Polizza di tutela legale per tecnici asseveratori: variazione del rischio e massimale

tecnico durante un sopralluogo in un palazzo in costruzione
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Procediamo ancora con l’analisi delle condizioni generali della polizza assicurativa di Tutela legale per tutti i professionisti che hanno cominciato a effettuare le asseverazioni per il bonus 110% e tutti gli altri bonus edilizi collegati.

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Ambito territoriale

La garanzia è prestata per eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nello stesso ambito territoriale previsto dalla polizza Di Responsabilità Civile Professionale.

 

Variazione di rischio: aggravamento – diminuzione

Il Contraente stipula il contratto per sé e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato che comporti una variazione di premio della copertura della polizza Di Responsabilità Civile Professionale, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta documentata alla Compagnia di assicurazioni e comunque entro 10 giorni dalla stessa, fermo l’obbligo del pagamento del premio scaduto; 

La Compagnia di assicurazioni adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione (Artt. 1897,1898 Cod. Civ.).

L’Assicuratore non risponde nel caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di elementi che apportino un aggravamento di rischio per il quale lo stesso non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del perfezionamento del contratto; altrimenti, in caso di sinistro la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del perfezionamento del contratto stesso (Art. 1898 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull’aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892,1893 Cod. Civ.).

Pagamento e regolazione del premio

Pagamento del premio

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo. 

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale, elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.

AVVERTENZA: La Compagnia o l’Intermediario possono applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono.

Regolazione del premio

Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili indicati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. 

Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione (Art. 2952 Cod. Civ.).

Nel caso di inadempimento da parte del Contraente, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (Art. 1907 Cod. Civ.).

Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Compagnia di assicurazioni ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena la decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

Massimale spese legali, peritali

Viene assicurato:

  • Il massimale di €.15.000: è per evento, illimitato per numero di vertenze nell’anno assicurativo, per quanto previsto alla garanzia “Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e azione legale per la risoluzione di vertenze contrattuali con la garante per la polizza Di Responsabilità Civile Professionale.”
  •  Il massimale di €.15.000= è per evento e per anno assicurativo, per quanto previsto alla garanzia “Difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali e contrattuali con la garante per la polizza Di Responsabilità Civile Professionale”.

Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e per le voci di garanzia. 

È comprensivo altresì di quanto indicato alle voci Spese Legali di Avvocato Domiciliatario o Spese di Trasferta del Legale liberamente scelto, Spese di Soccombenza.

Il massimale è unico per tutte le fasi, stragiudiziale e giudiziale, della vertenza.

Qualora il Contraente e/o Assicurati perfezionino più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Compagnia di assicurazioni, il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di €. 30.000,00= per

evento. 

 

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