Perché gli Agronomi hanno bisogno di una polizza RC professionale: tutto quello che c’è da sapere

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Ti serve la Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile per Agronomi?

La polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) è una copertura essenziale per gli agronomi.
Questa polizza protegge gli agronomi da eventuali responsabilità legali derivanti dalle loro attività professionali.

Gli agronomi sono responsabili di fornire consigli ed assistenza ai loro clienti in materia di coltivazione, gestione delle piantagioni e conservazione del suolo. Tuttavia, nonostante la loro esperienza e competenza, gli agronomi possono comunque commettere errori che possono causare danni ai loro clienti.

La polizza RC professionale copre gli agronomi da eventuali reclami e danni causati dai loro errori o negligenze professionali.

Inoltre, la polizza RC professionale copre anche gli agronomi contro i reclami di terze parti, come i danni alle proprietà dei vicini causati dalle attività degli agronomi.

Per gli agronomi che lavorano come liberi professionisti o che possiedono un’azienda, la polizza RC professionale è una copertura obbligatoria.

Tuttavia, anche gli agronomi che lavorano per un’azienda dovrebbero considerare di acquistare una polizza RC professionale per proteggere i propri interessi personali.

Per gli agronomi che cercano di acquistare una polizza RC professionale, ci sono diverse opzioni disponibili, possono acquistare una polizza individuale o acquistarne una come parte di un pacchetto assicurativo per professionisti.

Dove posso trovare la polizza RC professionale per agronomi?

Hai altre domande? Scrivi online per ricevere un preventivo immediato, oppure chiama una delle nostre sedi più vicine.
Puoi contattarci anche tramite WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

In conclusione, la polizza assicurativa RC professionale per agronomi è una copertura essenziale per proteggere gli agronomi da eventuali responsabilità legali derivanti dalle loro attività professionali.

Gli agronomi che lavorano come liberi professionisti o che possiedono un’azienda dovrebbero considerare di acquistare una polizza RC professionale per proteggere i propri interessi personali.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Agronomo e Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: Estensione ad interruzione o sospensione di attività, codice privacy, decreto legislativo n. 81 del 9/4/08, smarrimento documenti, estensione Dlgs. 155/97, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo o entro 10 anni dalla data di scadenza delle polizza, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Aumento franchigia

  • La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Acquisto della retroattività

La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento

  • Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
  • In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi

Estensioni possibili a pagamento:

  1. AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
  2. ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
  3. ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
  4. CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  4. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non col la sua professione.
  5. L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento originate da responsabilità per mancato risultato, (totale o parziale), inadeguata prestazione, di qualsiasi prodotto utilizzato/consigliato (mancata performance).
  6. L’assicurazione non è operante per danni derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un errore/omissione professionale dell’Assicurato o per danni derivanti da finanziamenti ottenuti od elargiti illecitamente.
  7. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

Che obblighi ha l’assicurato?

  1. Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
  2. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
  3. Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
  4. Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
  5. Pagare il premio di polizza.
  6. Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.

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