Come scegliere la migliore polizza RC professionale per Geologi: fattori chiave e consigli utili

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Che cos’è la polizza RC Professionale per Geologi?

La scelta della migliore polizza RC professionale per geologi è fondamentale per garantire la protezione del proprio lavoro e del proprio patrimonio personale.

La Responsabilità Civile Professionale è una copertura assicurativa che protegge i professionisti da eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento della propria attività. 

Nel caso dei geologi, questi danni possono essere causati da errori o omissioni nella valutazione delle proprietà del terreno, nella progettazione di opere ingegner

Per scegliere la migliore polizza RC professionale per geologi, è importante considerare alcuni fattori chiave:

  1. La copertura: assicurati che la polizza copra tutte le attività specifiche del tuo lavoro, come ad esempio la consulenza in materia di rischi naturali e ambientali.
  2. L’entità dei massimali di copertura: assicurati di avere un massimale adeguato alle tue esigenze, in modo da essere protetto in caso di danni importanti.
  3. La reputazione della compagnia assicurativa: scegli un’azienda con una buona reputazione e che abbia esperienza nel fornire coperture per i professionisti della geologia.
  4. La possibilità di personalizzare la polizza: alcune compagnie offrono la possibilità di personalizzare la polizza in base alle esigenze specifiche del cliente
  5. Il prezzo: confronta i prezzi delle diverse polizze e scegli quella che offre la migliore copertura al prezzo più conveniente.

In generale, una buona polizza RC professionale per geologi dovrebbe coprire le spese legali e i danni causati a terzi, comprese le spese per la difesa in caso di controversie legali. 

Inoltre, dovrebbe anche coprire eventuali danni causati a terzi durante la consulenza tecnica e la progettazione di opere ingegneristiche.

Inoltre, è importante sottolineare che la scelta di una polizza RC professionale per geologi deve essere fatta con attenzione e deve essere adeguata alle esigenze specifiche dell’attività professionale.

In sintesi, la scelta della migliore polizza RC professionale per geologi richiede una valutazione attenta delle proprie esigenze e dei propri rischi, tenendo in considerazione la copertura offerta, i massimali di copertura, la reputazione della compagnia assicurativa e la possibilità di personalizzare.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Geologi?

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Che cosa è assicurato? 

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Geologo, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile). 
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza. 
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Acquisto della retroattività 

La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto. 

Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi. 

Quali sono e estensioni possibili?

  1. ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08 
  2. ESTENSIONE AD ATTIVITA’ PUBBLICHE ESTENSIONE ALLA ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE 
  3. ESTENSIONE PER L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CONTINUOUS

Che cosa non è assicurato?  

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.  
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.  
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.  
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.  per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.  
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.  
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;  
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.  
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.  
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.  
  10. Danni consequenziali.  
  11. Spese di giustizia penale. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni 

 

Ci sono limiti di copertura? 

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite). 
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato. 
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti. 
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; 

 

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