La RC Professionale su Colpa Grave per Medici Dipendenti: Tutela della Reputazione e Mitigazione dei Rischi

primo piano di uno stetoscopio e delle mani di una dottoressa che scrive al pc
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I Vantaggi della Polizza RC Professionale su Colpa Grave per la Reputazione dei Professionisti Medici

La Polizza Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) è una copertura assicurativa che offre protezione ai professionisti contro i rischi connessi alla loro attività lavorativa, compresa la copertura per eventuali danni causati ai propri pazienti o clienti.

Per i medici dipendenti, l’assicurazione RC Professionale è particolarmente importante, in quanto questi professionisti sono tenuti ad assumersi la responsabilità per eventuali errori o omissioni che possono causare danni ai pazienti.

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La RC Professionale su Colpa Grave è una forma di polizza assicurativa che copre i professionisti in caso di azione legale intentata nei loro confronti per danni causati a terzi a seguito di un comportamento negligente o imprudente.

Questa copertura è particolarmente importante per i medici dipendenti, che possono essere coinvolti in situazioni in cui il loro comportamento ha causato danni ai pazienti, indipendentemente dal fatto che abbiano agito in buona fede o meno.

La RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è essenziale perché copre i danni causati ai pazienti che possono verificarsi in seguito a errori professionali, omissioni o negligenza. Questi danni possono essere di varia natura, tra cui danni fisici, morali e materiali. La copertura assicurativa aiuta a mitigare i costi derivanti da una causa legale, come ad esempio le spese legali, i risarcimenti e gli eventuali danni punitivi.

È importante sottolineare che la RC Professionale su Colpa Grave non copre le violazioni del codice etico o la negligenza grave.

In caso di violazione del codice etico o di comportamenti considerati gravi e ripetuti, l’assicurazione potrebbe non coprire i danni causati a terzi.
È quindi importante che i medici dipendenti rispettino sempre i propri doveri professionali e agiscano con la massima cura e attenzione durante l’esercizio della loro attività.

L’importanza della RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è stata dimostrata in numerose occasioni, in cui la mancanza di copertura assicurativa ha causato notevoli difficoltà finanziarie e legali ai professionisti coinvolti.

Senza la copertura assicurativa, infatti, i medici dipendenti sarebbero costretti a sostenere da soli i costi delle cause legali intentate nei loro confronti, rischiando di mettere a rischio il proprio patrimonio personale.

Inoltre, la RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è importante anche per la reputazione dei professionisti coinvolti.

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Cosa copre questa polizza? Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di medico, operatore sanitario non medico e del personale amministrativo in qualità di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale per colpa grave, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
  2. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato.
  3. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  4. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
  5. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  6. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  3. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  4. Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
  5. Danni derivanti dall’esercizio dell’attività esercitata privatamente o non riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.
  6. Danni derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
  7. Danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall’Assicurato.
  8. Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
  9. Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo (fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario)
  10. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  11. Danni derivanti da una totale assenza del consenso informato.
  12. Procedimenti penali.
  13. Qualsiasi responsabilità dell’Assicurato e/o qualsiasi Sinistro e/o qualsiasi costo per cui l’Assicurato non sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Dove vale la copertura?

L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
  5. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra operatore sanitario, Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
  6. Cyber liability, fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti.

Queste sono informazioni generali, ricordiamo che è sempre necessario leggere con attenzione le Condizioni Generali di una polizza assicurativa RC professionale prima di firmare la garanzia.

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