Polizza CAR cantiere, riferita alla polizza di responsabilità civile: esclusioni specifiche dell’assicurazione

mani di persone che stanno leggendo un contratto
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Attenzione alle esclusioni della sezione di Responsabilità civile, avere consapevolezza del significato delle varie esclusioni, permette di non rimanere delusi in caso di sinistro, stipula una polizza assicurativa ma rimani consapevole di cosa stai firmano:

L’Assicurazione di Responsabilità civile della compresa nella polizza assicurativa CAR All Risk, non comprende:

  • a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla “Sezione principale”, CAR;
  • b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle Opere ed impianti Preesistenti;
  • c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai Lavori assicurati alla “Sezione A” sul Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo l’uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;
  • d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione;
  • e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei Lavori;
  • f ) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
  • g) i danni derivanti da polvere;
  • h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur aderendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
  • i) i danni da furto;
  • j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;
  • k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  • l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione;
  • m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione;
  • n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
  • o) i danni da Azioni di Terzi;
  • p) i danni da Forza Maggiore;
  • q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Tutte le esclusioni previste dalle condizioni generali di polizza sono valide se non si è stipulata anche le estensioni di polizza che possono includere le numerose eventualità a cui l’imprenditore può essere interessato a coprire.

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