Come il Contratto di Responsabilità Civile può Contribuire alla Gestione del Rischio Aziendale e alla Tutela della Reputazione dell’Impresa
Il contratto di responsabilità civile dell’amministratore e del dirigente è uno strumento giuridico che viene utilizzato per tutelare le aziende e le società da eventuali responsabilità civili che potrebbero derivare dalle azioni o dalle omissioni degli amministratori e dei dirigenti stessi.
Questo tipo di contratto rappresenta una garanzia importante per le imprese, in quanto permette di prevenire eventuali conseguenze negative legate alle azioni degli amministratori o dei dirigenti. In particolare, il contratto di responsabilità civile permette di tutelare l’azienda da eventuali danni causati da errori di valutazione, omissioni, negligenze o comportamenti negligenti degli amministratori e dei dirigenti.
In Italia, il contratto di responsabilità civile è previsto dal Codice Civile, che stabilisce che gli amministratori e i dirigenti di una società sono responsabili dei danni che causano all’azienda o ai terzi, qualora agiscano con colpa o dolo. In questo contesto, il contratto di responsabilità civile rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire eventuali danni e garantire la sicurezza e la stabilità dell’impresa.
Il contratto di responsabilità civile può essere stipulato sia con gli amministratori che con i dirigenti dell’azienda. In genere, il contratto viene stipulato al momento dell’ingresso dell’amministratore o del dirigente nell’azienda, ma può essere anche sottoscritto in un secondo momento. Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere una serie di clausole che definiscono le modalità di copertura e le condizioni di esclusione della responsabilità.
In particolare, il contratto di responsabilità civile deve indicare l’importo massimo della copertura assicurativa, che può variare in base alla dimensione e alla natura dell’azienda. Inoltre, il contratto deve definire le modalità di gestione delle richieste di risarcimento, che possono essere gestite direttamente dall’assicuratore o dalla società stessa.
Il contratto di responsabilità civile prevede anche una serie di esclusioni della responsabilità. In particolare, l’amministratore o il dirigente non è ritenuto responsabile in caso di eventi di forza maggiore o di situazioni di cui non poteva avere conoscenza. Inoltre, il contratto può prevedere l’esclusione della responsabilità in caso di comportamenti dolosi o illeciti da parte dei dipendenti o dei collaboratori dell’azienda.
Va sottolineato che il contratto di responsabilità civile non esonera l’amministratore o il dirigente dalle responsabilità penali o amministrative, che possono essere perseguite in caso di comportamenti illeciti. In ogni caso, il contratto rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire eventuali danni e garantire la stabilità e la sicurezza dell’impresa.
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Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di Amministratore e di Dirigente assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di Amministratore/Dirigente, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Colpa grave dell’Assicurato, decreto legislativo n.81 9/4/08, codice privacy, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- La restituzione di emolumenti non dovuti e acquisiti senza approvazione degli organi societari competenti.
Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali. - Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento promosse da, o per conto di, o in favore di azionisti che direttamente o indirettamente detengono più del 25% delle quote di partecipazione della Compagnia contraente.
- L’assicurazione non opera per richieste di risarcimento derivanti da od attribuibili a qualsiasi responsabilità solidale, fatta salva la quota parte di responsabilità personale imputabile all’ASSICURATO.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
- Fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti
- Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi
- Errori di stipulazione e/o gestione di polizze assicurative della Contraente;
- Errori di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, o derivante da offerta di titoli durante il periodo di assicurazione.
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