Sei un Architetto ed hai bisogno della polizza di Responsabilità Civile professionale?
Cosa garantisce?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale per architetti è una forma di assicurazione che copre i costi legati a eventuali reclami o cause legali a cui può essere soggetto un architetto a causa del proprio lavoro.
La Responsabilità Civile Professionale è una forma di assicurazione obbligatoria per gli architetti, in quanto essi sono responsabili della progettazione e della realizzazione di edifici e strutture che devono soddisfare determinati standard di sicurezza e qualità.
In caso di difetti o problemi nell’edificio progettato o realizzato, l’architetto può essere chiamato a rispondere legalmente per i danni causati.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale per architetti copre i costi legati a eventuali cause legali, come ad esempio le spese legali e i danni economici.
Inoltre, essa può anche coprire i costi legati a eventuali indagini o perizie effettuate per determinare le responsabilità in caso di incidenti o danni all’edificio.
In generale, è importante per gli architetti assicurarsi che la loro polizza di Responsabilità Civile Professionale sia adeguata e che copra tutti i rischi cui sono esposti nell’esercizio della loro professione.
Inoltre, è importante essere consapevoli delle limitazioni e delle eccezioni della polizza e di eventuali franchigie.
In generale, la Responsabilità Civile Professionale per architetti è fondamentale per proteggere la loro professione e la loro attività, aiutando ad evitare o a gestire eventuali problemi legali o economici derivanti dall’esercizio della loro attività.
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Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Architetto, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Estensione ad interruzione o sospensione di attività, codice privacy, penalità fiscali, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
- Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Acquisto della retroattività
- La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
- Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
- In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi
Estensioni possibili:
- ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
- ATTIVITA’ DI PERITO DEL TRIBUNALE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
- CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.
- L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da opere di alto rischio, quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee fatte salve le operatività concordate.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
fatti commessi prima della data di retroattività;
attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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