Polizza di tutela legale per tecnici asseveratori: vertenze connesse

tecnici asseveratori che visionano un progetto
Condividi

Continuiamo con l’analisi delle condizioni generali di polizza di Tutela legale per I professionisti che si occupano di asseverazioni:

 

Vertenze connesse

Le vertenze promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, ovvero procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate si considerano a tutti gli effetti unico sinistro anche qualora non sia stata disposta la riunione dei procedimenti da parte dell’Autorità competente. Il massimale viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Massimale

È la somma massima liquidabile dall’Assicuratore per evento. 

 

Recupero di somme e rivalsa

Recupero di somme

Tutte le somme recuperate dagli Assicurati a titolo di capitale sono di competenza degli stessi. 

Tutti gli onorari, spese legali e peritali anticipati dalla Società e recuperati dagli Assicurati, spettano alla Società che le ha sostenute.

 

Rivalsa

La Compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

 

Risoluzione anticipata e recesso dal contratto

Nel caso in cui la copertura oggetto del contratto della Polizza di Responsabilità Civile Professionale, che è presupposto e su cui è stata assunta la presente polizza, venga meno per qualsiasi motivo, il presente contratto cessa automaticamente a far data dal medesimo giorno di quello del Contratto di riferimento. 

Ferma la copertura in aderenza a quanto disposto dalla Polizza di Responsabilità Civile Professionale in punto limiti temporali.

Il contratto/certificati si risolvono di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: decadenza dell’abilitazione quale Asseverante, della radiazione, cancellazione dall’Albo professionale, inabilitazione, interdizione e altre situazioni equipollenti in capo al Contraente e/o Assicurato. (Art. 1898 Cod. Civ.). 

Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1896 Cod. Civ.). In tali casi, fermo l’obbligo da parte del Contraente di darne immediata e documentata comunicazione, la Società sosterrà l’onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso.

Qualora il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.

 

Recesso dal contratto

Entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro al sinistro da parte della

Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso. 

La Società sosterrà l’onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso.

 

Durata e proroga del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data di perfezionamento e si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria, a condizione che sia rinnovata anche la Polizza R.C.P., con il massimo di anni uno, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata.

La disdetta da parte del Contraente deve essere comunicata alla Direzione della Compagnia di assicurazioni  o all’Intermediario assegnatario del contratto.

 

Competenza territoriale

Per ogni controversia tra il Contraente e/o Assicurati e la Compagnia di assicurazioni relativa al presente contratto, è competente l’Autorità del luogo ove ha sede la Direzione della Società, salvo diversamente disposto dalla legge vigente.

 

Oneri relativi al contratto

Il Contraente ha l’onere di informare gli Assicurati in ordine ai termini di trattamento dei dati personali e parimenti di comunicare all’Intermediario l’avvenuto adempimento.

 

Forma delle comunicazioni tra contraente e/o assicurati e società

Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, trasmesse da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto.

Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e/o Assicurati e l’Intermediario e/o Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati, è opponibile alla Compagnia per le prestazioni oggetto del presente contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Compagnia di assicurazioni.

Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente e/o Assicurati si intende effettuata da questi ultimi. 

La Compagnia di assicurazioni corrisponde direttamente con il Contraente e/o gli Assicurati, fatto salvo il caso in cui il Broker si impegni espressamente a informare direttamente gli stessi sulle comunicazioni pervenute dalla Compagnia.

 

Indicizzazione

Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. 

I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all’adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -già costo della vita- ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l’aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

Altre assicurazioni

Il Contraente e/o Assicurati hanno l’onere di comunicare al perfezionamento del contratto la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (Art. 1910 Cod. Civ.) e in caso di sinistro trasmetterne copia alla Direzione. 

Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie di assicurazioni che prevedano la copertura Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario.

Qualsiasi inadempimento degli Assicurati in materia di denuncia di sinistro, pagamento e/o regolazione del premio per polizze stipulate con altre Compagnie e/o Enti preposti tenuti a qualsiasi titolo e termine al pagamento delle Spese Legali o Peritali, che determini il mancato intervento degli stessi, comporta la decadenza dai benefici del presente contratto.

 

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nei termini e con le decorrenze previsti dall’Art. 2952 Cod. Civ.

 

Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

 

Oneri e regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della presente polizza non è deducibile ai

fini fiscali e prevede un’imposizione fiscale per quanto previsto dalla legge vigente.

Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

 

Perché devi rivolgerti proprio a Italiafideiussioni? che esperienza abbiamo nel settore?

La maniera più semplice per capirlo è quella di leggere cosa dicono di noi i nostri clienti:

 

Leggi qui cosa pensano i nostri clienti abbiamo numerose recensioni positive 

 


Condividi

Contattaci

* ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
Iscrizione alla Newsletter