Assicurazioni Responsabilità Civile Medici Liberi Professionisti perché è indispensabile?

medico con camice bianco che stringe la mano all'assicuratore dopo aver firmato la polizza
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Ecco dove trovarla, tutte le indicazioni necessarie e cosa garantisce.

Se un medico stipula una polizza di Responsabilità Civile (RC) Professionale “su misura”, può lavorare senza preoccupazioni, garantendo anche la sicurezza del paziente. Questa polizza è obbligatoria per i medici a partire dal 13 agosto 2014, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 137/2012 L.148.

La polizza di RC Professionale per il Medico Libero Professionista copre l’assicurato dalle somme che deve pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi, a causa di errori, omissioni e negligenze commesse durante il lavoro.

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Alcune richieste di risarcimento da terzi (pazienti) possono includere una diagnosi sbagliata di una malattia, errori nella prescrizione di cure, errori nella compilazione di una cartella clinica o danni causati dall’uso di apparecchiature mediche.

La nostra polizza di RC Professionale è retroattiva, il che significa che garantisce una copertura completa al medico per tutto il periodo di validità della polizza, anche per eventi che si sono verificati prima della stipula del contratto e che vengono segnalati alla compagnia per la prima volta durante la validità del contratto.

Questo è importante perché spesso i medici ricevono richieste di risarcimento anche molti anni dopo aver svolto il loro lavoro, magari dopo aver rinnovato la polizza con un altro assicuratore.

La retroattività è il periodo precedente la data di inizio della polizza e può variare da 0 anni a illimitata, a discrezione del professionista. Il medico deve dichiarare di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero causare richieste di risarcimento al momento della compilazione del questionario di proposta e la richiesta deve rientrare nel periodo di validità del contratto assicurativo.

Dove posso acquistare la Polizza RC per Medici Liberi Professionisti?

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Cosa viene garantito nella polizza RC Medici Liberi Professionisti? Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Medico e Paramedico libero professionista, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
  2. Azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222, infortuni di dipendenti nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, colpa grave.
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
  4. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  5. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

Ecco i 13 punti base da leggere con attenzione:

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  3. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  4. Tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
  7. Danni derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori.
  8. Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
  9. Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
  10. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  11. Procedimenti penali.
  12. Danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.
  13. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
    fatti commessi prima della data di retroattività;
  5. Attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi;
  6. Rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
  7. Cyber liability;

Queste sono informazioni generali, ricordiamo che è sempre necessario leggere con attenzione le Condizioni Generali di una polizza assicurativa RC professionale prima di firmare la garanzia.

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Quali sono le tipologie di medici che noi trattiamo?

Medici Specialistici

  • Allergologia ed Immunologia Clinica
  • Anatomia patologica
  • Andrologo
  • Angiologia
  • Audiologia e foniatria
  • Biochimica e chimica clinica
  • Biologia e specializzazioni varie
  • Cardiologia Ambulatoriale
  • Dermatologia e Venereologia
  • Diabetologia
  • Ematologia
  • Endocrinologia e malattie del ricambio
  • Epatologia
  • Gastroenterologia ambulatoriale
  • Geriatria
  • Igiene e medicina preventiva
  • Immunologia
  • Infermiere
  • Malattie dell’apparato respiratorio/Pneumologia
  • Malattie infettive e/o malattie tropicali
  • Medicina Aeronautica e Spaziale
  • Medicina del lavoro
  • Medicina dello sport
  • Medicina di base
  • Medicina d’urgenza
  • Medicina fisica e riabilitazione/Fisiatria
  • Medicina generale
  • Medicina Interna
  • Medicina legale
  • Medico che esegue diagnosi chimiche, ematologiche,
  • Medico codificatore di storia clinica del paziente
  • Medico Farmacista
  • Medico Terapista della respirazione
  • Nefrologia
  • Neurofisiopatologo
  • Neuropsichiatria infantile ambulatoriale
  • Oculista/Oftalmologo
  • Oncologia ambulatoriale
  • Otorinolaringoiatria
  • Patologia clinica
  • Pediatria di libera scelta
  • Psichiatria/Clinica Psichiatrica
  • Psicologia clinica
  • Reumatologia
  • Scienza della alimentazione
  • Tossicologia medica
  • Urologia

Operatori Sanitari non Medici

  • Analista al microscopio
  • Assistente Medico di supporto tecnico/amministrativo
  • Community Care
  • Consulente della riabilitazione
  • Dietologo/Nutrizionista/Dietista
  • Epidemiologo
  • Fisico Medico
  • Ingegnere biomedico
  • Logopedista
  • Massoterapista/Massofisioterapista
  • Musico Terapista
  • Operatori Socio Sanitari
  • Optometrista
  • Ortesista / Protesista
  • Ortopedista
  • Ortottista – Assistente di oftalmologia
  • Paramedico
  • Perfusionista / addetto uso macchina cuore polmone
  • Psicologia
  • Tecnico Addetto di Farmacia
  • Tecnico Audiometrista
  • Tecnico Audioprotesista
  • Tecnico degli ultrasuoni
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • Tecnico di apparecchi acustici
  • Tecnico di camera iberbarica
  • Tecnico di laboratorio
  • Tecnico di medicina nucleare
  • Tecnico di Neurofisiopatologia
  • Tecnico ECG
  • Tecnico ortopedico
  • Tecnico prevenzione ambiente e sicurezza luoghi di lavoro
  • Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
  • Terapista del lavoro
  • Terapista della neuro e psico motricità età evolutiva
  • Terapista occupazionale
  • Tossicologia ambientale

Medicina Olistica

  • Agopunturista
  • Bionaturopata
  • Chiropratico
  • Cosmetologo
  • Dott. in scienze motorie-Personal trainer
  • Fisioterapista
  • Kinesiologo
  • Massaggiatore
  • Medicina Ayurvedica
  • Medicina Tradizionale Cinese
  • Naturopata/Nutripuntore
  • Omotossicologo
  • Omeopata
  • Osteopata
  • Podologo
  • Pranoterapeuta
  • Riflessologo

Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011, è una normativa italiana che riguarda principalmente il settore della sanità e della formazione medica.
Tra le principali disposizioni contenute nel decreto, vi sono:

  1. Introduzione di un esame di stato per l’abilitazione alla professione medica, da svolgersi al termine del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  2. Istituzione di un albo nazionale dei praticanti della professione medica, al fine di favorire la mobilità dei professionisti e garantire un maggior controllo sull’esercizio della professione stessa.
  3. Modifica delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina, con l’obiettivo di rendere più trasparente e meritocratico il processo di selezione.
  4. Introduzione di nuove norme in materia di responsabilità professionale dei medici, al fine di garantire un maggior livello di tutela dei pazienti.
  5. Riforma del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, finalizzata a garantire la qualità dei servizi erogati e la sicurezza dei pazienti.

In sintesi, il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 rappresenta una riforma di ampia portata nel settore della sanità e della formazione medica, finalizzata a migliorare la qualità dei servizi erogati e la tutela dei pazienti.

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