Polizza responsabilità civile professionale per Periti: perché è importante?

uomo seduto sulle scale con valigetta
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La protezione finanziaria contro eventuali reclami o azioni legali nell’esercizio della professione del Perito

La responsabilità civile professionale è un aspetto molto importante per i periti, che devono garantire la protezione dei propri clienti e del proprio patrimonio personale.

Una polizza di responsabilità civile professionale offre ai periti una copertura finanziaria contro eventuali reclami o azioni legali presentate nell’ambito del loro lavoro.

Per comprendere l’importanza di questa polizza, è necessario considerare il ruolo e le responsabilità dei periti. Questi professionisti sono coinvolti in molte attività, tra cui la valutazione e la stima di proprietà immobiliari, la consulenza tecnica in giudizio e la perizia di incidenti e danni.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Periti?

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Ogni volta che un perito fornisce una consulenza o un parere, c’è un rischio che possa essere ritenuto responsabile per eventuali errori o omissioni commessi.

La polizza di responsabilità civile professionale per periti copre i danni causati a terzi a seguito di errori o omissioni commessi durante lo svolgimento delle attività professionali.

Questa copertura può essere estesa a coprire anche le spese legali sostenute per difendere l’azione legale.

È importante sottolineare che la polizza non copre i danni causati da negligenza o colpa grave, che sono esclusi dalla copertura.

Per scegliere la polizza di responsabilità civile professionale più adatta alle proprie esigenze, i periti devono valutare attentamente i propri rischi professionali e le proprie esigenze di copertura. Ad esempio, alcuni periti potrebbero avere bisogno di una copertura più ampia per la consulenza tecnica in giudizio, mentre altri potrebbero avere bisogno di una copertura più limitata per la valutazione di proprietà immobiliari.

Inoltre, i periti devono considerare il proprio fabbisogno finanziario e le proprie capacità di pagare eventuali risarcimenti. La scelta di una polizza con un massimale adeguato ai propri bisogni è fondamentale per garantire una copertura adeguata in caso di eventuali reclami o azioni legali.
Infine, i periti devono considerare il prezzo della polizza e il rapporto tra costo e copertura. Anche se una polizza a prezzo più basso può sembrare più attraente, potrebbe non offrire la copertura adeguata.

Che cosa è assicurato specificatamente?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Perito, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite)

Che cosa non è assicurato nella polizza di RC Periti?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

Certo e sono:

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Il prodotto non è acquistabile da singoli professionisti con fatturato superiore ai € 250.000,00 e per gli studi associati.
  4. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  5. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; qualsiasi errore o omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti.

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