I Vantaggi della Polizza RC Professionale su Colpa Grave per la Reputazione dei Professionisti Medici
La Polizza Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) è una copertura assicurativa che offre protezione ai professionisti contro i rischi connessi alla loro attività lavorativa, compresa la copertura per eventuali danni causati ai propri pazienti o clienti.
Per i medici dipendenti, l’assicurazione RC Professionale è particolarmente importante, in quanto questi professionisti sono tenuti ad assumersi la responsabilità per eventuali errori o omissioni che possono causare danni ai pazienti.
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La RC Professionale su Colpa Grave è una forma di polizza assicurativa che copre i professionisti in caso di azione legale intentata nei loro confronti per danni causati a terzi a seguito di un comportamento negligente o imprudente.
Questa copertura è particolarmente importante per i medici dipendenti, che possono essere coinvolti in situazioni in cui il loro comportamento ha causato danni ai pazienti, indipendentemente dal fatto che abbiano agito in buona fede o meno.
La RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è essenziale perché copre i danni causati ai pazienti che possono verificarsi in seguito a errori professionali, omissioni o negligenza. Questi danni possono essere di varia natura, tra cui danni fisici, morali e materiali. La copertura assicurativa aiuta a mitigare i costi derivanti da una causa legale, come ad esempio le spese legali, i risarcimenti e gli eventuali danni punitivi.
È importante sottolineare che la RC Professionale su Colpa Grave non copre le violazioni del codice etico o la negligenza grave.
In caso di violazione del codice etico o di comportamenti considerati gravi e ripetuti, l’assicurazione potrebbe non coprire i danni causati a terzi.
È quindi importante che i medici dipendenti rispettino sempre i propri doveri professionali e agiscano con la massima cura e attenzione durante l’esercizio della loro attività.
L’importanza della RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è stata dimostrata in numerose occasioni, in cui la mancanza di copertura assicurativa ha causato notevoli difficoltà finanziarie e legali ai professionisti coinvolti.
Senza la copertura assicurativa, infatti, i medici dipendenti sarebbero costretti a sostenere da soli i costi delle cause legali intentate nei loro confronti, rischiando di mettere a rischio il proprio patrimonio personale.
Inoltre, la RC Professionale su Colpa Grave per i medici dipendenti è importante anche per la reputazione dei professionisti coinvolti.
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Cosa copre questa polizza? Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di medico, operatore sanitario non medico e del personale amministrativo in qualità di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale per colpa grave, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
- Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato.
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
- Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
- Danni derivanti dall’esercizio dell’attività esercitata privatamente o non riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.
- Danni derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
- Danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall’Assicurato.
- Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
- Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo (fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario)
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni derivanti da una totale assenza del consenso informato.
- Procedimenti penali.
- Qualsiasi responsabilità dell’Assicurato e/o qualsiasi Sinistro e/o qualsiasi costo per cui l’Assicurato non sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra operatore sanitario, Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
- Cyber liability, fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti.
Queste sono informazioni generali, ricordiamo che è sempre necessario leggere con attenzione le Condizioni Generali di una polizza assicurativa RC professionale prima di firmare la garanzia.
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