La Fideiussione Assicurativa provvisoria per la partecipazione ad appalti pubblici

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“Sicurezza e affidabilità: il ruolo delle cauzioni provvisorie nelle gare di appalto”

Le gare di appalto sono procedure competitive utilizzate dalle Stazioni Appaltanti per l’affidamento di contratti di appalto pubblico. Tra i vari aspetti di questo processo, un elemento cruciale è la cauzione provvisoria. In questo articolo, analizzeremo il concetto di cauzione provvisoria, la sua funzione e gli aspetti più importanti da tenere in considerazione.

  1. Cauzione provvisoria: cos’è e a cosa serve

La cauzione provvisoria è una garanzia richiesta dalle Stazioni Appaltanti ai partecipanti alle gare di appalto. Essa serve a garantire la serietà e l’impegno degli offerenti nel presentare un’offerta valida e nel rispettare le condizioni del bando di gara. La cauzione provvisoria viene prestata attraverso una fideiussione rilasciata da enti autorizzati, come banche o compagnie assicurative.

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  1. Il Codice degli Appalti (D. lgs 50/2016)

Il Codice degli Appalti (D. lgs 50/2016) è la normativa di riferimento per le gare di appalto in Italia. Esso stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per la partecipazione alle gare, tra cui la presentazione delle cauzioni provvisorie. Altre normative di riferimento sono il D. lgs 163/2006 e il D. lgs 50/2016, che regolamentano aspetti specifici delle procedure di appalto.

  1. Documenti necessari per la cauzione provvisoria

Per partecipare a una gara di appalto, è necessario presentare una serie di documenti necessari, tra cui la cauzione provvisoria. Questa deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente autorizzato che attesti la validità della fideiussione e il rispetto dei requisiti richiesti dal bando di gara.

 

  1. Tipologia di bandi gara e criteri di aggiudicazione

Le gare di appalto possono essere suddivise in diverse tipologie di bandi gara, a seconda dei criteri di aggiudicazione adottati. I criteri più comuni sono il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa. In entrambi i casi, la cauzione provvisoria rappresenta un elemento fondamentale per garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.

  1. Costo della Cauzione provvisoria e premio della polizza provvisoria

Il costo della cauzione provvisoria varia a seconda dell’importo della fideiussione richiesta e delle condizioni offerte dall’ente autorizzato. In genere, il costo è espresso come una percentuale dell’importo della fideiussione e può variare tra lo 0,5% e il 2%. Il premio della polizza provvisoria è invece il costo sostenuto dall’offerente per la stipula della fideiussione.

  1. Durata della garanzia e cauzione definitiva

La durata della garanzia provvisoria è stabilita dal bando di gara e solitamente copre il periodo di valutazione delle offerte fino all’aggiudicazione del contratto. Una volta aggiudicata la gara, l’offerente vincitore è tenuto a presentare una cauzione definitiva, che serve a garantire la corretta esecuzione del contratto di appalto. La durata della cauzione definitiva può variare in base alle specifiche del contratto e alle normative vigenti.

  1. Incameramento della garanzia e svincolo della “Provvisoria”

Se un offerente non rispetta le condizioni del bando di gara o decide di ritirare la propria offerta, la Stazione Appaltante può procedere all’incameramento della garanzia, ovvero trattenere l’importo della cauzione provvisoria. In caso contrario, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione e presentata la cauzione definitiva, la Stazione Appaltante procederà allo svincolo della “Provvisoria”, restituendo l’importo della cauzione provvisoria agli offerenti non vincitori.

  1. Come scegliere gli enti autorizzati per la cauzione provvisoria

La scelta dell’ente autorizzato per la cauzione provvisoria è un aspetto cruciale per gli offerenti. È importante selezionare un ente affidabile e con solide referenze, in grado di offrire condizioni vantaggiose e un servizio efficiente. Alcuni criteri da considerare nella scelta dell’ente autorizzato sono l’esperienza nel settore, la solidità finanziaria e le condizioni offerte per la cauzione provvisoria e la polizza provvisoria.

Partecipare a gare di appalto può essere un’opportunità interessante per le imprese che vogliono ampliare il proprio business. Tuttavia, è fondamentale comprendere il funzionamento delle cauzioni provvisorie e le normative che le regolamentano, per evitare di incorrere in sanzioni e rischi finanziari. Prestare attenzione ai requisiti del bando di gara, scegliere enti autorizzati affidabili e rispettare i criteri di aggiudicazione sono passi fondamentali per aumentare le possibilità di successo nelle gare di appalto e ottenere contratti vantaggiosi.

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Qual è l’Oggetto della Garanzia provvisoria? 

Cerchiamo ora di capire cosa dice il testo della Fideiussione Provvisoria:

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

  • a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
  • b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
  • c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altraimpresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
  • d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Art. 3 – Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata ai sensi dell’art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

 

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod.civ.

Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

 

Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 6 – Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,

  1. a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
  1. b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

 

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

 

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

 

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

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