
Scopri le categorie SOA idonee per accedere ai bonus edilizi e le novità introdotte dalla Commissione Consultiva per il Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Le nuove regole per i bonus edilizi e la certificazione SOA: ecco le categorie interessate
Attestazione SOA e Bonus Edilizi: Guida Pratica su Obblighi e Scadenze
Chiarimenti su Applicazione, Termini e Esclusioni dell’Obbligo di Attestazione SOA per Lavori Superiori a 516.000 Euro
Dal 1° luglio 2023, è diventato obbligatorio il possesso dell’attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori legati al Superbonus o ad altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio, qualora l’importo dei lavori superi i 516.000 euro. Questa certificazione è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali previste per tali interventi.
Attestazione SOA: Ambiti di Applicazione e Obblighi
L’obbligo SOA riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516.000 euro per l’esecuzione di interventi rientranti tra quelli agevolabili ai sensi degli articoli 119 e 121, comma 2, del Decreto Rilancio, tra cui:
- Superbonus (articolo 119);
- Bonus Casa, ovvero interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, DPR n. 917/1986);
- Ecobonus, per interventi di efficienza energetica (articolo 14, DL n. 63/2013);
- Sismabonus, per misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013);
- Bonus Facciate, per lavori di restauro delle facciate degli edifici (articolo 1, commi 219-220, Legge di Bilancio 2020);
- Installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, DPR n. 917/1986);
- Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (articolo 16-ter, DL n. 63/2013);
- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).
L’attestazione è necessaria sia per fruire della detrazione fiscale, sia per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Esclusioni dall’Obbligo di Attestazione SOA
L’obbligo di attestazione SOA non si applica a:
- L’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate (articolo 16-bis, comma 3, DPR n. 917/1986);
- L’acquisto di case antisismiche derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione (articolo 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013).
In questi casi, le agevolazioni fiscali si riferiscono esclusivamente alle spese sostenute per l’acquisto e non per l’esecuzione dei lavori.
Attestazione SOA e General Contractor
Secondo l’interpretazione prevalente, per i lavori affidati a un general contractor con importi superiori a 516.000 euro, non è obbligatoria la certificazione SOA se il contractor si limita al coordinamento senza eseguire direttamente i lavori. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali, è raccomandata cautela, trattando ogni caso con attenzione.
Quantificazione dell’Importo
Il limite di 516.000 euro si riferisce all’importo del singolo contratto di appalto o subappalto. Non è necessario considerare l’importo globale dei lavori se il committente fraziona l’intervento in affidamenti separati a diverse imprese. Tuttavia, è importante verificare eventuali aggiunte che potrebbero far superare la soglia prevista.
Categorie e Classifiche SOA Richieste
Le imprese devono dimostrare professionalità qualificata attraverso l’attestazione SOA in una delle seguenti categorie, considerate idonee per i bonus edilizi:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione beni immobili tutelati);
- OG11 (Impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (Impianti termici e di condizionamento).
Non è necessario possedere un attestato nella classifica di importo esattamente corrispondente al valore dell’appalto: è sufficiente la prima classifica.
Decorrenza dell’Obbligo di Attestazione SOA
1° Periodo: Fino al 21 Maggio 2022
Nessun obbligo di attestazione SOA per lavori avviati o contratti sottoscritti prima di questa data.
2° Periodo: Dal 21 Maggio 2022 al 31 Dicembre 2022
Per contratti sottoscritti in questo periodo, l’obbligo è graduale e decorre dal 1° gennaio 2023.
3° Periodo: Dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023
Le imprese devono:
- Possedere l’attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto;
- Dimostrare di aver avviato l’iter di qualificazione.
4° Periodo: Dal 1° Luglio 2023
I lavori possono essere eseguiti solo da imprese in possesso dell’attestazione SOA al momento della stipula del contratto.
Conclusioni
L’attestazione SOA è un requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali nei lavori di importo superiore a 516.000 euro. Per evitare sanzioni o perdita di incentivi, è essenziale che le imprese si adeguino prontamente alla normativa. Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta i nostri esperti.
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