La Fideiussione Assicurativa provvisoria per la partecipazione ad appalti pubblici

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Se in un appalto ci sono più garanti il testo della garanzia cambia vediamo ei particolari:

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)

 

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante 

 

Art. 1 – Oggetto della garanzia 

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia 

La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Art. 3 – Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93, comma 1, del Codice, salva

diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata ai sensi dell’art. 93, comma 1, seconda parte, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, l’importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo

complessivo garantito. L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.

La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.

 

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.

 

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Articolo 6 – Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

  1. a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previsto dall’art. 104, comma 1, del Codice,
  1. b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario .

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all’art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.

 

Art. 7 – Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.

 

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

 

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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