Attestazione di capacità finanziaria per autotrasportatori: si cambia ancora

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La legge di stabilità n. 2679-bis-B (pagina 112, comma 19) modifica ancora una volta le modalità di dimostrazione dell’idoneità finanziaria da parte di un autotrasportatore: la Polizza di Responsabilità professionale può servire per dimostrata il requisito di idoneità finanziaria di un impresa di autotrasporti solo per i primi due anni dall’iscrizione all’albo.
Facciamo un riepilogo: dopo essere stati invasi dal Regolamento CE n. 1071/2009 un po’ fumoso, abbiamo cercato di decifrare il Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 del Ministero dei Trasporti il quale prevedeva, all’art. 7, in maniera molto distaccata dalla vita reale, che un autotrasportatore potesse dimostrare il Requisito di Idoneità finanziaria tramite:
  1. Attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
  2. Una fideiussione emessa da una banca, un assicurazione o un intermediario finanziario.
  3. Tramite un assicurazione di responsabilità professionale.
Brevi considerazioni: i revisori contabili per emettere tali attestazioni avrebbero dovuto dichiarare il falso perché la maggioranza delle aziende di autotrasporti hanno un capitale netto non sufficiente a dimostrare le somme richieste.
Inoltre, avere una fideiussione bancaria vuole dire ottenere un affidamento di cassa versando un collaterale in denaro pari al 110% dell’importo da garantire, quindi è la soluzione più onerosa. Ottenere la fideiussione emessa da un intermediario finanziario autorizzato è una soluzione particolarmente tortuosa perché c’è un solo Intermediario, regolarmente autorizzato che emette queste fideiussioni, ma per un importo massimo di 49.000,00 €.
Nota interessante: gli intermediari finanziari autorizzati ora in Italia, su una popolazione di 60 milioni di persone sono solo 2 come risulta dall’elenco pubblicato dal Ministero del Tesoro e solo una delle due Finanziarie è disponibile all’emissione di fideiussioni per l’albo degli autotrasportatori.
La fideiussione assicurativa per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria in Italia e in Europa non esiste. Abbiamo contattato direttamente e indirettamente circa 200 compagnie di assicurazioni, italiane ed europee, non solo non ne sapevano nulla e non ne avevano mai emesse. Ma, soprattutto, non erano disposti ad emettere tale fideiussione di cui non esisteva un testo e non erano definiti i parametri di un eventuale escussione.
Nel Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 del Ministero dei Trasporti, all’art. 7, alla lettera B, c’è una frase poco chiare: “Inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale”. Cosa si intende? Le compagnie italiane lo ignorano. Gli autotrasportatori non sono dei professionisti ma solo degli artigiani perché il decreto prevede una Polizza di Responsabilità professionale?
E cosa dovrebbe garantire effettivamente una polizza professionale per un autotrasportatore? In un primo momento il ministero e l’Albo accettavano addirittura la polizza vettoriale come dimostrazione di capacità finanziaria, ma questa soluzione era chiaramente in contrasto con il decreto del novembre 2011. Dopo l’impegno del Dr. Luca Scoppa, il ministero emana una circolare che vieta la presentazione della polizza vettoriale – che nulla a che fare con la normativa – per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria di un autotrasportatore.
Nessuna compagnia di assicurazioni italiana aveva o ha una polizza professionale per Autotrasportatori. L’Ania è stata più volte interrogata, ma nulla, non c’è un testo, non si sa cosa si possa garantire, solo una cosa è certa: serve per dimostrare l’idoneità finanziaria di un impresa di autotrasporti.
Come può una polizza professionale dimostrare l’idoneità finanziaria? In quali casi può essere escussa? Come può essere paragonata ad una fideiussione bancaria o all’attestazione da parte di un Revisore dei Conti? La fideiussione bancaria può essere escussa, ma in che caso? Al verificarsi di quali eventi? ma come può essere equivalente all’attestazione di un Revisore dei Conti che invece non può essere escussa?
I lati oscuri sono molti e non c’è nessun professionista in grado di poter dare delle risposte serie.     La prima polizza professionale che riesco ad intercettare in Europa è la polizza professionale per dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria di un autotrasportatore emessa da una compagnia di assicurazioni rumena: ABC ASIGURARI REASIGURARI SA, non c’era altro. Poiché la compagnia era autorizzata al rilascio di polizze assicurative in Italia nel 2012, inizia la commercializzazione effettuando una traduzione dell’equivalente polizza rumena.
Con molte difficoltà penetra nel mercato italiano risolvendo il problema di molti autotrasportatori esasperati dalla normativa per niente chiara. Poi l’anno seguente arrivarono in Italia altre compagnie assicurative, i LLOYD’S, la National Suisse e non ultima l’ASITO KAPITAL SA.
Ora una nuova modifica – entra in vigore il 01.01.2015 – difficile da comprendere: perché una polizza di responsabilità professionale va bene per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria, ma solo per i primi due anni?
Dopo i i primi due anni all’autotrasportatore rimangono le due soluzioni già menzionate, La fideiussione ( assicurativa, bancaria o finanziaria) o l’attestazione di un revisore dei conti. In realtà sembrerebbe che la polizza professionale in questione, anche per i primi due anni non serva a nulla se non a soddisfare un requisito essenziale per ottenere l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Mi piacerebbe molto che qualcuno riuscisse ad affermare il contrario.

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