Se acquisto un immobile che arriva da una successione, spesso la Banca che rilascia il muto, richiede una polizza assicurativa, tecnicamente una polizza per perdita pecuniaria, per tutelarsi da eventuali errori di successione per cui alcuni soggetti possano avanzare delle pretese sull’immobile.
Il contratto di assicurazione consiste nella copertura delle eventuali Perdite Economiche derivanti all’Assicurato/ Beneficiario per l’azione proposta da Terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo un’azione di riduzione nei confronti degli eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell’Assicurato un diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell’Immobile di provenienza successoria.
La Compagnia di assicurazioni terrà indenne:
- L’Assicurato terzo acquirente del Bene di provenienza successoria contro il rischio concernente l’obbligo di restituzione del Bene a un Legittimario, pregiudicato nei suoi diritti;
- Il Locatario/utilizzatore titolare di un Contratto di Leasing avente ad oggetto il/gli Immobili di provenienza donativa;
- Il titolare del diritto reale di garanzia, con esclusione delle sole ipoteche giudiziali, su uno o più dei beni Immobili di provenienza successoria, nel contratto definito anche soggetto mutuante.
Gli eredi dei beni di provenienza successoria non possono essere mai considerati come diretti Beneficiari della copertura prestata dalla Polizza.
La Polizza copre i rischi derivanti nei casi in cui la legge che regola la successione sia quella italiana.
Il Contratto di assicurazione non prevede franchigie.
Cosa non è assicurato e che limiti di copertura ci sono?
Questa polizza assicurativa non garantisce:
- L’erede non può essere mai considerato come l’Assicurato della copertura prestata dalla Polizza.
- L’inadempienza del mutuatario nei confronti del mutuante, il cui mutuo sia garantito dall’immobile oggetto della presente polizza.
La polizza assicurativa non è operante nell’ipotesi in cui alla Data di Decorrenza il Contraente e/o l’Assicurato siano a conoscenza di un’azione di riduzione nei confronti degli eredi intrapresa o minacciata.
Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell’Assicurato che sia un soggetto mutuante: una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria .
Non saranno indennizzati sinistri causati, direttamente o indirettament da attività dolose o colpose riferibili ad attività informatiche.
La Polizza copre i rischi derivanti nei casi in cui la legge che regola la successione del de cuius sia quella italiana.
La Polizza è operante in caso di Sinistri relativi a beni immobili ubicati in Italia.
Quanto dura il contratto?
Il contratto è sottoscritto per il periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza e si risolve automaticamente dopo dieci anni dall’apertura della successione, ex art. 2652 punto 8) c.c.. senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.
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