Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 – Oggetto della garanzia
La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d’avanzamento.
Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia
La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
- c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
- d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 – Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 104, comma 4, del Codice. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell’art. 104, comma 5, del Codice, l’indicazione:
- a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente Contraente;
- b) dell’importo contrattuale del riaffidamento;
- c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
- d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d’avanzamento lavori;
- e) dei conseguenti maggiori costi dell’appalto rispetto all’aggiudicazione originaria.
La richiesta dovrà pervenire entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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