Le polizze CAR offrono la possibilità di ampliare la copertura assicurativa tramite estensioni, specificamente elencate al termine delle condizioni generali.
Tali estensioni sono operative unicamente se espressamente indicate in polizza e previo pagamento del premio aggiuntivo corrispondente.
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Affrontiamo ora le estensioni più comuni e capiamo purché molte sono necessarie:
1) Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
Ferme le altre delimitazioni di Polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’Opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’Opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell’Opera ancora da realizzare.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.
Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari al 30% della partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro.
2) Forza Maggiore
Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.
Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Compagnia di assicurazioni indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’Opera.
A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo
di ricorrenza di 20 anni.
La Compagnia di assicurazioni non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.
Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che si possono verificare durante il periodo di validità della polizza è pari al 30% della partita 1.
3) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi
Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.
4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione A e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabile, al netto di Franchigia o
Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza, con il massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.
5) Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
Premesso che, agli effetti di questa Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descritti nell’apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:
- La Compagnia di assicurazioni, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
- Fermo quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
- a) i guasti meccanici o elettrici;
- b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
- c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- e) i danni per i quali sia responsabile, per Legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
- f ) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- g) i danni da furto.
- La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
- La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
-
- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
- 1 – si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2 – si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1), diminuito dell’importo stimato come sub a 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
-
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
- si stima il valore dell’Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l’Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).
Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 1.500,00 euro.
Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.
Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.
6) Rimozione, franamento e cedimento del terreno
A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto l), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d’appoggio o di sostegno in genere.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 150.000,00 euro.
7) Cavi e condutture sotterranee
A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto m), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni,
materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei Lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro.
8) Vibrazione
Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 15% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro
Se hai necessità di capire meglio alcuni punti delle condizioni generali fin qui analizzate puoi contattarci gratuitamente e cercheremo di rispondere a tutte le tue domande sulle complesse regole che formano le condizioni generali della polizza CAR ALL RISK.
Estensione 1: Manutenzione (DLP – Defects Liability Period)
La garanzia di manutenzione copre i danni che si manifestano durante il periodo di garanzia dopo il completamento dei lavori, generalmente 12-24 mesi. Include difetti di costruzione non evidenti al collaudo.
Cosa copre:
- Difetti costruttivi emersi dopo la consegna dell’opera
- Vizi occulti non rilevabili al collaudo
- Danni da deterioramento prematuro per difetti esecutivi
Esempio: infiltrazioni da impermeabilizzazione difettosa che si manifestano 6 mesi dopo la consegna.
Estensione 2: Spese di Sgombero e Demolizione
Copre i costi per rimuovere macerie, detriti e materiali danneggiati dal cantiere dopo un sinistro, inclusi trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate.
Massimale tipico: 10-15% del danno materiale, fino a €50.000-€100.000.
Esempio: crollo parziale di una struttura. Costi sgombero macerie: €30.000. Costi smaltimento rifiuti speciali (amianto, eternit): €15.000. Totale coperto dall’estensione: €45.000.
Estensione 3: Spese per Lavori Straordinari
Rimborsa i maggiori costi sostenuti per lavori in orario notturno, festivo o straordinario necessari per rispettare le scadenze contrattuali dopo un sinistro.
Include maggiorazioni per:
- Lavoro notturno (19:00-07:00): +30-50% costo orario
- Lavoro festivo: +50-80% costo orario
- Trasporto urgente materiali
Massimale: generalmente 15% del danno risarcibile.
Estensione 4: Spese di Trasporto Aereo
Copre i costi aggiuntivi per trasporto via aerea di materiali, macchinari o componenti necessari al ripristino urgente dopo un sinistro.
Esempio: danneggiamento di una gru a torre in cantiere isolato. Trasporto via elicottero di componenti di ricambio dall’estero: €25.000. Coperto da estensione.
Estensione 5: Onorari Professionali Aggiuntivi
Rimborsa i compensi di architetti, ingegneri, geometri e altri professionisti per le attività di riprogettazione, direzione lavori e contabilità relativi ai lavori di ripristino.
Include:
- Progettazione varianti necessarie al ripristino
- Direzione lavori fase ripristino
- Pratiche autorizzative per modifiche
- Computi metrici e contabilità extra
Massimale: 10-15% del danno materiale risarcibile.
Estensione 6: Opere Provvisionali Supplementari
Copre i costi per opere provvisionali aggiuntive necessarie per la sicurezza e continuazione lavori dopo un sinistro.
Esempi:
- Puntellamenti e centinature dopo un crollo parziale
- Deviazioni provvisorie di traffico
- Barriere di contenimento supplementari
- Sistemi di pompaggio acque (es. dopo allagamento)
Estensione 7: Materiali Forniti dal Committente
Assicura materiali di proprietà del committente (es. marmi, sanitari, infissi di pregio) consegnati in cantiere prima della posa in opera.
Importante: dichiarare sempre il valore reale dei materiali forniti dal committente. In caso di sottostima, opererà la regola proporzionale.
Estensione 8: Opere Esistenti
Copre i danni a strutture preesistenti su cui si interviene con i lavori assicurati (es. ristrutturazioni, ampliamenti).
Massimale: generalmente 20-30% del valore dei lavori nuovi.
Esempio: durante lavori di ampliamento, un cedimento danneggia parte dell’edificio esistente. Costo ripristino: €80.000. Coperto da estensione opere esistenti.
Estensione 9: Demolizione e Ricostruzione dopo Errore Progettuale
Copre i costi di demolizione e ricostruzione di opere realizzate correttamente ma su progetto errato.
Esempio: muro portante realizzato secondo progetto, ma il progetto era strutturalmente errato. Necessaria demolizione e rifacimento. Costo: €150.000. Coperto dall’estensione (sottolimite 10-15%).
Estensione 10: Danni da Inquinamento Accidentale
Copre i costi di bonifica per inquinamento improvviso e accidentale (es. sversamenti di carburante, oli, sostanze chimiche).
Massimale tipico: €50.000-€100.000 per sinistro.
Estensione 11: Costi di Riprogettazione
Copre i costi per riprogettare parti dell’opera danneggiate quando il ripristino ‘come era, dove era’ non è più possibile per vincoli normativi sopravvenuti.
Estensione 12: Attrezzature e Impianti di Cantiere
Assicura macchinari e attrezzature presenti in cantiere (es. gru, betoniere, ponteggi) di proprietà o noleggio a lungo termine.
Importante: verificare che il valore dichiarato copra tutte le attrezzature presenti. In caso di cantieri con macchinari di alto valore (>€500.000), valutare massimali dedicati.
Estensione 13: Danni da Sisma e Terremoto
Estende la copertura ai danni causati da eventi sismici. Nelle polizze CAR standard, il terremoto è spesso escluso.
Premio aggiuntivo: varia in base alla zona sismica (10-30% del premio base).
Franchise: generalmente più elevate rispetto ad altre garanzie (5-10% del danno con minimo €5.000-€10.000).
FAQ: Domande Frequenti sulle Estensioni
1. Le estensioni aumentano molto il premio?
Dipende dall’estensione. Quelle più comuni (sgombero, onorari professionali) aumentano il premio del 5-10%. Estensioni più rischiose (terremoto, inquinamento) possono aumentarlo del 20-30%.
2. Posso aggiungere estensioni dopo l’emissione della polizza?
Sì, previa accettazione della compagnia e pagamento del premio aggiuntivo. Alcune estensioni richiedono un sopralluogo preventivo.
3. Quali estensioni sono consigliate per tutti i cantieri?
Manutenzione (DLP), spese sgombero, onorari professionali, opere esistenti (per ristrutturazioni). Queste coprono i rischi più comuni con costi contenuti.
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Articolo pubblicato il 11 Ottobre 2022, ultimo aggiornamento 15 Maggio 2026



