Polizza Assicurativa EAR: 6 Estensioni di garanzia operanti su RICHIESTA

cantiere con palazzo in costruzione
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Analisi Condizioni generali

Passiamo ora all’analisi delle 6 Estensioni di garanzia possibili nella polizza EAR che sono operanti solo su richiesta dell’assicurato e solo pagando un relativo premio di assicurazione, vedrai che sono molto utili per la tua attività:

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)

Sezione I – Danni alle cose

  1. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo a parziale deroga dell’art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il Periodo di Costruzione delle Opere. Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.

    È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.

    Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

    Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.

  2. Forza Maggiore

    A parziale deroga dell’art. 3 lettera p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza Maggiore.

    Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

    Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.

  3. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

    Relativamente alla sola sezione I, fermo restando le esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia di assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

    Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore al 50% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

    Relativamente ai danni causati in conseguenza di furto e rapina resta  convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore ad 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

  4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

    A parziale deroga dell’art. 3 lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione I e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

  5. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 4, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere come definito qui di seguito.

    Premesso che, agli effetti della presente Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere  descritti nell’apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:
    1) La Compagnia, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
    2) Fermo quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare:

    a) i guasti meccanici o elettrici;
    b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
    c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di Cantiere;
    d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di Cantiere operanti nel sottosuolo;
    e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
    f) i danni a macchinari o attrezzature di Cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
    g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate; la Compagnia di assicurazioni  non è altresì obbligata ad indennizzare:
    h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di Cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall’evento stesso, all’integrità fisica dei macchinari e attrezzature.

    3) La Somma Assicurata per ciascun Ente è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.

  6. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo

    Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
    a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

    1) si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
    2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

    L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1), defalcato  dell’importo stimato come sub a 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza;

    b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
    1) si stima il valore dell’Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, delle vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
    2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

    L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

    Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l’Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).

    Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

    Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione, per singolo Sinistro e per singolo Ente danneggiato, di uno Scoperto pari al 20% ed un minimo pari a 2.500,00 euro. Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

    Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisori.

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