Scegliere la migliore polizza RC professionale per Consulenti del lavoro

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Che cos’è una polizza di RC Professionale per Consulenti del Lavoro?

La polizza RC professionale per Consulenti del lavoro è una copertura assicurativa che protegge i professionisti del settore lavoristico da eventuali responsabilità civili derivanti dall’esercizio della loro attività.

I Consulenti del lavoro sono professionisti che forniscono consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale a datori di lavoro e lavoratori. 

La loro attività comporta la gestione di documenti e informazioni sensibili, nonché la predisposizione di contratti e altri atti legati al rapporto di lavoro.

La polizza RC professionale per Consulenti del lavoro è quindi fondamentale per proteggere questi professionisti da eventuali errori o omissioni commessi nell’esercizio della loro attività, che potrebbero causare danni a terzi. 

In caso di contestazione, infatti, la polizza copre le spese legali e eventuali risarcimenti dovuti.

La scelta della polizza RC professionale per Consulenti del lavoro deve essere effettuata con attenzione, verificando che copra tutte le specificità dell’attività svolta e che sia adatta alle esigenze del professionista. 

Inoltre, è importante verificare che la polizza sia aggiornata con le ultime novità normative in materia di lavoro.

In sintesi, la polizza RC professionale per Consulenti del lavoro è una copertura assicurativa fondamentale per proteggere questi professionisti da eventuali responsabilità civili derivanti dall’esercizio della loro attività. 

A chi posso rivolgermi per acquistare la polizza RC professionale per Consulenti del lavoro?

Scrivi online per ricevere un preventivo immediato, oppure chiama una delle nostre sedi più vicine.

Puoi contattarci anche tramite  WhatsApp +39 339.71.50.157  manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti

Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

 

Che cosa è assicurato?  

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di CONSULENTE DEL LAVORO, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. 

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: 

  1. Estensione CODICE PRIVACY, Estensione ad interruzione e sospensione di attività, Estensione DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09/04/2008, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile). 
  2. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. 
  3. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.  Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite)

Che cosa non è assicurato?  

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.  
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.  
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.  Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.  
  4. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.  
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali. 
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.  
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.  
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.  
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto. 
  10. Danni consequenziali.  
  11. Spese di giustizia penale. 
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura? 

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite). 
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato. 
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti. 
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi

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