Fideiussione Assicurativa provvisoria per appalti pubblici / Sicura e Rapida

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“Sicurezza e affidabilità: il ruolo delle cauzioni provvisorie nelle gare di appalto”

Le gare di appalto sono procedure competitive utilizzate dalle Stazioni Appaltanti per l’affidamento di contratti di appalto pubblico. Tra i vari aspetti di questo processo, un elemento cruciale è la cauzione provvisoria. In questo articolo, analizzeremo il concetto di cauzione provvisoria, la sua funzione e gli aspetti più importanti da tenere in considerazione.

  1. Cos’è una Cauzione provvisoria? 

La Cauzione Provvisoria è una garanzia fideiussoria prevista dal Codice degli Appalti e richiesta dalle Stazioni Appaltanti alle aziende che intendono partecipare a gare di appalto per lavori, servizi, forniture e manutenzioni.

Questa garanzia ha una duplice funzione:

  1. Risarcitoria: interviene a tutela della Stazione Appaltante nel caso in cui l’azienda aggiudicataria della gara non adempia all’obbligo di sottoscrivere il contratto di appalto.
  2. Certificativa: garantisce che l’azienda in questione possieda i requisiti richiesti dal bando di gara.

In altre parole, la cauzione provvisoria è uno strumento che tutela il Committente, assicurandogli sia la serietà dell’offerta, sia il rispetto delle condizioni previste nella gara da parte dell’offerente.

Come ottenere una cauzione provvisoria per gare d’appalto?

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  1. Cos’è il Codice degli Appalti 2023?Il Codice degli Appalti 2023 è il corpo normativo che disciplina i contratti pubblici in Italia, regolando le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.L’obiettivo principale del Codice è garantire trasparenza, concorrenza, legalità e buon utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo al contempo l’efficienza nella gestione delle gare e il rispetto dei principi dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici.

    Normativa di Riferimento

    Il Codice degli Appalti 2023 è regolato dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che ha recepito le direttive europee sugli appalti pubblici e sostituisce la normativa precedente contenuta nel Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

    Le sue principali fonti normative sono:

    1. Direttive Europee:
      • Direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici)
      • Direttiva 2014/25/UE (settori speciali)
      • Direttiva 2014/23/UE (contratti di concessione)
    2. Costituzione Italiana, che garantisce i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).
    3. Decreto Legislativo n. 36/2023, che rappresenta il nuovo Codice degli Appalti, in vigore dal 1° luglio 2023.

    Novità del Codice degli Appalti 2023

    Tra le principali innovazioni introdotte:

    • Digitalizzazione delle gare: uso di piattaforme elettroniche per semplificare le procedure.
    • Semplificazione procedurale: riduzione delle fasi burocratiche.
    • Affidamento diretto e procedure semplificate per importi inferiori a determinate soglie.
    • Incentivazione della sostenibilità: maggiore attenzione ai criteri ambientali e sociali.
    • Revisione dei subappalti, con limiti più flessibili per favorire la partecipazione delle PMI.

    Questa normativa rappresenta un passo avanti per modernizzare il sistema degli appalti pubblici, rendendolo più accessibile ed efficiente, pur rispettando i principi di legalità e trasparenza.

  1. Documenti necessari per la cauzione provvisoria

Per partecipare a una gara di appalto, è necessario presentare una serie di documenti necessari, tra cui la cauzione provvisoria. Questa deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente autorizzato che attesti la validità della fideiussione e il rispetto dei requisiti richiesti dal bando di gara.

 

  1. Tipologia di bandi gara e criteri di aggiudicazione

Le gare di appalto possono essere suddivise in diverse tipologie di bandi gara, a seconda dei criteri di aggiudicazione adottati. I criteri più comuni sono il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa. In entrambi i casi, la cauzione provvisoria rappresenta un elemento fondamentale per garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.

5. Come si calcola la cauzione provvisoria?

Calcolo della Cauzione Provvisoria

Il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche si basa sul 2% del prezzo base indicato nel bando di gara.

Tuttavia, qualora l’azienda sia in possesso di certificazioni di qualità, come la SOA o altre rilasciate da organismi accreditati, l’importo può essere ridotto del 50%, portando la cauzione provvisoria all’1% del prezzo base.

Per determinare il premio da versare, le agenzie assicurative applicano solitamente un tasso compreso tra lo 0,20% e lo 0,25% dell’importo garantito, mentre per gli enti bancari i costi potrebbero essere più elevati.

Esempi di calcolo:

  1. Prezzo base di gara: €1.000.000
    • Cauzione provvisoria senza certificazione: €20.000 (2%)
    • Cauzione provvisoria con certificazione: €10.000 (1%)
  2. Prezzo base di gara: €500.000
    • Cauzione provvisoria senza certificazione: €10.000 (2%)
    • Cauzione provvisoria con certificazione: €5.000 (1%)

Questi importi rappresentano la somma garantita per partecipare alla gara, variabile in base alle condizioni richieste.

  1. Durata della garanzia e cauzione definitiva

La durata della garanzia provvisoria è stabilita dal bando di gara e solitamente copre il periodo di valutazione delle offerte fino all’aggiudicazione del contratto. Una volta aggiudicata la gara, l’offerente vincitore è tenuto a presentare una cauzione definitiva, che serve a garantire la corretta esecuzione del contratto di appalto. La durata della cauzione definitiva può variare in base alle specifiche del contratto e alle normative vigenti.

  1. Incameramento della garanzia e svincolo della “Provvisoria”

Se un offerente non rispetta le condizioni del bando di gara o decide di ritirare la propria offerta, la Stazione Appaltante può procedere all’incameramento della garanzia, ovvero trattenere l’importo della cauzione provvisoria. In caso contrario, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione e presentata la cauzione definitiva, la Stazione Appaltante procederà allo svincolo della “Provvisoria”, restituendo l’importo della cauzione provvisoria agli offerenti non vincitori.

  1. Come scegliere gli enti autorizzati per la cauzione provvisoria

La scelta dell’ente autorizzato per la cauzione provvisoria è un aspetto cruciale per gli offerenti. È importante selezionare un ente affidabile e con solide referenze, in grado di offrire condizioni vantaggiose e un servizio efficiente. Alcuni criteri da considerare nella scelta dell’ente autorizzato sono l’esperienza nel settore, la solidità finanziaria e le condizioni offerte per la cauzione provvisoria e la polizza provvisoria.

Partecipare a gare di appalto può essere un’opportunità interessante per le imprese che vogliono ampliare il proprio business. Tuttavia, è fondamentale comprendere il funzionamento delle cauzioni provvisorie e le normative che le regolamentano, per evitare di incorrere in sanzioni e rischi finanziari. Prestare attenzione ai requisiti del bando di gara, scegliere enti autorizzati affidabili e rispettare i criteri di aggiudicazione sono passi fondamentali per aumentare le possibilità di successo nelle gare di appalto e ottenere contratti vantaggiosi.

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Quanto tempo serve per ottenere la Cauzione provvisoria per gare d’appalto?

Tramite la nostra società ci vogliono dalle 24 alle 72 ore da quando riceviamo tutti i documenti necessari. 

Quali sono i documenti necessari per richiedere una Fideiussione assicurativa provvisoria?

  1. Visura Camerale aggiornata a data recente
  2. Bilanci ufficiali relativo all’anno precedente, con tutti gli allegati e ricevuta di presentazione e situazione patrimoniale anno in corso aggiornata a data recente.
  3. Documento di Identità e Codice fiscale del legale rappresentante
  4. Bando di Gara
  5. Disciplinare di Gara
  6. Capitolato speciale
  7. Certificato ISO ed altre certificazioni possibili
  8. Scheda di polizza in allegato da riempire in ogni sua parte
  9. DURC in corso di validità

 

Cauzione provvisoria per appalti pubblici

Qual è l’Oggetto della Garanzia provvisoria? 

Cerchiamo ora di capire cosa dice il testo della Fideiussione Provvisoria:

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

  • a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
  • b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
  • c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
  • d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Art. 3 – Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata ai sensi dell’art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

 

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod.civ.

Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

 

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 6 – Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

  1. a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
  1. b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

 

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

 

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

 

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

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