Aggiornamento delle norme su garanzie fideiussorie e polizze assicurative negli appalti pubblici.
È entrato in vigore il Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 che regola l’aggiudicazione dei contratti di concessione di appalti pubblici nei settori dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono seguire nuovi schemi tipo descritti nell’Allegato A del decreto e gli offerenti e appaltatori devono presentare schede tecniche alla stazione appaltante (Allegato B).
Le garanzie fideiussorie possono essere fornite da più garanti in atti separati o all’interno di un unico atto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico valuta l’attuazione del decreto ogni anno basandosi su dati forniti dalle associazioni degli operatori economici.
Gli schemi tipo si applicano anche ai settori ordinari e alle concessioni con documenti di gara che prevedono garanzie e coperture assicurative.
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Questo è il nuovo testo della fideiussione provvisoria, Schema 1.1:
Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.
2. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validita’ di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è’ automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93,
comma 6, del Codice).
2. Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
4. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e’ pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata ai sensi dell’art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice.
3. L’ammontare della somma garantita e’ indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione.
2. Tale richiesta dovra’ pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 8.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod.civ..
4. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione – Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e’ surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice
1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, ne’ qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.
Art. 7. Sanzioni internazionali
Nessun garante e’ tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o
commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 8. Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 9. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 10. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Poi è stato pubblicato lo schema 1.2, la Fideiussione Definitiva:
Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante, in conformita’ all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103 del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L’efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorchè si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell’art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo’ essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 10% dell’importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell’importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d’asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e’ ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice.
3. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche a Contraente – recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione – Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e’ tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o
commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Hai bisogno della fideiussione assicurativa definitiva perché hai vinto una gara d’appalto?
Chiamaci per ricevere un preventivo immediato.
Scrivi via WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.
Ed infine stato pubblicato lo schema 1.3 per la Fideiussione per anticipazione per appalti pubblici:
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
(Prestazioni)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata
mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2. Durata della garanzia
1. L’efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante
dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell’importo dell’anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.
3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5. Surrogazione – Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il
pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o
commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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