Assicurazione di responsabilità civile per le imprese industriali

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Quali sono le condizioni generali di polizza per le Assicurazioni di Responsabilità Civile per le imprese industriali?

Cosa viene assicurato?

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.): 

Puoi tutelarti per danni involontariamente cagionati a terzi avvenuti durante lo svolgimento della tua attività. L’assicurazione vale anche per danni a mezzi sotto carico e scarico, responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, lavori presso terzi – danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori e danni da incendio.


Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): 

Puoi tutelarti per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio.


Responsabilità Civile prodotti (R.C.P.): 

Puoi tutelarti per danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti in seguito alla loro messa in circolazione. 

 

L’assicurazione vale anche per i danni da interruzioni o sospensioni di attività.

L’assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.

 

Ci sono delle Estensioni possibili? 

Certo, pagando prima il premio di polizza si possono aggiungere delle estensioni, vediamo quali:

Personalizzazioni del rischio:

Estensioni di garanzia: possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio.

Puoi scegliere ad esempio di assicurare:

  • nella Copertura R.C.T.: i danni cagionati alle cose in consegna o custodia, i danni da inquinamento accidentale, i danni da sospensione o interruzione di esercizio;
  • nella Copertura R.C.O.: le malattie professionali;
  • nella Copertura R.C.P.: i danni al prodotto finito.

La nostra società si occupa proprio di fornirti l’Assicurazione di Responsabilità Civile per Imprese Industriali  in tempi brevi per un preventivo immediato Scrivi via     WhatsApp:  +39 339 71.50.157  ti rispondiamo in orario d’ufficio, entro 5 minuti o chiama subito per un preventivo personalizzato.

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Che cosa non è assicurato?

Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.): non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:

– il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;

– il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore;

– i prestatori di lavoro dell’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;

– qualsiasi persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all’attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura? Quali sono?

  • Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.
  • L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da guerra e terrorismo, responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato, i danni derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.
  • L’assicurazione R.C.O. non comprende i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.

 

Che obblighi ha l’Assicurato?

Ha il dovere di:

  • fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
  • comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
  • comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

  • informare la Compagnia dell’accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
  • consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
  • attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

 

Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza con tacito rinnovo, puoi esercitare la facoltà di disdetta inviando una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

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