La polizza responsabilità civile professionale per trasportatori: protezione e sicurezza per le aziende di trasporto

autostrada dall'alto con due tir in transito sulla corsia di sinistra
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Come prevenire perdite finanziarie e garantire la sicurezza sul lavoro

La polizza responsabilità civile professionale per trasportatori è un’assicurazione che copre le eventuali responsabilità legali a cui un trasportatore può essere soggetto in seguito a un incidente durante il trasporto di merci o persone. Questa polizza è fondamentale per proteggere l’azienda e il conducente da eventuali perdite finanziarie causate da un incidente sul lavoro.

I trasportatori sono soggetti a molte responsabilità legali durante il loro lavoro quotidiano, come ad esempio la responsabilità per il danneggiamento del carico durante il trasporto o la responsabilità per eventuali infortuni a persone o danni a proprietà durante un incidente.

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La polizza responsabilità civile professionale per trasportatori copre queste responsabilità legali e fornisce una protezione finanziaria in caso di controversie legali.

Inoltre, la polizza può anche coprire le spese legali sostenute dall’azienda per la difesa contro le accuse, aiutando così a prevenire eventuali perdite finanziarie a causa di cause legali costose.

In molti paesi, la polizza responsabilità civile professionale per trasportatori è obbligatoria per le aziende di trasporto che desiderano operare legalmente.
Per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze, è importante valutare attentamente le opzioni disponibili sul mercato.

Ad esempio, alcune polizze possono offrire una copertura più estesa per le perdite finanziarie causate da incidenti, mentre altre possono essere più economiche ma offrire una copertura più limitata.

È importante tenere in considerazione anche la propria attività e i rischi associati, per assicurarsi di scegliere una polizza che offra una copertura adeguata.

In generale, la polizza responsabilità civile professionale per trasportatori è un investimento importante per le aziende di trasporto, poiché fornisce una protezione finanziaria in caso di controversie legali e aiuta a prevenire eventuali perdite finanziarie causate da incidenti sul lavoro.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Operatore del trasporto su strada che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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