Fideiussione Assicurativa per la dilazione degli Oneri di Urbanizzazione

calcolatrice per calcolare gli oneri di urbanizzazione
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La fideiussione/Cauzione a Garanzia degli Obblighi ed Oneri di cui alle Concessioni Edilizie Rilasciate ai sensi della legge 28/01/1977 n°10 e successive modificazioni è una polizza assicurativa che garantisce la dilazione del pagamento degli importi.

La Compagnia di assicurazioni, che rilascia la garanzia fideiussoria, si obbliga, nei confronti del Comune, a pagare le somme dilazionate, eventualmente non pagate dall’impresa, per oneri di urbanizzazione o costi di costruzione.

Quali sono i documenti necessari per richiedere la garanzia?

Serve:

  • Copia del permesso di costruire;
  • Copia della delibera del Comune con il piano di rateazione concesso;
  • Modello unico e documento dell’Amministratore e dei soci
  • Ultimo bilancio depositato dell’impresa che esegue i lavori.

A chi mi posso rivolgere per ottenere la fideiussione per Oneri di Urbanizzazione?

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Quali sono gli articoli che compongono la fideiussione assicurativa per oneri costruzioni o di oneri di urbanizzazione?

Art. 1 -Delimitazione della garanzia -Alle Condizioni Generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fideiussore nell’interesse del Contraente medesimo per

le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

Art. 2 -Pluralità di Contraenti -Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti questi assumono

in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3 -Calcolo del premio -Durata -Supplemento di premio -Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della “Concessione” per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società, restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall’art. 4 e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito dalla Società un minimo

di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata

e, comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella tabella di “liquidazione del premio”. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso al Comune Garantito.

Art. 4 -Liberazione dell’obbligo di pagamento dei supplementi di premio -Il Contraente, per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

  1. a) l’originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito con annotazione di svincolo; oppure
  1. b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell’art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 5 -Pagamento del risarcimento -il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944

C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6 -Deposito cautelativo -La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente, e questo sarà tenuto a ottemperare alla richiesta, idonea controgaranzia fino all’importo garantito nei casi di:

  1. a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
  2. b) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dall’assicuratore o da qualsiasi fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe;
  3. c) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Comune Garantito.

Art. 7 -Rivalsa -Surrogazione -Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C.. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti. Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 8 -Rivalsa delle spese di recupero -Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contrante.

Art. 9 -Imposte e tasse -Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 -Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente -Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Tecnica Cauzioni -Via Abruzzi, 10 -00187 Roma. Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società ovvero quello dove ha sede l’Agenzia che ha emesso la polizza.


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