Scegliere la migliore polizza RC professionale per Agenti di Commercio

agente di commercio con la valigetta
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Ti serve la polizza RC professionale per Agenti di Commercio?

A cosa serve?

L’acquisto di una polizza RC professionale per agenti di commercio è una decisione importante che può proteggere la tua attività in caso di responsabilità civile verso terzi.

La Responsabilità Civile Professionale è una copertura assicurativa che protegge gli agenti di commercio da eventuali danni causati a terzi a causa di errori o omissioni commessi durante l’esercizio della loro attività.

Ad esempio, se un cliente subisce un danno a causa di un prodotto o servizio proposto dall’agente di commercio, la polizza RC professionale coprirà le eventuali richieste di risarcimento.

Per gli agenti di commercio, è importante scegliere una polizza RC professionale che sia adatta alle specifiche esigenze della loro attività.

Ad esempio, se l’agente di commercio si occupa di vendere prodotti per la casa, potrebbe essere necessario acquistare una polizza che copra anche i danni causati ai beni immobili.

In generale, una polizza RC professionale per agenti di commercio dovrebbe coprire i danni causati a terzi, le spese legali e le indennità per i danni subiti dall’agente di commercio stesso. Inoltre, è importante verificare che la polizza includa anche la copertura per eventuali danni causati durante il trasporto dei prodotti.

Per scegliere la polizza RC professionale più adatta alle proprie esigenze, è consigliabile confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative e valutare le coperture e i limiti di responsabilità proposti.

Inoltre, è importante verificare che la polizza sia valida su tutto il territorio nazionale e che copra anche eventuali danni causati all’estero.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Agenti di Commercio?

Hai altre domande? Scrivi online per ricevere un preventivo immediato, oppure chiama una delle nostre sedi più vicine.
Puoi contattarci anche tramite WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

In definitiva, la scelta di una polizza RC professionale per agenti di commercio è una decisione importante che può proteggere la tua attività da eventuali responsabilità verso terzi. Valuta attentamente le tue esigenze e confronta le diverse opzioni disponibili per scegliere la polizza più adatta alle tue necessità.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Agente di commercio, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  2. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Aumento franchigia

  • La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Acquisto della retroattività

  • La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
  • Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
  • In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi

Estensioni possibili da aggiungere alla polizza assicurativa:

  • CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza).

Cosa si intende con il termine: CONTINUOUS COVER?

Continuous cover è una clausola introdotta nel settore delle assicurazioni professionali che garantisce la continuità della copertura assicurativa in caso di rinnovo della polizza annuale con la stessa compagnia assicurativa. In assenza di questa clausola, ogni polizza annuale sarebbe considerata un nuovo contratto autonomo e distinto dal precedente, senza la continuità garantita dal tacito rinnovo.

Che cosa non è assicurato?

Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.

  1. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  2. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  3. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
    per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  4. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  5. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  6. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  7. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  8. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  9. Danni consequenziali.
  10. Spese di giustizia penale.
  11. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
    fatti commessi prima della data di retroattività;
    attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
    inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
    avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

Che obblighi ha l’assicurato?

  1. Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
  2. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
  3. Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
  4. Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
  5. Pagare il premio di polizza.
  6. Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.

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