Questo è il nostro breve commento al Decreto:
Quali sono le professioni regolamentate?
Sono quelle professioni che hanno bisogno di una certificazione per poter essere esercitate. Il regolamento, pubblicato nel 2012, è stato creato per attuare i principi stabiliti da una legge del 2011.
Il regolamento si applica a tutte le professioni regolamentate, tranne quelle sanitarie che hanno delle leggi specifiche. Inoltre, le norme disciplinari del regolamento non si applicano alle professioni sanitarie e notarili, poiché i loro organi disciplinari sono stati definiti come “natura giurisdizionale” e sono protetti da una riserva di legge. Le nuove norme disciplinari si applicano solo ai procedimenti disciplinari gestiti dai consigli che decidono in via amministrativa (ad esempio, i commercialisti ed esperti contabili).
Il regolamento è composto da 14 articoli e si divide in tre parti: le disposizioni generali sugli ordini professionali, le disposizioni per gli avvocati e i notai, e le disposizioni transitorie e finali.
Le professioni regolamentate sono quelle attività che possono essere esercitate solo da persone che abbiano ricevuto una formazione specifica e siano iscritte a un ordine o collegio professionale.
Questo significa che alcune attività possono essere svolte solo da persone che hanno una qualifica professionale o un’esperienza professionale specifica.
Inoltre, ci sono alcune attività che sono riservate solo a determinate categorie di professionisti, come previsto dalla legge.
Il Ministero della giustizia ha identificato alcune professioni che rientrano in questa categoria, tra cui avvocati, architetti, ingegneri, chimici e assistenti sociali.
Accesso ed esercizio della professione
L’articolo 2 del DPR 137 afferma che l’accesso alle professioni regolamentate è libero, ad eccezione dell’esame di Stato richiesto dall’art. 33 della Costituzione, e che l’esercizio della professione è altrettanto libero. Ci sono alcune limitazioni sull’iscrizione agli albi professionali, ma solo in base a requisiti richiesti dalla legge, condanne penali o disciplinari irrevocabili o motivi di interesse generale. Non ci possono essere limitazioni sul numero di professionisti che possono esercitare in una determinata area, tranne per motivi di pubblico interesse come la tutela della salute. Non ci possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. L’esercizio della professione deve essere autonomo e indipendente, e gli albi possono avere sezioni speciali solo se previste dalla legge. Le limitazioni al numero di persone autorizzate ad esercitare una professione sono consentite solo per ragioni di pubblico interesse come la tutela della salute. La professione notarile è l’unica professione che ha una deroga esplicita alla libertà nell’esercizio della professione. Non ci possono essere discriminazioni nell’accesso o nell’esercizio della professione.
Gli Albi professionali cosa sono?
Sono registri pubblici che contengono i nomi di tutti i professionisti iscritti a un determinato ordine o collegio professionale, a livello territoriale e nazionale.
L’albo territoriale è gestito dal consiglio o dal collegio locale e deve contenere l’elenco di tutti i professionisti iscritti, con l’indicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari subiti.
Inoltre, i professionisti devono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata e gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare un elenco riservato, consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni, con i dati identificativi degli iscritti e il loro indirizzo di posta elettronica certificata.
Se un collegio o un ordine non rispetta queste regole, può essere sciolto o commissariato.
L’albo nazionale è la somma degli albi territoriali ed è gestito dal consiglio nazionale competente. Non è prevista espressamente la pubblicità per l’albo nazionale.
Infine, esiste la possibilità di istituire sezioni speciali degli albi, riservate a coloro che hanno ulteriori requisiti professionali, tramite una legge.
La pubblicità
Il regolamento dell’articolo 4 segue la legge che permette la pubblicità informativa per i professionisti e le loro specializzazioni.
Questa legge richiede che la pubblicità sia trasparente e veritiera riguardo ai titoli professionali, alle specializzazioni, alle caratteristiche del servizio offerto, ai prezzi e ai costi totali delle prestazioni.
Gli ordini professionali devono monitorare la correttezza dei messaggi pubblicitari. Il regolamento aggiunge che la pubblicità deve essere funzionale all’oggetto e non violare il segreto professionale.
La pubblicità comparativa non è permessa se si paragona a professionisti specifici.
La violazione delle norme pubblicitarie costituisce un illecito disciplinare e deve essere verificata dagli organi disciplinari. I
Il Consiglio di Stato ha suggerito alcune modifiche al testo del regolamento, come l’uso del termine “pubblicità informativa” invece di “informazioni pubblicitarie” e l’aggiunta di violazioni specifiche di legge alle norme disciplinari. Il governo ha ignorato le raccomandazioni del Consiglio di Stato riguardo all’eliminazione dell’espressione “funzionale all’oggetto”, poiché potrebbe portare a interpretazioni ambigue e a problemi applicativi.
Obblighi assicurativi
L’ articolo 5 stabilisce che i professionisti sono obbligati a stipulare un’assicurazione per coprire i danni derivanti dalla loro attività professionale, come la perdita di documenti o valori del cliente.
Devono informare il cliente del massimale dell’assicurazione e della polizza. La violazione di questa regola è considerata un’infrazione disciplinare.
Attualmente, i notai hanno già l’obbligo di avere un’assicurazione e il Consiglio Nazionale del Notariato deve fornire un’assicurazione uniforme per tutti i notai.
Inoltre, le società tra professionisti devono prevedere una polizza di assicurazione per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità civile dei singoli professionisti nei confronti dei clienti.
Il Tirocinio
L’articolo 6 riguarda il tirocinio professionale e attua il principio stabilito dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138/2011. Il decreto-legge liberalizzazioni 1/2012, invece, disciplina il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, escluse quelle sanitarie. Il decreto-legge 1/2012 stabilisce le regole per il rimborso spese del tirocinante, la durata del tirocinio, la possibilità di svolgere il tirocinio presso pubbliche amministrazioni e la possibilità di svolgere il tirocinio in concomitanza con il corso di laurea.
L’articolo 6 del D.P.R. stabilisce la durata massima del tirocinio e la necessità di un registro dei praticanti presso ogni ordine professionale.
Il professionista affidatario del tirocinante deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo e non può svolgere la funzione contemporaneamente per più di 3 praticanti. Il tirocinio può essere svolto anche presso enti o professionisti di altri Paesi e può essere svolto in costanza di un rapporto di lavoro purché si possa effettivamente svolgere il tirocinio.
Obblighi di formazione
L’articolo 7 del D.P.R. 137 riguarda la formazione continua dei professionisti.
Questo regolamento afferma che la formazione continua è un dovere specifico del professionista e se il professionista non rispetta questo dovere, può essere sanzionato. Inoltre, i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di professionisti iscritti agli albi, ma è necessaria l’autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro.
Il consiglio nazionale ha il compito di emanare un decreto per disciplinare la formazione continua entro un anno dall’entrata in vigore del DPR, stabilendo le modalità e le condizioni per adempiere all’obbligo di formazione, i requisiti dei corsi di aggiornamento e il valore dei crediti formativi.
Le convenzioni tra i consigli nazionali e le università possono stabilire regole comuni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi. I diversi consigli nazionali sono tenuti ad individuare crediti formativi interdisciplinari.
Gli ordini e i collegi possono organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti.
Le regioni possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. Resta ferma la disciplina vigente sull’educazione continua in medicina (ECM), come già affermato dalle disposizioni di autorizzazione.
Procedimento disciplinare
L’articolo 8 del regolamento implementa il principio di semplificazione contenuto in una legge del 2011 riguardante le procedure disciplinari.
Questo regolamento non si applica alle professioni sanitarie, alla professione notarile o alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell’entrata in vigore della Costituzione.
Il regolamento disciplina esclusivamente la composizione degli organi che decidono delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo, affidando i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari ai consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell’ordine o collegi territoriali.
L’articolo 8 stabilisce il numero di componenti dei consigli di disciplina territoriali e i criteri per la loro designazione. Si applica anche il principio di incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale. Il regolamento stabilisce anche i criteri per la designazione del presidente e del segretario del consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la norma istituisce i consigli di disciplina nazionali presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio per decidere sulle questioni disciplinari assegnate alla loro competenza.
Anche in questo caso, si applica il principio di incompatibilità tra l’esercizio di funzioni amministrative e quello di funzioni disciplinari.
I consigli nazionali dell’ordine o collegio dovranno adottare i regolamenti attuativi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DPR, previo parere favorevole del ministro vigilante.
Disposizioni riguardanti gli avvocati
Ci sono due regole specifiche che riguardano dove l’avvocato deve avere il suo ufficio e come deve fare il suo tirocinio.
Prima, l’art. 10 della legge professionale richiedeva che gli avvocati risiedessero nel capoluogo del circondario del Tribunale, a meno che non fossero autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere altrove.
Ma ora, il regolamento afferma che gli avvocati devono avere un ufficio nell’area dove sono registrati come avvocati, ma possono anche avere altri uffici in altre parti d’Italia.
La seconda regola riguarda il tirocinio, che gli aspiranti avvocati devono fare. Il tirocinio può essere svolto presso un avvocato, l’Avvocatura dello Stato, un ufficio legale di un ente pubblico o privato, o un ufficio giudiziario.
Ci sono alcune regole specifiche che gli aspiranti avvocati devono seguire durante il loro tirocinio, come lavorare con un avvocato per almeno cinque anni e non svolgere la funzione per più di tre praticanti alla volta.
Inoltre, gli aspiranti avvocati possono fare i primi sei mesi di tirocinio durante l’ultimo anno del loro corso di laurea. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari è gratuito e deve essere disciplinato con un regolamento del Ministro della giustizia.
Disposizioni riguardanti i Notai
L’articolo 11 di un regolamento riguarda come diventare un notaio.
La legge del 1913 parla dell’ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed è richiamata dal regolamento.
Ci sono stati alcuni cambiamenti alla disciplina del notariato. La legge del 2010 ha dato al ministro della giustizia più potere per l’aumento dei posti notarili.
Per diventare un notaio, ci sono alcuni requisiti come avere almeno 21 anni, essere una persona onesta, avere una laurea in giurisprudenza, fare un tirocinio di 120 giorni e superare un esame.
Il regolamento non cambia nulla di ciò che già è stabilito dalla legge e conferma che i cittadini UE possono diventare notai, ma devono comunque superare l’esame di stato.
Il comma 2 del regolamento equipara il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali a 12 mesi di pratica notarile, ma comunque, i tirocini di almeno 6 mesi presso un notaio sono sempre richiesti.
Norme transitorie e finali
È importante ricordare che il comma 5-bis dell’articolo 3 del DL 138/2011 stabilisce l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali contrastanti con i principi indicati nel medesimo comma (lettere da a) a g)). Tale abrogazione è stata effettiva a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (cioè il DPR 137/2012) o dal 13 agosto 2012.
L’articolo 12 del regolamento chiarisce che le disposizioni abrogate riguardano sia le norme legislative che quelle regolamentari.
Inoltre, l’articolo 13 stabilisce che i soggetti pubblici interessati devono operare nell’ambito delle risorse disponibili a norma di legge, mantenendo quindi l’invarianza finanziaria.
Infine, l’articolo 14 prevede che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (15 agosto 2012), al fine di rispettare il termine del 13 agosto 2012 per l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali contrastanti con i principi di liberalizzazione delle professioni (lettere da a) a g) del comma 5 dell’art. 3 del DL 138/2011).
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