La polizza D&O: perché è importante per gli amministratori di Ordini e Collegi

amministratore di ordini e collegi con un pc in mano
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Come la polizza D&O protegge gli amministratori?

La polizza assicurativa di responsabilità civile per Directors & Officers (D&O) è un tipo di polizza assicurativa che copre i rischi finanziari e legali associati alle decisioni prese dai membri del consiglio di amministrazione, dei dirigenti e degli alti funzionari di un’organizzazione.

Questa polizza è pensata per proteggere il patrimonio degli amministratori e degli alti funzionari contro le azioni legali che potrebbero essere intentate contro di loro a causa delle loro azioni o omissioni.

La polizza D&O è particolarmente importante per gli amministratori di Ordini e Collegi, dove la gestione delle attività è responsabilità del consiglio di amministrazione e dei funzionari di alto livello. Questi organi sono costituiti da membri volontari che dedicano il proprio tempo e le proprie competenze al servizio degli interessi della comunità professionale.

La polizza D&O garantisce che i membri del consiglio e gli alti funzionari siano protetti da eventuali azioni legali che potrebbero essere intentate contro di loro a causa delle loro decisioni o delle loro azioni durante il loro mandato.

La polizza D&O è una polizza di responsabilità civile, il che significa che copre i danni causati a terzi. Ciò significa che, se un membro del consiglio di amministrazione o un dirigente causano danni a terzi a causa delle loro decisioni o azioni, la polizza D&O coprirà i costi associati a tali danni. La polizza D&O copre anche i costi associati alle azioni legali intentate contro i membri del consiglio di amministrazione o gli alti funzionari per eventuali violazioni delle normative o delle politiche interne dell’organizzazione.

La polizza D&O è composta da diverse sezioni, ognuna delle quali copre specifici rischi. Le sezioni principali della polizza D&O includono:

  1. Sezione di responsabilità civile: copre i danni causati a terzi a causa delle decisioni o delle azioni dei membri del consiglio di amministrazione o degli alti funzionari.
  2. Sezione di responsabilità civile per violazione delle leggi: copre i costi associati alle azioni legali intentate contro i membri del consiglio di amministrazione o degli alti funzionari per eventuali violazioni delle normative o delle politiche interne dell’organizzazione.
  3. Sezione di difesa legale: copre i costi associati alla difesa legale in caso di azioni legali intentate contro i membri del consiglio di amministrazione o degli alti funzionari.
  4. Sezione di risarcimento delle perdite: copre le perdite subite dall’organizzazione a causa delle azioni dei membri del consiglio di amministrazione o degli alti funzionari.

Le polizze D&O possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dell’organizzazione.

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Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di amministratori di Ordini e Collegi assicurata in polizza con formula claims made.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di amministratori di Ordini e Collegi, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
  2. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati: di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro Funzioni siano addebitabili alla

    SOCIETA’ SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  3. Decreto legislativo n.81 9/4/08, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  4. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  5. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  6. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  5. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  6. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  7. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  8. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  9. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  10. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  11. Danni consequenziali.
  12. Spese di giustizia penale.
  13. Concessione di finanziamenti, fideiussioni o garanzie, gestione di conti correnti, attività di intermediazione immobiliare, attività di consulenza, infedeltà dei dipendenti, gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.
  14. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento avanzata da o nell’interesse di qualsiasi persona o entità che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della società o promosso dalla società su iniziativa di qualsiasi persona o entità che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della società.
  5. L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento promosse da, o per conto di, o in favore di azionisti che direttamente o indirettamente detengono più del 25% delle quote di partecipazione della Compagnia contraente.
  6. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
  7. Fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
  8. Avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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