Nelle condizioni generali di una Polizza CAR cantiere sono riportate le delimitazioni della garanzia assicurativa. Per non rimanere delusi in caso di sinistro vi consigliamo di leggere con molta attenzione.
La Compagnia di assicurazioni non è obbligata a indennizzare:
- i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
- i costi di demolizione o di sgombero;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- i danni verificatisi durante il Periodo di Manutenzione;
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
- i danni causati da Forza Maggiore;
- i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.
E poi ancora nello specifico:
1.Beni di valore artistico o storico
La Compagnia prende atto che i lavori oggetto d’appalto e assicurati con il presente Contratto, possono interessare beni di rilevante valore artistico e/o storico. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l’utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l’adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che qualora l’Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da Sinistro non comporta aumento dell’Indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Compagnia ne approva in via preventiva i relativi lavori.
2.Costruzione di pali e diaframmi
La Compagnia non indennizza l’Assicurato per:
- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.
3. Danni a raccolti, boschi e colture
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle Opere.
4. Edifici e manufatti limitrofi
I danni materiali e diretti agli edifici e/o manufatti, anche di proprietà di terzi, rientranti anche parzialmente nell’ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle Opere oggetto dei lavori, saranno trattati con le modalità di seguito riportate:
- per Sinistro devono intendersi tutti i danni subiti da ciascun numero civico o subalterno;
- il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza;
- il Massimale per questa garanzia deve intendersi quello della sezione II – Responsabilità civile verso terzi – con il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro.
5. Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
6. Interruzione o sospensione della costruzione – Rischi di giacenza
La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto o eventi naturali. Restano ferme le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
7. Lavori già eseguiti
Nel caso parte dei lavori previsti dal Contratto d’appalto fosse già stata realizzata il Contraente dichiara, e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l’efficacia del Contratto, che in relazione a detti lavori non si sono a tutt’oggi verificati, ne’ sono in corso Sinistri di alcun genere. Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente Polizza.
8. Lavori su Opere e/o Impianti Preesistenti
I danni materiali e diretti a Opere e/o Impianti Preesistenti assicurati con relativa condizione particolare di Polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
9. Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
10. Misure di sicurezza
La Compagnia indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del Rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino a un periodo di ricorrenza di dieci anni. La Compagnia non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti, derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.
11. Proroghe pro-rata temporis
In caso di proroga della scadenza fissata in Polizza per l’esecuzione delle Opere, concessa dal Committente dei lavori, sarà applicato – sull’importo assicurato in quel momento – un tasso in pro-rata del tasso di Polizza, sempreché il rapporto tra Sinistri pagati e denunciati e i premi incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.
12. Prosciugamento
La Compagnia non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originaria- mente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle Opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’Indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
13. Scavo aperto
Non sono indennizzabili i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua ferma restando l’inclusione dei costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 50 metri.
14. Strade, ferrovie, opere in terra
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di Rischio sono esclusi i costi:
- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- di isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite e i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.
15. Traffico aperto
Si conviene tra le Parti che in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l’Assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d’appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). In nessun caso la Compagnia sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.
Queste sono esclusioni generali simili a tutte le compagnie di assicurazioni, ma sono solo un esempio, poi ogni compagnia di assicurazione ha delle esclusioni personalizzate, esclusioni che spesso possono essere coperte dalle estensioni di polizze che molte compagnie di assicurazioni prevedono con il pagamento di un premio aggiuntivo.
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