo delle future fideiussioni 

Il contraente corrisponderà all’atto del rilascio del presente impegno il corrispettivo indicato in atto per tutto il periodo di validità. Per i rinnovi successivi il corrispettivo verrà calcolato di volta in volta in relazione alla valutazione del merito creditizio del contraente. In caso di mancata/e richiesta/e di garanzie/fideiussioni durante il periodo di durata dell’atto di impegno, il corrispettivo versato rimarrà integralmente acquisito dalla Società. Il corrispettivo per il presente impegno è indipendente e non può e non deve intendersi come anticipo dei premi per le future fideiussioni. Il Contraente corrisponderà (oltre al corrispettivo per il presente atto di impegno) all’atto della stipulazione dei/l contratto/i di fideiussione richiesto/i come da art. 2, il corrispettivo fideiussorio ivi calcolato in relazione alla durata ed all’importo garantito ivi indicato, secondo la seguente tabelle di tassi:

  • Garanzie finanziarie tasso annuo min. 2% – max. 4%, con un corrispettivo minimo di emissione di € 300,00
  • Garanzie di contratto e/o di fare tasso min. 1% – max. 2%, con un corrispettivo minimo di emissione di € 150,00.

Art. 5. – Verifica del fido

Alla data di scadenza il Contraente si impegna ad inviare la documentazione economico-patrimoniale aggiornata per la verifica del fido concesso ed il rinnovo dell’atto di impegno. La Società che emette la garanzia nel caso in cui non abbia potuto provvedere alla valutazione del merito creditizio del Contraente per sua inadempienza e/o perché la valutazione sia ritenuta negativa estinguerà il presente atto di impegno al massimo entro un mese dopo la sua naturale scadenza.

Art. 6. – Liberazione dall’atto di impegno

Il Contraente potrà ottenere, la restituzione del corrispettivo qualora:

  • La Società in seguito al deterioramento del merito del Contraente intenda revocare il presente atto di impegno e /o non ottemperi al rilascio della/e future fideiussioni richieste ai sensi dell’art 2;
  • Il Contraente non accetti il corrispettivo della/e futura/e fideiussione/i cosi come calcolato/i all’art. 4 in ottemperanza al rilascio della/e future fideiussioni richieste ai sensi dell’art 2.

Il corrispettivo da restituire per i casi su indicati verrà calcolato con le seguenti modalità in relazione al periodo di validità iniziale:

  • Validità iniziale annuale: il corrispettivo rimarrà integralmente acquisito dalla società
  • Validità poliennale: il corrispettivo verrà restituito in funzione di un quinto per ogni anno ancora da scadere escluso il primo (esempio. Rescissione primo anno > restituzione 4/5 del corrispettivo; Rescissione terzo anno> restituzione 2/5 del corrispettivo)

Art. 7. – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche dipendenti dal presente atto di impegno, dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della società che emette la garanzia.  

Art. 8. – Oneri fiscali – Spese di registrazione

Le imposte, le tasse, i contributi, le spese di registrazione e tutti gli altri oneri presenti e futuri stabiliti dalla legge, relativi al presente atto di impegno ed agli atti correlati, sono ad esclusivo carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società che emette la garanzia  

Art. 9. – Norme di legge

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente atto di impegno, valgono le norme di legge.   Hai bisogno dell’Attestazione di Capacità Finanziaria per il Centro di revisioni Auto?  Scrivi via     WhatsApp:  +39 339 71.50.157  ti rispondiamo in orario d’ufficio, entro 5 minuti o chiama subito per un preventivo personalizzato. Perché chiamare Italiafideiussioni?  Il modo più semplice per capirlo è quello di leggere cosa dicono di noi i nostri clienti:

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Che requisiti ci vogliono per fare il tecnico delle revisioni?

Certificazione professionale per ispettori di centri di revisione veicoli Per qualificarsi come ispettore nei centri di revisione privati autorizzati per veicoli a motore e rimorchi, è necessario completare con successo un corso di formazione che rispetti i criteri definiti dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datato 17 aprile 2019. Inoltre, è richiesto il superamento di un esame professionale presso un’Entità di Supervisione competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Programmi di formazione Le Regioni e Province autonome sono responsabili dell’organizzazione dei corsi abilitanti. Ad esempio, nella Regione Veneto, i corsi sono regolati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 8 ottobre 2019. Criteri di ammissione Per iscriversi ai corsi abilitanti è necessario soddisfare i seguenti criteri:

  • possedere uno dei seguenti titoli di studio:
  1. Diploma di liceo scientifico;
  2. Diplomi quinquennali da istituti tecnici, settore tecnologico;
  3. Laurea triennale in ingegneria meccanica;
  4. Laurea in ingegneria secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria;
  5. Diplomi quinquennali di maturità da istituti professionali, settore industria/artigianato, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
  6. Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale come “Tecnico riparatore di veicoli a motore”;
  7. Altri titoli riconosciuti equivalenti per legge. I titoli di studio conseguiti nell’Unione Europea devono essere accompagnati dalla traduzione giurata in italiano. Per i titoli ottenuti fuori dall’UE, è necessaria una dichiarazione di valore o un attestato di comparabilità;
  • avere esperienza lavorativa, di stage o di ricerca nel campo dei veicoli stradali, maturata in officine di riparazione, centri di controllo, aziende produttrici di veicoli e loro componenti, Università o istituti di istruzione superiore. I diplomati devono documentare almeno 3 anni di esperienza, mentre i laureati 6 mesi. Questa esperienza deve essere attestata secondo le norme del DPR 445/2000 dall’ente o azienda presso cui è stata svolta, e deve essere comprovata da documentazione appropriata.

Studenti internazionali: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, a condizione che dimostrino un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, attestato da uno dei seguenti documenti:

  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
  • Diploma di tecnico superiore, laurea o dottorato conseguiti in Italia;
  • Certificato di competenza linguistica di almeno livello B2 rilasciato da enti certificatori riconosciuti.

Moduli di formazione I corsi di formazione sono divisi in 4 moduli, ognuno corrispondente a un diverso livello di formazione:

  • Modulo A: esclusivamente teorico, della durata di 120 ore, incentrato sulla tecnologia, i materiali e le caratteristiche dei veicoli. Al termine viene rilasciato un attestato di frequenza, necessario per accedere al modulo B. Chi è già in possesso di una laurea triennale in ingegneria meccanica o di una laurea magistrale in ingegneria è esonerato dall’obbligo di frequentare questo modulo;
  • Modulo B: percorso teorico-pratico di 176 ore che copre l’automobilistica, le metodologie di prova e le procedure amministrative. La parte pratica deve essere svolta in un centro autorizzato o in un’officina dotata di strumentazione per la revisione. Al termine, viene rilasciato un attestato di frequenza con profitto, indispensabile per sostenere l’esame di abilitazione per i controlli tecnici di veicoli fino a 16 posti (conducente incluso) o con massa totale a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Gli ispettori già autorizzati o abilitati prima del 20 maggio 2018 sono esentati dall’obbligo di frequentare i moduli A e B e possono accedere direttamente al modulo C (DM MiT 214/2017, art. 13 c. 2 e Accordo Stato Regioni, art. 3 c. 7).

  • Modulo C: percorso teorico-pratico dedicato a chi desidera ottenere l’abilitazione per ispezionare anche i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. Si concentra sulla tecnologia automobilistica e sulle metodologie di prova, per una durata complessiva di 50 ore. Per accedere a questo modulo, è necessario aver superato con successo l’esame del modulo B.

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