Polizza Car cantiere: le estensioni di garanzia operanti solo se espressamente richiamate in polizza a condizione che l’assicurato abbia pagato il relativo premio

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Alla fine delle condizioni generali della polizza CAR vengono sempre elencate le possibili estensioni che possono essere aggiunte alla polizza assicurativa a condizione che venga pagato il relativo premio.

Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)

1) Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell’Opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’Opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell’Opera ancora da realizzare.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.

Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari al 30% della partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro.

2) Forza Maggiore

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.

Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Compagnia di assicurazioni  indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’Opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo

di ricorrenza di 20 anni. 

La Compagnia di assicurazioni non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.

Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che si possono verificare durante il periodo di validità della polizza è pari al 30% della partita 1.

 

3) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni  risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.

4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione A e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabile, al netto di Franchigia o

Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza, con il massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.

 

5) Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

Premesso che, agli effetti di questa Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descritti nell’apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

  1. La Compagnia di assicurazioni, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
  2. Fermo quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
    • a) i guasti meccanici o elettrici;
    • b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
    • c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
    • d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
    • e) i danni per i quali sia responsabile, per Legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
    • f ) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
    • g) i danni da furto.
  3. La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
  4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
    • a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
      • 1 – si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
      • 2 – si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1), diminuito dell’importo stimato come sub a 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

    • b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  1. si stima il valore dell’Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
  2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l’Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).

Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 1.500,00 euro.

Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

6) Rimozione, franamento e cedimento del terreno

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto l), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d’appoggio o di sostegno in genere.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 150.000,00 euro.

 

7) Cavi e condutture sotterranee

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto m), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni,

materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei Lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro.

8) Vibrazione

Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 15% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro

Se hai necessità di capire meglio alcuni punti delle condizioni generali fin qui analizzate puoi contattarci gratuitamente e cercheremo di rispondere a tutte le tue domande sulle complesse regole che formano le condizioni generali della polizza CAR ALL RISK.


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